Cassazione Civile, Ordinanza n. 18666/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite nasce da un'opposizione a precetto notificato da Roma Capitale sulla base di due precedenti sentenze di merito. La società intimata aveva contestato il diritto dell'ente di procedere in executivis, sostenendo che i titoli giudiziali riguardassero un diverso soggetto giuridico e che non vi fosse stata successione nel rapporto obbligatorio, ma solo cessione di ramo d'azienda con permanenza delle passività in capo alla cedente. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo applicabile, in sostanza, l'art. 2560, comma 2, c.c., sul presupposto che il rapporto contrattuale fosse esaurito e che non fosse stata provata né l'iscrizione dei debiti nei libri contabili né la conoscenza degli stessi da parte del cessionario. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2560 c.c. e 111 c.p.c., anche in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di considerare la successione a titolo particolare nel diritto controverso e il fatto che la controversia fosse ancora sub iudice, con conseguente errata applicazione della disciplina successoria nei rapporti processuali e sostanziali.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito della censura, perché ha rilevato d'ufficio che il ricorso era improcedibile. L'atto di ricorso risultava notificato il 23 luglio 2021 e depositato l'8 settembre 2021; trattandosi di opposizione a precetto, procedimento per il quale non opera la sospensione feriale dei termini, il deposito è stato considerato tardivo. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando Roma Capitale al pagamento delle spese del controricorrente e dando atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso e nella ricostruzione della decisione di merito; la Corte di cassazione non entra nel merito della sua applicazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso; non viene esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
Norma invocata dal ricorrente come parametro del vizio motivazionale; la Corte non la applica perché dichiara l'improcedibilità.
Richiamato nel procedimento camerale ai fini della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'opposizione a precetto rientra tra i procedimenti relativi al processo esecutivo ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, anche con riguardo ai termini per proporre impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è depositato oltre il termine decorrente dalla notificazione e la sospensione feriale non opera, il ricorso è improcedibile senza esame dei motivi di merito.
- In sede di legittimità, il rilievo dell'improcedibilità assorbe l'esame delle censure prospettate contro la sentenza impugnata.
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