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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32181/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Marsala. L'imputato era stato dichiarato responsabile, in continuazione e in concorso con altro soggetto, del delitto di furto in abitazione aggravato, ai sensi degli artt. 110, 624-bis e 625, n. 2, c.p., nonché della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, prevista dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, avendo commesso il furto durante la sottoposizione alla misura di prevenzione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine al proprio riconoscimento, sostenendo che un testimone avrebbe riconosciuto soltanto il coimputato e che un'altra dichiarante, pur avendo visto in volto i due giovani durante l'azione, non lo avrebbe riconosciuto. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, sostenendo che il giudice di primo grado avrebbe applicato la pena base prevista dalla disciplina più severa introdotta nel 2019, successiva ai fatti, e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso l'obbligo di una motivazione specifica sull'uso del potere discrezionale e sull'applicazione del minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità perché riproponeva le stesse doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, senza sviluppare una critica argomentata alla decisione impugnata. La Corte territoriale aveva valorizzato la dinamica complessiva dell'azione, la presenza dell'imputato nelle fasi antecedenti e successive al furto e la disponibilità del veicolo utilizzato. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato: la determinazione della pena, compresa la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto la motivazione è stata considerata adeguata, in ragione dei numerosi precedenti specifici e dell'entità del danno arrecato alla persona offesa, comprendente non solo il valore dei beni sottratti, stimato in circa 3.500 euro, ma anche la lesione dell'inviolabilità della sfera personale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale fondamento del concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 624-bis c.p.

    Richiamato per il delitto di furto in abitazione contestato all'imputato.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Richiamato per la circostanza aggravante contestata in relazione al furto.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Richiamato per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, commessa mediante la commissione del delitto contestato.

  • art. 132 c.p.

    Individua, insieme all'art. 133 c.p., i criteri cui deve conformarsi la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la graduazione della pena e per la motivazione della pena base.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre le doglianze già dedotte in appello e già specificamente disattese, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; una simile censura è priva della necessaria specificità e si risolve in un motivo meramente apparente.
  • La responsabilità dell'imputato può essere affermata sulla base della ricostruzione complessiva della dinamica del fatto, anche quando non vi sia stato un riconoscimento diretto dell'imputato da parte dei testimoni, purché la motivazione valorizzi elementi convergenti, quali la presenza nelle fasi rilevanti dell'azione e la disponibilità del mezzo utilizzato.
  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è normalmente censurabile in cassazione, quando la motivazione dia conto dei criteri rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. e degli elementi ritenuti decisivi.
  • La motivazione sulla pena può essere adeguatamente assolta mediante il riferimento a elementi concreti quali i precedenti specifici dell'imputato e l'entità complessiva del danno arrecato alla persona offesa, comprensivo anche della lesione della sfera personale oltre al mero valore economico dei beni sottratti.

Come è indicizzato

MaterieFurtoSorveglianza specialeImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiConcorso di personeContinuazioneRecidiva

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