Cassazione Civile, Ordinanza n. 25573/2025 del 18/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un professionista per recuperare a tassazione, ai fini IRPEF e IVA, maggiori compensi di lavoro autonomo emersi dal confronto tra la dichiarazione dei redditi 2012 e i modelli 770 trasmessi dai clienti sostituti d'imposta. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo la mancata notificazione degli atti presupposti: la comunicazione di irregolarità e un questionario asseritamente inviati dall'Ufficio. La CTP ha respinto il ricorso e la CTR ha confermato, ritenendo provata la regolare trasmissione della comunicazione via PEC e la notificazione del questionario tramite servizio postale ordinario. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione di varie norme sulla notificazione (L. n. 890/1982, artt. 8 e 14; artt. 116 e 160 c.p.c.; D.P.R. n. 68/2005; D.M. 2 novembre 2005 e allegato tecnico; art. 16 D.Lgs. n. 472/1997), lamentando: l'erronea esclusione della necessità della comunicazione di irregolarità; l'erronea valutazione della prova della sua notifica via PEC; l'illegittima eventuale utilizzazione di documenti tardivamente depositati in appello; l'inesistenza di prova della notificazione del questionario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la CTR avesse compiuto un accertamento di fatto sulla regolare notificazione della comunicazione di irregolarità via PEC e sulla notificazione del questionario a mezzo servizio postale ordinario, fondando la decisione sulla valutazione del materiale istruttorio e non su errori di diritto. La censura del ricorrente è stata considerata, in sostanza, una richiesta di riesame del merito e della prova, inammissibile in sede di legittimità. Quanto al questionario, la Corte ha aggiunto che, essendo stata la notifica eseguita direttamente dall'Ufficio con posta ordinaria, non era necessaria la raccomandata informativa con avviso di ricevimento prevista per le notifiche tramite ufficiale giudiziario; bastava l'avviso di giacenza secondo la disciplina del servizio postale ordinario. La Corte ha inoltre osservato che la doglianza sui documenti tardivamente depositati era meramente congetturale e che la critica alla motivazione sulla data di perfezionamento della notifica era comunque non più deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c. nei termini prospettati.
Norme richiamate
consente alla parte di difendersi personalmente, come avvenuto per il ricorrente-avvocato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
il motivo era formalmente denunciato come violazione di legge, ma in realtà mirava a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
ha costituito il rito di trattazione camerale del ricorso.
art. 8, commi 2 e 3, L. n. 890 del 1982
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla notificazione del questionario eseguita direttamente dall'Ufficio con posta ordinaria.
richiamato nel motivo, ma non decisivo nel caso concreto, poiché la disciplina della legge speciale non si applicava alla notifica in esame.
invocato per contestare la valutazione probatoria, ma la Corte ha ritenuto la censura diretta inammissibilmente a rimettere in discussione il merito.
richiamato nel motivo senza incidere sulla ratio decidendi, centrata sulla valutazione di fatto delle notifiche.
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di PEC.
D.M. 2 novembre 2005
richiamato insieme al relativo allegato tecnico in tema di trasmissione a mezzo PEC.
art. 16 D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne ricavasse una violazione idonea a incidere sull'esito.
art. 39, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla CTR per escludere che l'invio dell'avviso bonario fosse un adempimento prescritto dalla legge nel tipo di accertamento eseguito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la censura sulla motivazione è stata ritenuta non più deducibile nella forma prospettata, dopo la riforma del 2012.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in applicazione della soccombenza, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del materiale probatorio: se la decisione di merito si fonda su un accertamento fattuale sulla notificazione degli atti, la contestazione della sufficienza o idoneità delle prove è inammissibile.
- Quando la notificazione di un atto dell'amministrazione finanziaria è eseguita direttamente dall'Ufficio tramite servizio postale ordinario, non si applica la disciplina della notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui alla L. n. 890/1982; in caso di mancato recapito è sufficiente l'avviso di giacenza previsto dal regime postale ordinario.
- La comunicazione di irregolarità non integra, di per sé, un adempimento necessariamente prescritto a pena di nullità dell'atto impositivo, quando la legge non ne preveda espressamente l'omissione tra le cause invalidanti.
- In sede di legittimità, la doglianza che si risolva in una generica critica alla motivazione o alla ricostruzione del fatto non è scrutinabile come vizio di violazione di legge e, nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., incontra i ristretti confini del nuovo paradigma normativo.
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