Cassazione Civile, Sentenza n. 20521/2022 del 27/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento senza preavviso intimato con lettera del 24/11/2011 per gravi irregolarità nello svolgimento delle mansioni di sportellista: è stato contestato al lavoratore di avere effettuato, senza delega e disconosciuti dalla titolare del conto, due prelievi presso l'Ufficio postale di Montenero di Bisaccia nei giorni 7 e 15 gennaio (importi €5.000 e €1.700) consegnando le somme a persone legate alla titolare, una delle quali affine allo stesso Zappitelli. Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme del CCNL (art.54, comma 4 lett. n) e comma 6 lett. c)) e del principio di proporzionalità ex art.7 L.300/1970, sostenendo inesistenza del dolo intenzionale, assenza di pregiudizio reale o potenziale alla società o a terzi, l'episodicità dei fatti e la mancata adeguata valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione della Corte territoriale secondo la quale le violazioni erano dolose e rientranti nell'art.54, comma 6, lett. c) del CCNL (licenziamento senza preavviso per violazioni dolose che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società o a terzi). La Corte ha affermato che per quella fattispecie è sufficiente il dolo generico e la mera potenzialità del danno, non essendo necessario l'effettivo verificarsi del pregiudizio. Ha inoltre confermato la regolare valutazione di merito sulla gravità del fatto e sulla proporzionalità della sanzione, che è rimessa al giudice di merito e qui ritenuta insindacabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: liquidazione in favore della controricorrente di €4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi €200,00 e accessori di legge; inoltre indica l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente se ricorrenti i presupposti processuali.
Norme richiamate
CCNL Poste italiane (art. 54, comma 4 lett. n) e comma 6 lett. c))
"qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti e degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di gravità, altrimenti sanzionabile"
La Corte ha distinto tra la fattispecie sanzionata con sospensione (che richiede l'assenza di dolo) e quella di licenziamento senza preavviso: per quest'ultima è sufficiente il dolo generico (la rappresentazione e volizione del fatto), e non è richiesto l'effettivo verificarsi del danno; è rilevante la mera potenzialità di pregiudizio.
Art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Richiamato in relazione al principio di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla mancanza contestata; la Corte ha ritenuto che il giudizio di proporzionalità spetti al giudice di merito e che nel caso concreto esso sia stato adeguatamente motivato.
Art. 2119 c.c. (inadempimento grave)
La condotta è stata considerata come inadempimento grave idoneo a giustificare il recesso per giusta causa, in quanto ha leso il vincolo fiduciario ed ha compromesso l'aspettativa datoriale sulla futura correttezza dell'adempimento.
Costituzione (artt. 3 e 97) - principi citati
Rilevato che Poste, pur essendo S.p.A., mantiene rilevanza di pubblico servizio e impegno di capitale pubblico: ciò influisce sulle aspettative di affidabilità e doveri dei lavoratori nei confronti dell'utenza e del datore.
DPR n.115/2002 art.13 comma 1 quater
Richiamato in sede di liquidazione spese e contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Per le ipotesi disciplinari contemplate dal CCNL delle Poste, il licenziamento per violazioni "dolose" richiede solo il dolo generico: non è necessario provare un dolo intenzionale finalizzato a un indebito vantaggio.
- Non è richiesto l'effettivo verificarsi del danno: è sufficiente la potenzialità di arrecare un forte pregiudizio alla società o a terzi per giustificare la sanzione espulsiva prevista dal CCNL.
- La restituzione successiva delle somme o l'assenza di danno patrimoniale effettivo non esclude automaticamente la possibilità di licenziamento se la condotta è dolosa e ha compromesso il vincolo di fiducia.
- La valutazione della gravità del fatto e della proporzionalità della sanzione è rimessa al giudice di merito: le sue valutazioni, purché logicamente motivate e non viziate, sono in linea di principio insindacabili in Cassazione.
- L'anzianità e la qualifica del lavoratore possono aggravare l'apprezzamento disciplinare quando avrebbero dovuto indurre maggior cautela, poiché la legittima aspettativa datoriale circa la correttezza futura dell'adempimento è più pregnante.
- In contesti di società che svolgono servizi di pubblico interesse (anche se privatizzate), i doveri di imparzialità, correttezza e affidabilità verso l'utenza e l'azionista pubblico possono rafforzare l'argomentazione aziendale sulla necessità di sanzioni severe in caso di violazioni dolose.
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