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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14650/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una società acquirente aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla fornitrice per il pagamento del prezzo di tessuti forniti, deducendo che la merce era inidonea all’uso per vizi e che tali vizi erano stati denunciati tempestivamente. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma in appello il tribunale ha riformato la decisione ritenendo tardiva la denuncia dei vizi, sulla base del documento di trasporto e delle prove testimoniali, dalle quali ha desunto che la consegna era avvenuta in una data anteriore a quella allegata dall’acquirente. In cassazione l’acquirente ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata considerazione dell’asserita non contestazione della data di consegna; violazione dell’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 472/1996 per errata lettura della data del documento di trasporto; violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita mancanza di valore probatorio del documento privo di firma. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha affermato che, eccepita dal venditore la tardività della denuncia, incombeva sull’acquirente provare la tempestività della denunzia dei vizi e quindi la data di consegna; ha rilevato che il tribunale non aveva attribuito al d.d.t. il significato giuridico censurato dalla ricorrente, ma si era limitato a valorizzarne la data insieme alle testimonianze; ha aggiunto che il giudice di merito aveva comunque fondato la decisione anche sulle prove testimoniali, senza violare le regole sull’onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza del Tribunale di Nola che aveva accolto l’appello della fornitrice e ritenuto tardiva la denuncia dei vizi. Ha condannato la ricorrente alle spese di lite in favore dei controricorrenti, con distrazione all’avvocato antistatario, e ha applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori importi dovuti per il contributo unificato. La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato ex art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito non ha fondato la decisione su fatti non contestati in modo improprio, ma ha apprezzato le risultanze processuali per accertare la data di consegna.

  • art. 1, comma 3, d.P.R. n. 472/1996

    La norma è stata richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ha osservato che il tribunale non le ha attribuito il significato denunciato; la decisione non si è basata su una presunzione automatica di consegna desunta dalla sola data del documento.

  • art. 2697 c.c.

    Eccepita dal venditore la tardività della denuncia, spetta all’acquirente dimostrare di avere denunciato i vizi nel termine di legge; nel caso concreto la prova non è stata ritenuta raggiunta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha dichiarato legittima la partecipazione al collegio del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione anticipata, richiamando le Sezioni Unite.

  • art. 51 c.p.c.

    Richiamato per escludere l’incompatibilità del consigliere delegato che aveva formulato la proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato nel medesimo contesto per escludere cause di incompatibilità del componente del collegio.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il documento di trasporto firmato dal solo vettore ha valore indiziario e richiede corroborazione, ma ha precisato che nel caso concreto il documento recava anche la firma di chi ritira e comunque era stato valutato insieme alle prove testimoniali.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Avendo il collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, la Corte ha applicato le ulteriori conseguenze sanzionatorie e pecuniarie previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il venditore eccepisce la tardività della denuncia dei vizi della cosa venduta, incombe sull’acquirente l’onere di provare di aver denunciato i vizi nel termine di legge e, se necessario, anche la data di consegna da cui decorre il termine.
  • Il documento di trasporto non va letto in astratto come prova automatica della sola emissione: la sua efficacia probatoria dipende dal contenuto concreto del documento e dalla sua valutazione congiunta con gli altri elementi di prova acquisiti.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è infondata quando il giudice di merito abbia correttamente ripartito l’onere probatorio e abbia poi ritenuto non raggiunta la prova gravante sulla parte onerata.
  • In sede di legittimità non è sufficiente contestare in modo generico la valenza probatoria di un documento, se la decisione impugnata si fonda anche su ulteriori prove e su un accertamento di fatto non specificamente scalfito.
  • Il consigliere che ha formulato la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. non è incompatibile a far parte del collegio che decide il ricorso, poiché tale proposta non ha natura decisoria.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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