Cassazione Civile, Ordinanza n. 01294/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto tra società operanti nella gestione di un terminal portuale. Una società, in una scrittura del 2/10/2004, si era impegnata a rimborsare alla società terminalista le somme che quest'ultima fosse stata tenuta a corrispondere al Fisco per contestazioni IRAP, a condizione di essere informata e coinvolta nelle decisioni sul contenzioso. In un primo giudizio promosso da un diverso soggetto societario, il Tribunale di Livorno aveva dichiarato inammissibile la domanda di rimborso per difetto di legittimazione attiva e, per la parte residua della missiva, aveva qualificato il documento come proposta contrattuale non accettata. Successivamente la società terminalista ha agito autonomamente per ottenere il pagamento delle somme già versate all'Agenzia delle Entrate; la convenuta ha opposto il giudicato formatosi sulla sentenza di Livorno, sostenendo che quella decisione avesse già escluso il riconoscimento di debito e avesse interpretato diversamente la missiva. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che il giudice d'appello non avesse considerato il giudicato esterno derivante dalla sentenza di Livorno e che tale giudicato fosse opponibile anche alla società attrice quale terzo titolare di diritti sulla situazione giuridica definita. La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il motivo, ma lo ha giudicato infondato, osservando che la sentenza invocata come giudicato aveva deciso solo sulla diversa porzione della missiva relativa ad altra pretesa e per altra domanda, mentre la parte della lettera rilevante nel giudizio attuale era stata espressamente qualificata come chiaro impegno al rimborso. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società ricorrente. Ha ritenuto che non si fosse formato alcun giudicato esterno idoneo a precludere la domanda proposta dalla società terminalista, perché la precedente sentenza del Tribunale di Livorno aveva riguardato una diversa parte della medesima missiva e una diversa pretesa, mentre la clausola rilevante nel presente giudizio costituiva un autonomo impegno al rimborso. La Corte ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello di Trieste. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudicato esterno è opponibile solo nei limiti oggettivi della decisione irrevocabile; l'interpretazione dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato è sindacabile in cassazione come violazione di legge. Non vi era, nel caso, coincidenza tra il decisum della sentenza invocata e la pretesa dedotta nel nuovo giudizio.
Il motivo, pur non formalmente ricondotto a una specifica ipotesi del comma 1, è stato ritenuto ammissibile perché chiaramente sussumibile nel n. 3 come denuncia di violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
"quale terzo che vanta diritti sulla situazione giudica definita con la sentenza"
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'opponibilità del giudicato al terzo, ma la censura è stata respinta perché il giudicato invocato non copriva la specifica pretesa oggetto del nuovo giudizio.
Massime di principio
- Il giudicato esterno deve essere verificato con riguardo al preciso oggetto della decisione irrevocabile: esso preclude solo le questioni effettivamente decise, non anche porzioni diverse del medesimo documento o pretese autonome non esaminate nel precedente giudizio.
- Quando si invoca la violazione dell'art. 2909 c.c. per erronea portata del giudicato, il sindacato di legittimità può investire direttamente l'esistenza e l'estensione del giudicato esterno, con riesame degli atti processuali rilevanti.
- La qualificazione di una scrittura privata va effettuata in relazione alla specifica clausola e alla concreta pretesa dedotta in giudizio; una stessa missiva può contenere impegni diversi, alcuni dei quali possono essere oggetto di una decisione, altri restare estranei al giudicato.
- L'opponibilità del giudicato a soggetti terzi presuppone comunque che l'accertamento irrevocabile copra proprio il rapporto o la situazione giuridica invocata nel successivo giudizio; in mancanza di tale coincidenza, l'eccezione di giudicato non può essere accolta.
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