Cassazione Civile, Ordinanza n. 08786/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS aveva chiesto il recupero di benefici contributivi riconosciuti a un datore di lavoro ai sensi dell’art. 8, commi 4 e 4-bis, della legge n. 223 del 1991, per assunzioni di lavoratori provenienti da mobilità. La Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto l’opposizione della società, ritenendo che non ricorressero i presupposti delle agevolazioni, perché la sequenza dei fatti e i rapporti tra le due società coinvolte facevano emergere una ristrutturazione produttiva solo apparente, finalizzata a eludere la disciplina incentivante: i soci delle società appartenevano a un ristretto nucleo familiare, le assunzioni erano avvenute subito dopo l’avvio della nuova società e senza soluzione di continuità rispetto ai licenziamenti, e la società che aveva licenziato aveva cessato l’attività poco dopo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 8, commi 4 e 4-bis, L. n. 223/1991 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato l’esclusione dei benefici su elementi non significativi, come il mero grado di parentela, anziché su reali interferenze societarie; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fossero state considerate circostanze che avrebbero dimostrato il diritto ai benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente formulati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, mirassero in realtà a rimettere in discussione l’accertamento di merito compiuto dalla Corte d’appello, la quale aveva correttamente applicato l’art. 8, commi 4 e 4-bis, della legge n. 223 del 1991. Secondo la Corte, l’indagine del giudice di merito deve valutare non solo il dato formale, ma anche la sostanza dell’operazione, verificando se le assunzioni e i licenziamenti siano stati organizzati in modo elusivo e se la nuova società non sia, in concreto, una prosecuzione o riproduzione della precedente struttura aziendale. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva svolto tale verifica in modo adeguato, valorizzando la convergenza degli elementi indiziari e concludendo per la non spettanza dei benefici contributivi. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 8, commi 4 e 4-bis, L. n. 223 del 1991
"4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore [...]"; "4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo"
La norma va applicata anche in chiave sostanziale: i benefici non spettano quando l’operazione di assunzione si inserisce in una ristrutturazione solo apparente o elusiva, tale da riprodurre sostanzialmente la medesima compagine aziendale che ha effettuato i licenziamenti.
È richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell’onere probatorio, ma la Corte esclude la dedotta violazione perché la censura tende a contestare il merito dell’accertamento svolto dal giudice di appello.
Il motivo formalmente dedotto come violazione di legge è stato ritenuto inidoneo a scardinare l’accertamento di merito, poiché non colpiva una regula iuris ma la valutazione delle prove e dei fatti.
La censura di omesso esame di fatto decisivo è stata ritenuta sostanzialmente non specificata in modo conforme al paradigma del vizio denunciabile in cassazione, perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
È richiamato per la riserva del deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 107 TFUE
È evocato nel richiamo alla disciplina europea degli aiuti di Stato, quale contesto della legittimità degli incentivi occupazionali purché producano un incremento occupazionale netto.
Reg. (CE) n. 2204/2002
È richiamato come fonte europea, poi abrogata, relativa alla compatibilità degli aiuti all’occupazione con il divieto di aiuti di Stato.
Reg. (UE) n. 651/2014
È richiamato quale disciplina europea attuale che consente incentivi occupazionali in presenza di incremento occupazionale netto.
Massime di principio
- I benefici contributivi previsti per l’assunzione di lavoratori provenienti da mobilità non spettano quando l’operazione, pur rispettando formalmente i requisiti, sia sostanzialmente elusiva e realizzi una continuità economico-organizzativa con l’impresa che ha effettuato i licenziamenti.
- Ai fini dell’esclusione dei benefici, il giudice deve valutare la vicenda concreta in modo complessivo e non atomistico, considerando la convergenza di indizi quali rapporti proprietari o familiari, tempistica delle assunzioni e dei licenziamenti, cessazione dell’attività della società originaria e ogni altro elemento idoneo a rivelare la permanenza della medesima struttura aziendale.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare doglianze apparentemente formulate come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del merito; la censura deve colpire la regola giuridica applicata o l’effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La disciplina agevolativa in materia di occupazione va interpretata in coerenza con la sua ratio di incremento occupazionale effettivo: gli incentivi non spettano quando l’assetto complessivo dell’operazione non determini una reale novità occupazionale ma solo un trasferimento o una duplicazione sostanziale dei medesimi rapporti di lavoro.
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