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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17416/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utilizzatore)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda proposta dalla società proprietaria di un'area sita in Rocca di Papa - Montecavo Vetta, sulla quale insistevano un casotto e un traliccio in ferro, per ottenere l'accertamento dell'occupazione abusiva del bene da parte della società radiofonica dopo la cessazione, avvenuta il 27 ottobre 2003, del precedente rapporto di locazione già definito in altro giudizio. La società attrice chiedeva il rilascio dell'area, la restituzione dei frutti e il risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d'appello confermava, ritenendo non provata la proprietà in capo alla radio degli impianti finalizzati alla radiodiffusione insistenti sull'area, e valorizzando invece le dichiarazioni testimoniali e la scrittura privata del 1994 che collegavano tali beni alla gestione tecnica di un terzo. Con il ricorso per cassazione la società proprietaria denunciava: 1) violazione degli artt. 2700 c.c., 16 e 18 L. 223/1990, 86 d.lgs. 259/2003 e 116 c.p.c., sostenendo che il verbale di accertamento tecnico del Ministero, avente fede privilegiata, avrebbe dovuto provare la presenza e titolarità degli impianti in capo alla radio; 2) violazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello attribuito prevalenza alle dichiarazioni testimoniali del terzo rispetto al verbale ispettivo; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserito errore percettivo nella lettura delle prove, con particolare riferimento alla distinzione tra 'gestione tecnica' e impianti di trasmissione; 4) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e 1140, comma 2, c.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello subordinato, con cui si sosteneva che, anche ove la proprietà delle strutture tecniche fosse stata riconosciuta al terzo, vi sarebbe stato comunque possesso dell'area da parte della radio per mezzo del detentore terzo. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi tre perché diretti a contestare la valutazione di merito delle prove e non l'efficacia probatoria del verbale nei limiti in cui esso attestava i fatti materiali; il quarto perché, pur ravvisandosi un'omessa pronuncia, la nuova prospettazione del possesso mediato introduceva un fatto costitutivo diverso e quindi una domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato. La decisione impugnata è rimasta ferma. La Corte ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, attività riservata al giudice di merito; inoltre ha osservato che il tema del possesso mediato costituiva una nuova base fattuale della pretesa, introdotta solo in appello e dunque inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, ma ciò non impedisce al giudice di merito di valutare la rilevanza di quei fatti ai fini della decisione sulla proprietà o sull'occupazione abusiva.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e la scelta di quelle ritenute più attendibili appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni di legge o di un vizio motivazionale rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello può essere rilevata, ma la Corte può evitare la cassazione con rinvio se la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per denunciare l'omessa pronuncia, senza che la Corte ravvisasse una decisiva incidenza sul dispositivo.

  • art. 1140, comma 2, c.c.

    Il possesso per mezzo di altra persona è una fattispecie costitutiva distinta dal possesso diretto e implica un autonomo fondamento fattuale della domanda.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotti fatti costitutivi nuovi o domande nuove; la prospettazione del possesso mediato era quindi inammissibile perché proposta per la prima volta in secondo grado.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La parte ricorrente aveva assolto l'onere di specifica indicazione del motivo di appello asseritamente omesso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale in base alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per affermare, in via generale, il potere della Corte di decidere la causa nel merito ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato disatteso, sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • artt. 16 e 18 L. n. 223 del 1990

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che gli impianti di trasmissione dovessero appartenere al titolare della concessione, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva rispetto all'accertamento di merito sulla proprietà dei beni.

  • art. 86 d.lgs. n. 259 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla titolarità legale degli impianti in capo all'operatore, senza che ciò mutasse l'esito della valutazione di merito.

Massime di principio

  • La deduzione della violazione dell'art. 2700 c.c. non consente di trasformare in vizio di legittimità la contestazione dell'apprezzamento di merito compiuto dal giudice sui fatti risultanti dall'atto pubblico, quando l'atto sia preso a base della decisione ma se ne discuta la rilevanza probatoria o giuridica.
  • La scelta delle fonti del convincimento, la valutazione della credibilità dei testimoni, la selezione tra prove contrastanti e la dichiarazione di irrilevanza di un mezzo istruttorio rientrano nel potere esclusivo del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se non nei limiti di specifiche violazioni di legge o del vizio motivazionale.
  • La denuncia di un errore percettivo non è ammissibile quando, in realtà, miri a censurare la diversa lettura delle risultanze istruttorie data dal giudice di merito.
  • Il possesso mediato ex art. 1140, comma 2, c.c. costituisce una fattispecie costitutiva autonoma rispetto al possesso diretto e non può essere introdotto per la prima volta in appello se integra un fatto costitutivo diverso della domanda.
  • Quando è accertata l'introduzione in appello di una diversa base fattuale della pretesa, la censura sul merito della mancata pronuncia può essere assorbita dalla non proponibilità della nuova prospettazione in secondo grado.
  • L'omessa pronuncia può condurre alla decisione nel merito in cassazione solo se la questione è puramente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto; in caso contrario, il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito.
  • Il verbale di accertamento tecnico può provare i fatti materiali da esso attestati, ma non determina automaticamente l'appartenenza giuridica dei beni né vincola il giudice nell'inferenza probatoria sulla titolarità o sull'occupazione abusiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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