Cassazione Civile, Ordinanza n. 35096/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un incendio sviluppatosi nel luglio 1998 in un'azienda agricola, originato da un trattore assicurato, che distrusse 3000 balle di fieno e 3000 balle di paglia. Un soggetto che lavorava nell'azienda paterna agì nel 2014 chiedendo il risarcimento del danno materiale per assumere di essere proprietario dei beni distrutti. Il Tribunale respinse la domanda per difetto di prova della titolarità dei beni; la Corte d'appello confermò il rigetto nei confronti della compagnia assicurativa, ritenendo non provata la proprietà delle balle in capo all'attore e inidonei gli elementi offerti a fondare una presunzione, mentre accolse solo nei confronti degli eredi del de cuius sulla base delle loro ammissioni. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione degli artt. 1153, 1350 c.c. e 513 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'operatività del principio 'possesso vale titolo' e trascurato un contratto verbale e dichiarazioni ricognitive; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione carente, per non aver valorizzato gli indizi documentali e il contegno degli altri eredi come prova di un negozio orale e del diritto al risarcimento; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 416 c.p.c., oltre agli artt. 3 e 24 Cost., per avere ritenuto specifiche contestazioni dell'assicurazione e per avere posto a suo carico un onere probatorio erroneamente applicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito; il secondo motivo era inammissibile anche perché, in presenza di doppia conforme, non erano state indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni, e comunque tendeva anch'esso a criticare la valutazione probatoria; il terzo motivo è stato ritenuto generico e non autosufficiente, oltre che infondato nella parte in cui pretendeva una contestazione specifica del convenuto, posto che il diritto azionato dipendeva da fatti costitutivi della sfera dell'attore. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la censura che ne invoca la violazione è inammissibile se, in realtà, mira a una rivalutazione dei fatti e dei presupposti di fatto del trasferimento della proprietà, riservata al giudice di merito
richiamato dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un contratto verbale; la Corte non ne accoglie la lettura perché la questione è di fatto e di prova, non di corretta sussunzione
richiamato nel motivo di ricorso, ma senza che la Corte ravvisi un effettivo errore di diritto autonomamente scrutinabile
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è l'unico mezzo per censurare l'apprezzamento di fatto, ma non è configurabile quando la doglianza mira solo a riesaminare le prove o quando il fatto storico sia stato comunque considerato
in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
il motivo deve essere specifico e intelligibile; la mera genericità delle doglianze ne comporta l'inammissibilità
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
la censura deve riportare in modo autosufficiente gli elementi rilevanti del fascicolo e delle difese avverse
l'onere di provare il diritto azionato incombe sull'attore, in quanto i fatti costitutivi della pretesa appartengono alla sua sfera
la doglianza sulla contestazione della controparte è infondata quando si pretende una specificità non dovuta rispetto a fatti costitutivi non provati dall'attore
art. 3 Cost.
richiamato nel motivo del ricorrente, ma non incide sulla soluzione processuale adottata
art. 24 Cost.
richiamato nel motivo del ricorrente, ma non conduce a una diversa ripartizione dell'onere probatorio o dei requisiti del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo, in caso di inammissibilità del ricorso, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di un errore di sussunzione, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se la censura si limita a contestare il peso attribuito alle prove oppure se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice, anche senza esaminare tutte le risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la censura generica o che non riporta in modo intelligibile le difese e gli atti rilevanti è inammissibile.
- Chi agisce per il risarcimento deve provare i fatti costitutivi del diritto azionato; non può addossare al convenuto l'onere di una contestazione specifica quando la pretesa non sia già sorretta da adeguata prova.
- Le dichiarazioni unilaterali della parte o documenti che ne riproducano la sola affermazione non bastano, di per sé, a dimostrare la titolarità del bene o il fatto costitutivo dedotto in giudizio.
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