Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21377/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento IRPEF/ILOR notificata da Equitalia a un soggetto indicato nell’atto come "coobbligato", a fronte di avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio nel contenzioso originario relativo a redditi d’impresa accertati in capo a due coniugi per gli anni 1989-1992. Il destinatario della cartella ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che esso fosse illegittimo perché non indicava correttamente la sua qualità ereditaria e perché presentava altri vizi. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., con ultrapetizione e motivazione apparente, perché la CTR avrebbe deciso su questioni non dedotte in appello e non correlate ai motivi di gravame; 2) violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che la cartella fosse un atto vincolato, completo degli elementi essenziali, e che l’erronea indicazione del destinatario come "coobbligato" anziché "coerede" non ne determinasse la nullità.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato, quanto al primo, che la CTR aveva fondato il rigetto dell’appello anche su questioni non devolute, integrando ultrapetizione; in particolare, erano estranee ai motivi di appello le considerazioni su litisconsorzio con altro erede, tardività dell’iscrizione a ruolo e incompetenza territoriale. Quanto al secondo, ha affermato che la cartella conteneva gli elementi prescritti dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 ed era conforme al modello ministeriale; la qualificazione del destinatario come "coobbligato" invece che "coerede" non incideva sulla validità dell’atto, trattandosi di indicazione non essenziale, e risultava comunque chiaro il riferimento alla dante causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermando il vizio di ultrapetizione quando il giudice di appello decide su questioni non devolute con i motivi di gravame.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente dedotto contro la sentenza di appello.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione invocato per il vizio processuale di ultrapetizione e motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione invocato per la violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 156 c.p.c.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte afferma che, se la cartella contiene gli elementi richiesti dalla norma e il riferimento al titolo, l’atto è valido; l’erronea indicazione della qualità del destinatario non è di per sé causa di nullità.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte lo richiama per escludere che la diversa qualificazione del destinatario determini nullità in difetto di un vizio essenziale dell’atto.

  • art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241

    La norma è menzionata dalla ricorrente come parametro per sostenere l’irrilevanza dei vizi procedimentali dell’atto vincolato.

  • art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241

    La norma è menzionata dalla ricorrente per escludere la nullità per carenza di elementi essenziali.

  • D.M. 3 settembre 1999, n. 321

    La Corte rileva che la cartella è conforme al modello ministeriale previsto dal decreto.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione, il giudice non può rigettare l’appello fondandosi su questioni non devolute dalle parti, perché ciò integra ultrapetizione e viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La cartella di pagamento non è nulla per la sola inesattezza della qualificazione soggettiva del destinatario, se l’atto contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge e consente di comprendere il titolo e il rapporto tributario cui si riferisce.
  • Quando l’atto di riscossione è conforme al modello legale e il contenuto complessivo rende chiaro il fondamento della pretesa, errori descrittivi non essenziali non comportano invalidità.
  • La verifica della validità della cartella va condotta in base agli elementi prescritti dalla disciplina speciale della riscossione e non mediante un formalismo che attribuisca rilievo a indicazioni meramente ricognitive prive di incidenza sui diritti di difesa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.