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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07690/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un tecnico aveva chiesto il pagamento della differenza di compenso incentivante maturato per attività di collaudo in corso d'opera e finale di lavori pubblici, sostenendo che la liquidazione dovesse avvenire secondo il regolamento aziendale vigente al momento del conferimento dell'incarico, e non secondo un regolamento interno successivo e peggiorativo. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione del tecnico, riconoscendogli l'intero importo richiesto. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 92 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la disciplina legale avrebbe attribuito rilievo alla potestà regolamentare dell'amministrazione e non a una pretesa cristallizzazione del regolamento del 2001; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 1339 c.c., assumendo che il rapporto fosse di durata e che la normativa sopravvenuta e il regolamento del 2011 dovessero inserirsene automaticamente, sostituendo le eventuali clausole difformi. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati: ha ritenuto inammissibile la censura sull'interpretazione della delega perché il ricorrente non ne aveva trascritto il contenuto; ha ribadito che, per il compenso del collaudatore in appalti pubblici, il momento rilevante per individuare la disciplina applicabile è quello del conferimento dell'incarico, secondo la disciplina generale delle prestazioni professionali; ha inoltre osservato che il d.lgs. 163/2006 non era applicabile ratione temporis, perché la delega risaliva al gennaio 2005 e l'art. 253 del codice dei contratti limitava l'applicazione della nuova disciplina ai contratti successivi alla sua entrata in vigore. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello che aveva riconosciuto al professionista il diritto a percepire per intero il compenso incentivante calcolato secondo il regolamento aziendale richiamato al momento del conferimento dell'incarico. Ha escluso che potesse applicarsi il regolamento interno successivo del 2011, sia perché la doglianza sulla volontà delle parti era inammissibile per mancata trascrizione della delega, sia perché la disciplina del d.lgs. 163/2006 non era temporalmente riferibile al rapporto in esame. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 92 d.lgs. n. 163/2006

    disciplina l'incentivo per le attività tecniche negli appalti pubblici e rimette alla potestà regolamentare delle amministrazioni le modalità applicative; non consente, nel caso concreto, di applicare retroattivamente il regolamento successivo al conferimento dell'incarico.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la corretta interpretazione della norma imperativa, ma la Corte non ha condiviso la lettura proposta.

  • art. 1339 c.c.

    il meccanismo di inserzione automatica di clausole legali è escluso quando la disciplina invocata non sia applicabile ratione temporis al rapporto; nel caso concreto non opera per sopravvenienza della normativa successiva.

  • artt. 2230 e 2233 c.c.

    sono richiamati come disciplina generale della prestazione professionale e della determinazione del compenso, rilevante per individuare il momento di riferimento nel conferimento dell'incarico.

  • art. 253 d.lgs. n. 163/2006

    norma transitoria decisiva: limita l'applicazione del codice dei contratti ai contratti successivi alla sua entrata in vigore, escludendo quelli relativi a incarichi conferiti prima.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    la mancata trascrizione del contenuto della delega comporta l'inammissibilità della censura che ne deduce una errata interpretazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alla motivazione di precedenti conformi sulla disciplina dell'incentivo di progettazione/collaudo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per il compenso dovuto al professionista incaricato di attività tecniche negli appalti pubblici, il momento determinante per individuare la disciplina applicabile è, in linea generale, quello del conferimento dell'incarico, non quello del completamento dell'attività o della liquidazione finale.
  • La disciplina sopravvenuta non si applica retroattivamente agli incarichi conferiti prima della sua entrata in vigore, quando la normativa transitoria delimiti espressamente l'ambito di applicazione temporale del nuovo regime.
  • Il rinvio contenuto nell'atto di incarico a un regolamento interno deve essere dimostrato nel suo contenuto concreto; in cassazione, la censura sull'interpretazione dell'atto è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il testo rilevante.
  • Il meccanismo di inserzione automatica delle clausole legali ex art. 1339 c.c. presuppone l'effettiva applicabilità della norma imperativa richiamata al rapporto controverso; se la norma non opera ratione temporis, non può sostituire le pattuizioni originarie.
  • Nei rapporti di prestazione professionale, l'incentivo o compenso accessorio non può essere rideterminato in peius per effetto di regolamenti successivi quando l'incarico sia stato conferito sotto un diverso regime e non emerga una valida base normativa o negoziale per l'applicazione retroattiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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