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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37550/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione relativa al trasferimento della titolarità e gestione di una farmacia. Gli originari attori sostenevano che la farmacia fosse stata trasferita alla controparte in forza di un patto fiduciario: un rogito notarile aveva formalizzato il trasferimento della titolarità e della gestione, mentre una scrittura privata separata avrebbe previsto che la controparte, assunta la gestione a titolo oneroso dell'azienda farmaceutica, pagasse il corrispettivo e restituisse la farmacia al termine del rapporto. La domanda introduttiva mirava all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di reintestazione e restituzione della farmacia. La corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo, da un lato, la scrittura privata non idonea a superare il regime formale e pubblicistico del trasferimento e della gestione delle farmacie e, dall'altro, la mancanza di un collegamento testuale e funzionale tra i due atti, nonché l'incompatibilità del contenuto della scrittura con il rogito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2556 c.c. per avere la corte ritenuto mancante la prova scritta dell'accordo di restituzione, sostenendo che la sottoscrizione della controparte risultasse dal documento e comunque dalla notifica dell'atto di citazione; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. per l'asserita errata interpretazione del rogito e della scrittura privata, che avrebbero dovuto essere letti come atti collegati di un'unica operazione fiduciaria; 3) violazione degli artt. 1418 e 1343 c.c. per avere la corte, pur ravvisando la nullità di pattuizioni che dissociano titolarità e gestione di una farmacia, omesso di trarne la conseguenza del ripristino dello status quo ante con restituzione della farmacia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su censure di fatto e non adeguatamente autosufficienti, con carenze di allegazione rilevanti ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; in ogni caso, la corte territoriale aveva valorizzato l'assenza di un effettivo collegamento tra scrittura privata e rogito e l'incompatibilità del loro contenuto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava, in sostanza, a sollecitare una nuova interpretazione dei negozi, attività riservata al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici dedotta in modo specifico, cosa che non era avvenuta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi: la corte d'appello non aveva affermato la nullità di un unico accordo fiduciario, ma aveva escluso proprio l'esistenza di un collegamento funzionale tra i due atti, sicché la doglianza non colpiva la decisione impugnata. Seguono la condanna dei ricorrenti alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2556 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la sufficienza della prova scritta dell'accordo relativo alla restituzione della farmacia; la censura è stata ritenuta inammissibile perché costruita su deduzioni fattuali e non su una corretta critica in iure della decisione di merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le doglianze tendevano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte ha affermato che il motivo era inammissibile per difetto di puntuale e completa allegazione degli elementi di fatto e degli atti rilevanti.

  • artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1366 c.c., 1371 c.c.

    Richiamati per la censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che la violazione va dedotta specificando in modo puntuale come il giudice di merito si sia discostato dai canoni, non potendosi chiedere una semplice reinterpretazione del testo negoziale.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per la nullità degli accordi negoziali; la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con la vera ratio decidendi, fondata sull'esclusione del collegamento funzionale tra i due atti.

  • art. 1343 c.c.

    Invocato dai ricorrenti per l'illiceità della pattuizione relativa alla gestione della farmacia; la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la struttura logica della decisione impugnata.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione al 'non motivo': il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica della decisione impugnata, pena l'inammissibilità.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si denuncia un vizio di prova o di ricostruzione fattuale, è necessario rispettare rigorosamente gli oneri di specifica allegazione e autosufficienza, indicando gli atti e i documenti rilevanti in modo puntuale.
  • La violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica specificamente in quale punto il giudice di merito si sia discostato dai criteri legali; non è ammessa una mera proposta di interpretazione alternativa del negozio.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se censura un passaggio non decisivo o presuppone una ricostruzione diversa da quella effettivamente adottata, è inammissibile come 'non motivo'.
  • La qualificazione e l'interpretazione di atti negoziali sono riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di violazione di legge o del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • Quando la decisione di merito esclude l'esistenza di un collegamento funzionale tra due negozi, la censura che presuppone invece un unico accordo complessivo non coglie la decisione e non può fondare l'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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