Cassazione Civile, Ordinanza n. 17915/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva acquistato da un'altra società due apparecchi da gioco per un prezzo di euro 4.020 e, dopo che tali apparecchi erano risultati non conformi alle previsioni dell'art. 110 T.U.L.P.S., aveva agito contro il venditore chiedendo la risoluzione o l'annullamento per dolo del contratto e il risarcimento del danno; nei confronti dell'amministrazione dei monopoli aveva invece chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal ritiro degli apparecchi, assumendo che l'ente preposto al controllo avesse rilasciato certificazioni e nulla osta idonei a ingenerare un affidamento nella regolarità delle macchine. In appello la società aveva censurato il rigetto della domanda risarcitoria verso l'amministrazione, sostenendo che la responsabilità non andasse qualificata solo come illecito provvedimentale ex art. 2043 c.c., ma dovesse essere ricondotta anche alla violazione di obblighi di protezione, ai principi di correttezza e buona fede, nonché alla responsabilità indiretta per fatto dei dipendenti o degli enti preposti all'omologazione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione di legge per errata qualificazione della domanda e per non avere la Corte territoriale chiarito se il rigetto dipendesse dalla mancata prova del ritiro delle macchine o dalla mancanza di prova della responsabilità dell'amministrazione; con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo sostenendo di avere già fornito un criterio oggettivo di quantificazione del danno, integrabile con consulenza tecnica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la richiesta di rimessione in termini per notificare il ricorso alla società venditrice fosse superflua, poiché nei suoi confronti si era formato giudicato interno e le censure erano rivolte esclusivamente contro l'amministrazione resistente. Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché, sotto l'apparente vizio di violazione di legge, mirava in realtà a contestare l'interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di prova della colpa dell'amministrazione nell'illecito extracontrattuale dedotto; inoltre il ricorso non riportava in modo specifico e localizzato il contenuto degli atti rilevanti, né dimostrava che le nuove questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. La Corte ha anche osservato che le doglianze erano contraddittorie, perché sovrapponevano una pretesa responsabilità contrattuale per violazione di obblighi di protezione e una responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. per fatto dei preposti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non pertinente: la sentenza di appello non aveva esaminato il quantum, essendosi arrestata al rigetto dell'an debeatur per difetto di prova della responsabilità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110 T.U.L.P.S.
richiamato solo come parametro di non conformità degli apparecchi da gioco acquistati
la responsabilità della pubblica amministrazione richiede la prova dell'illiceità della condotta, del danno, del nesso causale e anche dell'elemento soggettivo di dolo o colpa; non basta la mera illegittimità dell'atto
evocato dalla ricorrente come fonte di obblighi di protezione nell'ambito del rapporto con l'amministrazione
art. 28 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità dell'ente per i fatti dei dipendenti o preposti
richiamato per prospettare una responsabilità indiretta dell'amministrazione per fatto illecito dei preposti; la colpa del preponente non rileva
richiamato per qualificare la posizione della litisconsorte facoltativa in causa scindibile
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
il ricorso deve indicare in modo specifico i motivi e confrontarsi con la decisione impugnata
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
il ricorso deve riportare e localizzare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
l'errore di fatto o l'omesso esame di fatti decisivi deve essere dedotto nei limiti propri del vizio motivazionale
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma di inserzione del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c. non può essere affermata per la sola illegittimità dell'atto o del provvedimento: è necessaria la prova concreta della colpa o del dolo dell'amministrazione, oltre agli altri elementi dell'illecito.
- Quando si contesta in cassazione l'interpretazione della domanda giudiziale compiuta dal giudice di merito, la censura è ammissibile solo se si deduce un vizio riconducibile al paradigma dell'omesso esame di fatti decisivi o a un error in procedendo; non è sufficiente qualificarla formalmente come violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione deve riportare in modo specifico e localizzare gli atti e i documenti rilevanti su cui si fonda la censura; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
- È inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia deciso sul difetto dell'an debeatur e il ricorso attacchi soltanto profili di quantum.
- Non è coerente prospettare simultaneamente, per la medesima vicenda, una responsabilità diretta della pubblica amministrazione per lesione dell'affidamento e una responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. per il fatto dei preposti senza chiarire e provare il distinto fondamento fattuale di ciascuna pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17773/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17774/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17775/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17776/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17777/2022 del 01/06/2022
- ordinanza_civile · 1 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17778/2022 del 01/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →