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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08293/2025 del 29/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di una contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, ai sensi dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, fondato su un PVC della Guardia di Finanza e su rilevanti movimentazioni bancarie ritenute indice di capacità contributiva non coerente con quanto dichiarato, in assenza di dichiarazione dei redditi. La contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi alla CTP, poi aveva proposto appello e quindi revocazione e ricorso per cassazione, già sfociato in un precedente rinvio della CTR. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva nuovamente respinto l'appello, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso, anche con riguardo alla menzione dell'incongruità per altri periodi d'imposta, e non giustificati i versamenti bancari. Con il ricorso per cassazione oggetto dell'ordinanza, la contribuente deduceva un unico motivo per violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse interpretato erroneamente l'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e omesso di valutare un fatto decisivo, cioè la pretesa carenza di motivazione dell'avviso in relazione al presupposto dell'incongruità del reddito dichiarato per più annualità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha rilevato, da un lato, che la censura era formulata in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e vizio motivazionale, e che comunque operava il limite della cd. doppia conforme di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., con conseguente preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Dall'altro lato, ha ritenuto corretta la decisione di merito perché la motivazione dell'avviso era sufficiente: l'Ufficio aveva assolto all'onere di indicare, sia pure sommariamente, le ragioni della ritenuta incongruità anche per altri periodi d'imposta mediante il richiamo al PVC della Guardia di Finanza, che era nella disponibilità della contribuente e il cui contenuto essenziale era riprodotto nell'atto. La Corte ha inoltre ribadito che l'interpretazione dell'avviso di accertamento e degli atti richiamati è questione di fatto riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della decisione della CTR favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per l'accertamento sintetico l'Ufficio non deve necessariamente procedere contestualmente su più annualità, ma l'atto deve contenere almeno una sommaria indicazione delle ragioni della ritenuta incongruità anche per altri periodi d'imposta, così da legittimare la pretesa e consentire il controllo del giudice.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile quando il motivo sia formulato in modo promiscuo con la violazione di legge e, nel caso di doppia conforme, resta comunque precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, non è deducibile in cassazione il vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via generale nel ragionamento sull'onere probatorio del contribuente di fornire giustificazioni idonee a contrastare gli elementi posti a base dell'accertamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che cumuli e sovrapponga, nella medesima censura, violazione di legge e vizio di motivazione senza distinguere chiaramente i piani della doglianza.
  • In caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto.
  • L'accertamento sintetico può essere sorretto da una motivazione che richiami un PVC o altri atti esterni, purché tali atti siano allegati o il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso, così da rendere comprensibile la pretesa tributaria e consentire il diritto di difesa.
  • Ai fini della validità della motivazione dell'avviso di accertamento non è necessario un livello di dettaglio analitico esaustivo: è sufficiente che il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e le ragioni fattuali della contestazione.
  • L'interpretazione del contenuto dell'avviso di accertamento e degli atti richiamati integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo per specifiche violazioni di canoni ermeneutici o nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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