Cassazione Civile, Ordinanza n. 22044/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (controparte contrattuale)
La controversia
La controversia nasce da un accordo del 20 luglio 2001 relativo a una collaborazione per un intervento edilizio in Bosnia-Erzegovina, collegato alla realizzazione dell'operazione denominata "Arizona Market" e alla partecipazione a una gara pubblica. In primo grado la domanda era stata proposta da una società che assumeva di appartenere al medesimo gruppo della società poi ricorrente; chiedeva il pagamento di un corrispettivo ritenuto dovuto per attività collegate all'accordo. Il convenuto aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, sostenendo che il reale titolare del rapporto fosse un'altra società, nonché la nullità dell'accordo per impossibilità, illiceità dell'oggetto e della causa e indeterminatezza della parte. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano rigettato la domanda ritenendo, da un lato, che l'azione fosse stata proposta da soggetto privo di legittimazione e, dall'altro, che l'accordo fosse nullo perché volto a eludere le regole della gara pubblica. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 81 c.p.c., dell'art. 2907 c.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che i giudici di merito avessero confuso legittimazione ad agire e titolarità sostanziale, poiché il contratto era stato formalmente sottoscritto dalla società originaria attrice con il resistente; 2) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., lamentando che l'accordo fosse stato interpretato in modo avulso dal testo, mentre avrebbe avuto ad oggetto attività di assistenza e mediazione con compenso solo eventuale; 3) violazione dell'art. 1418 c.c., sostenendo che il contratto non fosse in alcun modo interpretabile come strumento di falsificazione di una gara pubblica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che i giudici di merito avevano accertato che il reale titolare del preteso credito era un soggetto diverso da quello che aveva agito in primo grado, e che in appello la nuova iniziativa della ricorrente, quale cessionaria del credito, non poteva sanare il difetto originario di legittimazione né consentire di "saltare un grado di giurisdizione". Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la legittimazione ad agire va individuata in base alla prospettazione del rapporto sostanziale dedotto. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di interesse, perché la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: la carenza di legittimazione attiva e, in via ulteriore, la nullità del contratto per illiceità di causa e oggetto. Poiché la prima ratio è stata confermata, la censura relativa al merito non avrebbe comunque potuto portare alla cassazione della decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La legittimazione ad agire non coincide con la mera titolarità del rapporto di fatto evocato, ma va apprezzata rispetto al soggetto che, secondo la prospettazione, è titolare del potere di chiedere tutela giurisdizionale.
È richiamato per ribadire che la tutela giurisdizionale spetta al soggetto legittimato a far valere il diritto dedotto in giudizio.
art. 24 Cost.
È evocato a sostegno del diritto di agire in giudizio, ma la Corte non ne ricava un principio diverso da quello della legittimazione processuale correttamente individuata.
artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.
La censura di interpretazione contrattuale è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, restando comunque assorbita dalla conferma della ratio sul difetto di legittimazione.
La doglianza di nullità del contratto è rimasta priva di interesse, perché la sentenza resisteva già sulla autonoma ratio del difetto di legittimazione attiva.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte richiama il principio di autosufficienza del ricorso, imponendo la specifica indicazione degli elementi rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È richiamato, insieme all'art. 366 c.p.c., a supporto dell'onere di specifica allegazione e produzione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire si individua in base alla prospettazione del rapporto sostanziale dedotto in giudizio: non basta essere formalmente parte di un atto se, secondo la stessa allegazione processuale, il diritto fatto valere appartiene a un diverso soggetto.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'infondatezza o l'inammissibilità del motivo contro una sola ratio rende inammissibili, per difetto di interesse, i motivi diretti contro le altre.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che presuppongono l'esame di atti o documenti devono rispettare il principio di autosufficienza, con specifica indicazione e riproduzione degli elementi rilevanti.
- La cessione del credito nel corso del giudizio non può essere utilizzata per elidere un originario difetto di legittimazione processuale del soggetto che ha introdotto la causa, né per trasformare il giudizio in un modo per "saltare" il grado di merito già mancato.
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