Cassazione Civile, Sentenza n. 20519/2022 del 27/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Guerriero aveva chiesto il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione a decorrere dall'1.11.2000 per lo svolgimento continuativo della mansione di maschera stagionale, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, TFR, riammissione in servizio e risarcimento del danno ex art. 32 I. n.183/2010. La Fondazione impugnava la decisione della Corte d'Appello deducendo, in cassazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 1 e 2, L. n.604/1966 (decadenza per il deposito del ricorso entro 270 giorni dall'impugnazione stragiudiziale), ossia eccependo la decadenza dell'azione per mancato rispetto del termine, e chiedeva la cassazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso della Fondazione inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro: le fondazioni liriche, pur divenute privatistiche per il d.l. 24 novembre 2000 n. 345 (conv. L. 6/2001), possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 R.d. n. 1611/1933 e, qualora intendano non avvalersene in "casi speciali", devono adottare apposita e motivata delibera; l'assenza della delibera rende nulla la procura speciale conferita a un avvocato del libero foro e il ricorso è inammissibile, rilevabile d'ufficio e non sanabile. Il Collegio ha quindi disatteso il motivo sostanziale sulla decadenza senza esaminarlo nel merito per il difetto procedurale, condannando la Fondazione alle spese di giudizio e liquidandole nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 6, commi 1 e 2, L. n. 604/1966
termine di 270 giorni dall'impugnazione stragiudiziale
Riferito dalla Fondazione come norma che determina la decadenza dell'azione per licenziamento o cessazione; la Corte non ha risolto la questione merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di ius postulandi
art. 32, I. n. 183/2010 (comma 1 e comma 1-bis)
Norma richiamata nel giudizio di merito per il risarcimento e per la disciplina sostituiva delle impugnazioni di lavoro; la Corte territoriale aveva valutato la decadenza alla luce di tale disposizione, ma la Cassazione ha deciso sulle questioni processuali relative alla rappresentanza
d.l. 24 novembre 2000 n. 345, conv. L. 26 gennaio 2001 n. 6, art. 1
«La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità......Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.»
Il legislatore ha autorizzato le fondazioni liriche a mantenere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; tale autorizzazione configura per esse il regime del patrocinio autorizzato previsto dall'art. 43 del R.d. n.1611/1933
art. 43 R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611
l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato» e richiede, per la deroga, "apposita motivata delibera"
La Corte interpreta l'art. 43 nel senso che, ove sia prevista per legge la possibilità di patrocinio dell'Avvocatura, l'ente non può liberamente scegliere l'avvocato del libero foro senza una delibera specifica e motivata; l'assenza di tale delibera invalida la procura speciale e toglie all'avvocato il necessario ius postulandi
Cassazione sezioni unite, richiamate (es. n. 24876/2017; n. 3008/2019)
Giurisprudenza di legittimità consolidata che richiede la delibera motivata per affidare la difesa a un avvocato del libero foro quando operi il patrocinio autorizzato; principio applicato al caso in oggetto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione al contributo unificato: la Corte dà atto della ricorrenza delle condizioni per il possibile raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente
Massime di principio
- Per le fondazioni liriche (e analoghi enti cui la legge attribuisce il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato) l'affidamento della difesa a un avvocato del libero foro richiede l'adozione di un'apposita e motivata delibera: in sua assenza la procura speciale è nulla e gli atti processuali compiuti dall'avvocato sono inammissibili in cassazione
- La mancanza del requisito di rappresentanza previsto dall'art. 43 R.d. n.1611/1933 può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado e non è sanabile per comportamento acquiescente della controparte; pertanto la parte deve produrre la delibera e provarne l'esistenza già nei gradi precedenti o in cassazione
- Quando si contesta la decadenza dell'azione (termine dei 270 giorni ex art. 6 L. n.604/1966), è necessario curare parallelamente la correttezza formale degli atti di impugnazione e della rappresentanza: un vizio procedurale rilevante può impedire che il merito sostanziale venga esaminato
- In presenza di una disciplina speciale che riserba il patrocinio all'Avvocatura dello Stato, l'ente che voglia derogare a tale regime deve documentare la delibera motivata e l'autorizzazione degli organi di vigilanza; la mera natura privatistica dell'ente non esonera dall'obbligo
- Per evitare l'inammissibilità in cassazione, chi impugna deve assicurarsi che la procura speciale contenga riferimenti alla delibera (se dovuta) o allegare la delibera stessa; il mancato rispetto di questo adempimento espone al rigetto per vizio di rappresentanza
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