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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21016/2022 del 01/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una persona aveva acquistato un'autovettura e il giorno seguente aveva stipulato, presso la stessa concessionaria, una polizza assicurativa contro furto e incendio con una compagnia. Dopo il presunto furto del veicolo, l'assicurata aveva denunciato l'evento e chiesto la liquidazione dell'indennizzo, ma la compagnia aveva rifiutato il pagamento sostenendo, da un lato, che la garanzia non fosse operativa perché non era stato attivato l'antifurto satellitare e, dall'altro, che vi fossero elementi tali da far sospettare una truffa. In primo grado la domanda era stata rigettata anche per difetto di prova del furto, del pagamento del prezzo e soprattutto per il mancato deposito delle condizioni generali di assicurazione, ritenuto ostativo a individuare oggetto e valore della copertura. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando ancora il mancato deposito delle condizioni generali. Con il ricorso per cassazione la parte assicurata deduceva: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che le condizioni di polizza erano comunque agli atti e che, in ogni caso, il giudice avrebbe dovuto disporne la ricostruzione; 2) violazione degli artt. 112, 167 e 183 c.p.c., per avere la Corte attribuito alla compagnia un'eccezione di inoperatività della polizza asseritamente diversa da quella effettivamente proposta; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova, avendo la Corte tratto dal mancato deposito delle condizioni la prova dell'inesistenza della copertura assicurativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il presupposto fattuale della ricorrente, secondo cui le condizioni di polizza sarebbero state già depositate, era smentito dalla sentenza impugnata; ha precisato che il mero richiamo al contenuto delle condizioni negli atti difensivi non equivale al loro effettivo deposito e che, ove il documento sia smarrito, incombe alla parte interessata chiederne la ricostruzione. Ha poi respinto congiuntamente secondo e terzo motivo, rilevando che l'eccezione di inoperatività della polizza era stata effettivamente proposta dalla compagnia e, soprattutto, che il riferimento al mancato deposito delle condizioni generali non costituiva eccezione in senso stretto, bensì argomento difensivo volto a evidenziare la mancata prova del fatto costitutivo della domanda, ossia dei termini esatti della copertura assicurativa. Di conseguenza, era onere dell'attrice dimostrare l'operatività della polizza mediante la produzione delle condizioni contrattuali. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice non può ritenere provato un fatto se il relativo documento non è effettivamente presente agli atti; il mero richiamo al contenuto documentale nelle difese non equivale a deposito del documento.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione o di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando la decisione si limita a valorizzare l'assenza di prova del fatto costitutivo dedotto in giudizio.

  • art. 167 c.p.c.

    L'eccezione sulla mancanza di prova della copertura assicurativa non è qualificata come eccezione in senso stretto e quindi non è soggetta alle relative preclusioni.

  • art. 183 c.p.c.

    Le difese relative all'insussistenza della prova del fatto costitutivo possono essere fatte valere nel processo senza essere soggette ai limiti propri delle eccezioni in senso stretto.

  • art. 2697 c.c.

    Spetta alla parte che agisce per l'indennizzo provare l'operatività della polizza e i termini della copertura contrattuale; la mancata produzione delle condizioni generali impedisce di assolvere tale onere probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta l'applicazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In una domanda di indennizzo assicurativo, grava sull'assicurato l'onere di provare l'esistenza e il contenuto della copertura invocata, quando tali elementi siano necessari per stabilire l'operatività della garanzia rispetto al sinistro dedotto.
  • Il mancato deposito delle condizioni di polizza può essere valorizzato dal giudice come difetto di prova del fatto costitutivo della pretesa, non come eccezione in senso stretto soggetta a specifiche preclusioni.
  • Il richiamo al contenuto di un documento negli scritti difensivi non equivale alla sua effettiva produzione in giudizio; se il documento risulta smarrito o non reperibile, la parte interessata deve attivarsi per la ricostruzione degli atti.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice rigetta la domanda per difetto di prova del titolo fatto valere, purché si mantenga entro il tema della copertura assicurativa dedotta in causa.

Come è indicizzato

MaterieAssicurazioniProveRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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