Cassazione Civile, Ordinanza n. 21377/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento IRPEF/ILOR notificata da Equitalia a un soggetto indicato nell’atto come "coobbligato", a fronte di avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio nel contenzioso originario relativo a redditi d’impresa accertati in capo a due coniugi per gli anni 1989-1992. Il destinatario della cartella ha impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che esso fosse illegittimo perché non indicava correttamente la sua qualità ereditaria e perché presentava altri vizi. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella; la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., con ultrapetizione e motivazione apparente, perché la CTR avrebbe deciso su questioni non dedotte in appello e non correlate ai motivi di gravame; 2) violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che la cartella fosse un atto vincolato, completo degli elementi essenziali, e che l’erronea indicazione del destinatario come "coobbligato" anziché "coerede" non ne determinasse la nullità.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha rilevato, quanto al primo, che la CTR aveva fondato il rigetto dell’appello anche su questioni non devolute, integrando ultrapetizione; in particolare, erano estranee ai motivi di appello le considerazioni su litisconsorzio con altro erede, tardività dell’iscrizione a ruolo e incompetenza territoriale. Quanto al secondo, ha affermato che la cartella conteneva gli elementi prescritti dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 ed era conforme al modello ministeriale; la qualificazione del destinatario come "coobbligato" invece che "coerede" non incideva sulla validità dell’atto, trattandosi di indicazione non essenziale, e risultava comunque chiaro il riferimento alla dante causa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decisione richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermando il vizio di ultrapetizione quando il giudice di appello decide su questioni non devolute con i motivi di gravame.
È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente dedotto contro la sentenza di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro di impugnazione invocato per il vizio processuale di ultrapetizione e motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di impugnazione invocato per la violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 156 c.p.c.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte afferma che, se la cartella contiene gli elementi richiesti dalla norma e il riferimento al titolo, l’atto è valido; l’erronea indicazione della qualità del destinatario non è di per sé causa di nullità.
La Corte lo richiama per escludere che la diversa qualificazione del destinatario determini nullità in difetto di un vizio essenziale dell’atto.
art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241
La norma è menzionata dalla ricorrente come parametro per sostenere l’irrilevanza dei vizi procedimentali dell’atto vincolato.
art. 21-septies L. 7 agosto 1990, n. 241
La norma è menzionata dalla ricorrente per escludere la nullità per carenza di elementi essenziali.
La Corte rileva che la cartella è conforme al modello ministeriale previsto dal decreto.
Massime di principio
- In sede di impugnazione, il giudice non può rigettare l’appello fondandosi su questioni non devolute dalle parti, perché ciò integra ultrapetizione e viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La cartella di pagamento non è nulla per la sola inesattezza della qualificazione soggettiva del destinatario, se l’atto contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge e consente di comprendere il titolo e il rapporto tributario cui si riferisce.
- Quando l’atto di riscossione è conforme al modello legale e il contenuto complessivo rende chiaro il fondamento della pretesa, errori descrittivi non essenziali non comportano invalidità.
- La verifica della validità della cartella va condotta in base agli elementi prescritti dalla disciplina speciale della riscossione e non mediante un formalismo che attribuisca rilievo a indicazioni meramente ricognitive prive di incidenza sui diritti di difesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21203/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21214/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21219/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21220/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21225/2024 del 30/07/2024
- ordinanza_civile · 30 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21227/2024 del 30/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →