Cassazione Civile, Ordinanza n. 04286/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a precetto proposta da una società esecutata, che contestava: la debenza dell'IVA sulle somme richieste nel precetto; l'erronea liquidazione del compenso per l'atto di precetto; e, in generale, la misura delle spese di lite. Il giudice di pace aveva accolto solo parzialmente l'opposizione, rideterminando il credito azionato in executivis, e il tribunale, decidendo sull'appello, aveva ulteriormente ridotto l'importo dovuto, dichiarato inammissibili gli appelli incidentali dei creditori e compensato le spese di lite per tre quarti. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 190 e 281-sexies c.p.c., sostenendo l'illegittimità della trattazione dell'appello con udienza a trattazione scritta e decisione ex art. 281-sexies; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c., per non avere il giudice di appello considerato la soccombenza dei creditori sulle eccezioni preliminari e sull'appello incidentale nella regolazione delle spese, oltre al parziale accoglimento dell'appello principale; 3) erronea individuazione dello scaglione di valore e della liquidazione dei compensi, nonché illegittima compensazione delle spese in misura non proporzionata alla soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui è legittima la discussione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, anche con assegnazione di termini per note scritte, purché sia garantito il contraddittorio e non sia imposta la discussione orale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura proposta in cassazione non coincideva con la questione effettivamente trattata e decisa in appello sulla compensazione delle spese, senza che la ricorrente avesse assolto l'onere di indicare dove la questione fosse stata dedotta nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché il valore del precetto non era stato specificamente indicato in ricorso, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre, la doglianza sulla proporzione della compensazione delle spese è stata ritenuta non sindacabile in cassazione, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché le controparti erano rimaste soltanto intimate. È stato inoltre posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale nei primi due motivi e nel terzo motivo.
richiamato dalla ricorrente per contestare il mancato deposito di conclusionali e repliche nel giudizio di appello.
la Corte afferma che la discussione e decisione ex art. 281-sexies può svolgersi in forma scritta, con note, se il contraddittorio è garantito e la trattazione orale non è imposta.
invocato per la regolazione delle spese secondo soccombenza; la Corte non rivede la valutazione del merito sulla ripartizione delle spese.
richiamato dalla ricorrente tra le eccezioni preliminari mosse contro l'appello principale.
richiamato dalla ricorrente tra le eccezioni preliminari mosse contro l'appello principale.
la Corte ribadisce che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote di compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura sul valore della causa è dichiarata inammissibile perché il valore del precetto non era stato indicato specificamente nel ricorso.
richiamato a sostegno dell'inammissibilità della doglianza relativa alla discrezionalità del giudice nella ripartizione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 37 del 2020
menzionato nel principio richiamato sulla legittimità della trattazione scritta dell'udienza di discussione nel periodo emergenziale.
Massime di principio
- È legittimo svolgere l'udienza di discussione prevista dall'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta, anche mediante note depositate entro termini assegnati alle parti, quando il modello procedimentale scelto consenta il contraddittorio e non sia richiesta per legge la discussione orale in presenza.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca una questione giuridica non trattata nella sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra specificamente di averla dedotta nel giudizio di merito e non indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Le doglianze sulla liquidazione delle spese e sulla ripartizione della soccombenza sono, in linea generale, sottratte al sindacato di legittimità quando investono la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla proporzione tra soccombenza e compensazione.
- Il ricorso per cassazione che contesti il valore della causa o i parametri di liquidazione deve riportare in modo specifico e autosufficiente i dati fattuali rilevanti; la mancanza di tali indicazioni determina inammissibilità della censura.
- Nell'opposizione a precetto, la censura sulla regolazione delle spese deve confrontarsi con la concreta motivazione della decisione impugnata, non con una diversa ricostruzione del fondamento della compensazione proposta per la prima volta in cassazione.
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