Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27026/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare in cui una banca aveva chiesto l’ammissione di un credito derivante da mutuo fondiario con riconoscimento del privilegio ipotecario su determinati immobili. Il tribunale aveva riconosciuto il privilegio solo per parte dei beni, escludendolo per alcune particelle che risultavano trasferite dal Demanio alla società fallita in data successiva alla concessione dell’ipoteca, e aveva ammesso altri crediti in via condizionata o in prededuzione. La banca ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del decreto per supposta decisione da parte di un collegio diverso da quello della discussione; 2) nullità per la partecipazione del giudice delegato al collegio decidente; 3) violazione delle norme sull’onere della prova e sulla validità dell’iscrizione ipotecaria, sostenendo di avere provato la garanzia; 4) violazione delle norme sull’usucapione e sull’interruzione del possesso, contestando l’esclusione dell’acquisto per usucapione; 5) violazione delle norme sulla trascrizione e sull’efficacia dei titoli di acquisto successivi, sostenendo che la validità dell’ipoteca dovesse essere valutata al momento della sua concessione e non in base ad atti successivi. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale deducendo la nullità o inesistenza del mutuo fondiario e della garanzia per difetto di valida iscrizione ipotecaria, in relazione al rispetto dell’art. 38 t.u.b. e dell’art. 2822 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due perché la dedotta difformità del collegio non era provata e opera la presunzione che i giudici deliberanti coincidano con quelli indicati nel verbale; il terzo perché la censura, sotto l’apparente violazione dell’art. 2697 c.c., mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove; il quarto perché investiva il merito, difettava in parte di autosufficienza e comunque deduceva vizi motivazionali non più proponibili nei termini prospettati; il quinto perché fondato su un presupposto non dimostrato e comunque non idoneo a scalfire la ratio decidendi, cioè che al tempo del mutuo e dell’ipoteca alcuni beni appartenevano ancora al Demanio. Il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato inefficace per tardività, essendo stato proposto oltre il termine di cui all’art. 99 l.fall. La banca ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della decisione collegiale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata prova dell’effettivo mutamento del collegio.

  • art. 158 c.p.c.

    Evocato dal ricorrente per la nullità della decisione, senza esito favorevole perché la Corte ha applicato la presunzione di coincidenza del collegio.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato sia per il ricorso principale in opposizione allo stato passivo sia per la tardività del ricorso incidentale, dichiarato inefficace perché proposto oltre il termine.

  • art. 157 c.p.c.

    Invocato a sostegno della nullità dedotta, ma la Corte non ha ritenuto fondati i vizi processuali prospettati.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice distribuisce l’onere probatorio in modo errato, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2650 c.c.

    Richiamato nei motivi sul titolo e sulla pubblicità immobiliare, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché dirette al merito.

  • art. 2913 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme alle regole sulla prova del privilegio ipotecario, senza che la censura superasse il vaglio di ammissibilità.

  • art. 95 l. fall.

    Evocato in relazione all’ammissione del credito e del privilegio, ma senza che la censura fosse ritenuta ammissibile.

  • art. 1165 c.c.

    Richiamato per sostenere l’interruzione dell’usucapione; la Corte ha ritenuto la doglianza di merito e non scrutinabile nel modo proposto.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato per contestare gli atti ritenuti interruttivi dell’usucapione, con censura dichiarata inammissibile.

  • art. 2644 c.c.

    Invocato nel quinto motivo sulla priorità e opponibilità dei titoli trascritti, ma la Corte ha ritenuto non superata la ratio decidendi.

  • art. 2908 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo senza che ciò conducesse all’accoglimento della censura.

  • art. 38 t.u.b.

    Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere l’assenza di una valida ipoteca in mutuo fondiario, ma il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace per tardività.

  • art. 1419 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale per la nullità del mutuo e della garanzia, senza scrutinio nel merito per inefficacia dell’impugnazione incidentale.

  • art. 2822 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la validità dell’iscrizione ipotecaria, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato applicato il filtro di ammissibilità: il n. 4 per le nullità processuali dedotte, il n. 3 per le violazioni di legge, il n. 5 nei limiti del vizio motivazionale ancora deducibile.

  • art. 360 bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha ricondotto il primo motivo all’inammissibilità per mancato superamento di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La dedotta nullità della decisione per mutamento del collegio richiede la prova dell’effettivo diverso compimento della deliberazione; in mancanza, la discrepanza tra intestazione del provvedimento e verbale d’udienza integra, di regola, un mero errore materiale.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si censuri, in realtà, la valutazione dell’esito probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove in una formale denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale, se la censura non attinge la reale ratio decidendi.
  • Le doglianze devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: un motivo che presupponga circostanze non accertate o non dimostrate, o che non scalfisca il fondamento decisorio effettivamente posto dal giudice di merito, è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità il vizio motivazionale è oggi scrutinabile solo nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non già come rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, il ricorso incidentale deve rispettare rigorosamente il termine previsto dalla legge fallimentare, pena la sua inefficacia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoMutuo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.