Cassazione Civile, Sentenza n. 20543/2022 del 27/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva riconosciuto a Genesio Stocco lo status di "vittima del dovere" e i relativi benefici per gravi lesioni riportate nella sciagura aerea del 23 giugno 1969. La Corte territoriale aveva ritenuto che il trasporto di componenti di un motore destinato a un velivolo in avaria, effettuato su ordine dei superiori e a bordo di un velivolo poi precipitato, integrasse la nozione di missione ai sensi dell'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005; inoltre il guasto al motore, di causa rimasta ignota, era stato qualificato come fatto ascrivibile all'amministrazione che aveva esposto l'equipaggio a un rischio maggiore dell'ordinario, onere dell'amministrazione era dimostrare l'adozione concreta di misure di sicurezza. Il Ministero deduceva violazione delle norme richiamate e l'erronea valutazione dei presupposti per la concessione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Difesa, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto a Stocco lo status di vittima del dovere e i conseguenti benefici. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza che interpreta estensivamente il concetto di missione e riconosce che l'errore o il difetto di manutenzione del mezzo possono costituire fatto di servizio che determina un rischio aggiuntivo attribuibile all'amministrazione. Non sono state liquidate spese a carico del resistente per mancanza di attività difensiva; è stata inoltre rilevata l'inapplicabilità dell'art. 13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002 alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 564
Il concetto di "missione" va inteso in senso estensivo (luoghi, tipologie e modalità): anche un trasporto di materiale effettuato su comando dei superiori può costituire missione; le infermità o lesioni occorse in tali occasioni sono dipendenti da causa di servizio quando derivano da particolari condizioni ambientali o operative.
D.P.R. n. 243 (art. 1, comma 1, lett. b) e c))
Richiamato dalla difesa ministeriale per la definizione dei presupposti; la Corte di merito lo ha ritenuto compatibile con la qualificazione del trasporto come missione e con la ricostruzione del fatto di servizio attribuibile all'amministrazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La norma non è applicabile nei confronti delle amministrazioni dello Stato che, per effetto della disciplina della "prenotazione a debito", sono esonerate dal materiale versamento del contributo; pertanto non sono state imposte conseguenze contributive all'amministrazione resistente.
Massime di principio
- Il concetto di "missione" per i militari va interpretato in senso ampio: attività comandate dai superiori, compresi trasporti di materiali o operazioni apparentemente logistiche, possono rientrarvi.
- Un guasto o difetto di manutenzione del mezzo che aumenti il rischio rispetto all'ordinario può costituire "fatto di servizio" attribuibile all'amministrazione e legittimare indennizzi o riconoscimenti di vittima del dovere.
- Sull'amministrazione grava l'onere di provare di avere adottato concretamente misure di sicurezza idonee a minimizzare il rischio derivante dall'uso dei mezzi; l'assenza di tale prova favorisce il riconoscimento del rischio aggiuntivo.
- La giurisprudenza di legittimità tende a proteggere i militari feriti in circostanze in cui le particolari condizioni operative o ambientali, anche derivanti da carenze del mezzo, abbiano inciso sulla produzione dell'evento lesivo.
- In processi in cui l'intimato non svolge difesa, è possibile che non gli siano addebitate spese processuali; le questioni procedurali circa contributi o adempimenti amministrativi possono trovare limiti nell'esenzione delle amministrazioni statali (es. prenotazione a debito).
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