Cassazione Civile, Ordinanza n. 29445/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2006, l'amministrazione finanziaria notificava a una società operante nel settore del caffè un avviso di accertamento con cui rideterminava imponibile e maggiori imposte ai fini IRES, IVA e IRAP, sulla base di una differenza tra quantitativi di caffè venduti e contabilizzati, tenendo conto di giacenze iniziali e finali, acquisti e vendite. Nei gradi di merito l'accertamento era stato solo parzialmente ridotto, anche con riconoscimento di un diverso calo medio del prodotto confezionato. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza regionale. Prima della decisione depositava però istanza di rinuncia al giudizio per adesione alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 193 del 2016, chiedendo la rateizzazione delle somme dovute e dichiarando di impegnarsi a rinunciare al giudizio. Nel frattempo l'agente della riscossione aveva comunicato l'ammontare complessivo dovuto per la definizione.
La decisione
La Corte ha rilevato che, in presenza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e della successiva comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione doveva essere dichiarato estinto per rinuncia quando il debitore sia ricorrente; in mancanza della prova della comunicazione alla controparte dell'atto di rinuncia, la stessa comporta comunque inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso concreto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate le spese e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, perché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2016, n. 193
dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio
l'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dall'impegno alla rinuncia e seguita dalla comunicazione dell'importo dovuto, determina l'effetto estintivo del giudizio o comunque la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata quale base della definizione agevolata.
il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente quando ricorrono i presupposti formali della rinuncia medesima.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato se la causa estintiva o la rinuncia sopravviene dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata, con dichiarazione di rinuncia al giudizio e successiva comunicazione dell'importo dovuto da parte dell'agente della riscossione, può determinare l'estinzione del processo di cassazione se il ricorrente è il debitore.
- Se manca la prova della comunicazione dell'atto di rinuncia alla controparte, la rinuncia può comunque rilevare come sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Quando la definizione agevolata interviene dopo la proposizione dell'impugnazione, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato previsto per l'esito sfavorevole del ricorso.
Come è indicizzato
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