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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20541/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti chiedevano il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n.302/1990 a favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata per l'omicidio del loro congiunto Silvio Badalamenti (evento del 2 giugno 1983). Hanno dedotto che la vittima fosse estranea agli ambienti e ai rapporti delinquenziali mafiosi e quindi i superstiti avrebbero diritto ai benefici; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che mancasse il fatto costitutivo dell'estraneità, posto che il compendio probatorio (sentenza della Corte d'Assise di Trapani sugli autori dell'omicidio, collegamenti di fiducia con il boss Gaetano Badalamenti, rapporti professionali con noti esponenti mafiosi quali i Salvo, pregresse vicende giudiziarie e altri stretti rapporti) indicava una sostanziale contiguità della vittima agli ambienti mafiosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, alla luce della legge n.302/1990 e delle successive modifiche, il requisito per l'accesso ai benefici è la completa estraneità della vittima (e dei superstiti destinatari) agli ambienti e rapporti delinquenziali mafiosi; le modifiche normative (1998; 2008-2009) hanno rafforzato il regime, prevedendo anche presunzioni sfavorevoli per legami familiari. Alla luce del materiale probatorio e della giurisprudenza consolidata, la Corte territoriale ha correttamente valutato la contiguità del congiunto al contesto mafioso e legittimamente escluso i benefici. Il ricorso è stato quindi respinto e le ricorrenti condannate alle spese.

Norme richiamate

  • legge 20 ottobre 1990, n. 302

    art. 1; art. 4; art. 9-bis; art. 12

    Disciplina i benefici per vittime e superstiti di terrorismo e criminalità organizzata; richiede la condizione di completa estraneità agli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali per la fruizione dei benefici (art.9-bis). L'art.12 originario prevedeva limiti di retroattività poi modificati.

  • legge 23 novembre 1998, n. 407

    Ha esteso il regime retroattivo della legge n.302/1990 ai reati di criminalità organizzata verificatisi dal 1° gennaio 1969, rendendo applicabili i benefici anche a eventi anteriori all'entrata in vigore della legge originaria.

  • decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, conv. con legge 28 novembre 2008, n. 186; modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94

    art. 2-quinquies, comma 1, lett. a) del d.l. 151/2008; art. 2, comma 21 L. 94/2009

    Ha introdotto per i legami di parentela/familiari una presunzione assoluta di non estraneità all'ambiente criminale, irrigidendo i requisiti per l'accesso ai benefici dei familiari dei soggetti collegati ad affiliati mafiosi.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 3; art. 111, comma 6

    Richiamata la necessità di ragionevolezza e uguaglianza (art.3) nel bilanciamento delle provvidenze e il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione (art.111, comma 6) in sede di cassazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 31136/2019

    Giurisprudenza di riferimento che chiarisce la ratio della legge n.302/1990 e il rigore richiesto nell'accertamento dell'estraneità agli ambienti mafiosi per l'accesso ai benefici.

Massime di principio

  • Il requisito decisivo per ottenere i benefici per vittime o superstiti di mafia è la prova della completa estraneità agli ambienti e rapporti delinquenziali; non è sufficiente l'assenza di condanne o l'assenza di affiliazione formale.
  • Per i familiari di affiliati mafiosi opera una presunzione rigorosa (rafforzata dalle modifiche 2008-2009) di non-estraneità: il richiedente deve fornire elementi probatori concreti e convincenti di casualità del coinvolgimento, dissociazione o abiura dal contesto mafioso.
  • Fatti quali rapporti di fiducia con esponenti mafiosi, incarichi professionali collegabili ad ambienti mafiosi, frequenti contatti o pregresse esperienze giudiziarie correlate al mondo mafioso sono valutati come indici ostativi al riconoscimento dei benefici.
  • Le dichiarazioni testimoniali o dei collaboratori di giustizia non escludono automaticamente la contiguità; va valutato il complesso probatorio e la coerenza degli elementi che attestano l'estraneità o la dissociazione.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla motivazione della corte territoriale è limitato: per far valere vizi di motivazione occorre individuare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e documentato che avrebbe potuto determinare un esito diverso.

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