Cassazione Civile, Sentenza n. 20530/2022 del 27/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa di lavoro: il giornalista Christian Campigli contestava la natura del suo rapporto con Poligrafici Editoriale (sosteneva che il rapporto di collaborazione del 13/12/2011 fosse in realtà un rapporto di lavoro subordinato continuativo con diritto all'inquadramento come redattore) e impugnava il recesso/risoluzione ricevuto il 19/9/2016, ritenendolo in realtà un licenziamento ritorsivo successivo alla sua richiesta di regolarizzazione.
La decisione
La Corte di Appello di Firenze aveva accertato la natura subordinata del rapporto e qualificato il recesso come ritorsivo, disponendo la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento dei danni (calcolati in base alle mensilità dalla data del recesso alla effettiva reintegrazione, con specifica quantificazione della retribuzione globale di fatto). In Cassazione entrambi i ricorsi (quello di Campigli e quello incidentale della società) sono stati rigettati: la Corte di Cassazione ha confermato i principi di fatto e di diritto già adottati in appello (in particolare l'accertamento dello status di subordinazione, la valutazione presuntiva della ritorsione per la vicinanza temporale tra richiesta e recesso e l'insussistenza della prova che il recesso fosse motivato da giustificato motivo oggettivo). Ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sul mancato calcolo della retribuzione ai fini reintegratori, ricordando che l'ordine di reintegrazione ex art.18 Statuto non comprende statuizioni sul rapporto instaurando.
Norme richiamate
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Giornalistico, art. 2
Usato per definire i caratteri del "collaboratore fisso" (continuità della prestazione, specificità del settore, vincolo di dipendenza) e come criterio per l'inquadramento del ricorrente; applicato nel quadro del procedimento trifasico di inquadramento.
Statuto dei Lavoratori, L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 18, primo comma
art. 18 primo comma I. 300/1970
Richiamato in relazione al rimedio reintegratorio e risarcitorio per il licenziamento illegittimo; la Corte ha confermato l'ordine di reintegrazione e la quantificazione del risarcimento per il periodo compreso tra recesso e reintegra.
Statuto dei Lavoratori, L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 18, sesto comma
art. 18 sesto comma I. 300/1970
Richiamato dal giudice di primo grado per la determinazione del risarcimento in termini di mensilità; la Cassazione ha confermato la misura applicata in concreto da appello/tribunale.
Legge n. 604/1966, artt. 1 e 3
Richiamata dalla società per sostenere che la ritorsione non potesse essere configurata in assenza di rapporto subordinato formale; la Corte ha comunque ritenuto che, accertata la subordinazione dal giudice di merito, il recesso vada qualificato come licenziamento e sia sindacabile ai sensi della normativa sui licenziamenti.
Codice Civile, artt. 2727 e 2729
Usati per giustificare l'uso di presunzioni semplici nel procedimento di prova: la Corte ha ritenuto legittimo il ragionamento presuntivo fondato sulla stretta vicinanza temporale tra la richiesta del lavoratore e il recesso come elemento indiziario di ritorsione, purché adeguatamente motivato.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Invocato dal ricorrente per presunta omessa pronuncia sulla retribuzione reintegratoria; la Corte ha ritenuto che l'ordine di reintegrazione ex art.18 non debba includere statuizioni sul rapporto instaurando e quindi non vi fosse omessa pronuncia.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione agli adempimenti contributivi e alle conseguenze processuali connesse alla soccombenza parziale; la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore versamento processuale da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- Se un giudice accerta che un rapporto di collaborazione nasconde in realtà una subordinazione, la risoluzione del rapporto assume la veste di licenziamento e può essere sindacata come tale (compresa la verifica di ritorsività).
- La stretta vicinanza temporale tra una richiesta legittima del lavoratore (es. rivendicazione di regolarizzazione/inquadramento) e il successivo recesso del datore può costituire un indizio grave e sufficiente, se adeguatamente motivato, per ritenere la sussistenza di un motivo ritorsivo.
- Spetta al datore l'onere di provare la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo e il nesso causale tra la situazione organizzativa/ crisi e la soppressione del posto; semplici accordi sindacali o misure aziendali generiche non sono automaticamente sufficienti a dimostrare tale nesso.
- Il giudice può legittimamente avvalersi di presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c.c.) nel processo del lavoro, purché il percorso logico e la motivazione siano congrui e non contraddittori.
- L'ordine di reintegrazione ex art.18 Statuto mira alla rimozione dell'effetto illegittimo del licenziamento e al risarcimento del danno per il periodo di mancata occupazione; non è obbligatoria, nel medesimo provvedimento, la dettagliata statuizione sul contenuto del rapporto instaurando (retribuzione mensile), che può essere definita nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dalla contrattazione.
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