Cassazione Civile, Ordinanza n. 04099/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato il 17 marzo 2022 a un lavoratore addetto al settore autoferrotranviario. Il tribunale aveva dichiarato nullo il recesso per violazione del procedimento disciplinare speciale previsto dall'art. 53 dell'allegato A al R.D. n. 148/1931, ordinando la reintegrazione e il pagamento dell'indennità risarcitoria. La corte d'appello aveva confermato, rilevando che la datrice, dopo la contestazione degli addebiti, non aveva formulato l'opinamento sulla sanzione, non aveva consentito ulteriori giustificazioni e non aveva attivato il Consiglio di disciplina nonostante la richiesta del lavoratore. La ricorrente ha proposto quattro motivi: violazione dell'art. 2119 c.c.; violazione degli artt. 45 e 53 del R.D. n. 148/1931; violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970; violazione dell'art. 18 L. n. 300/1970, sostenendo in sintesi che la disciplina speciale non fosse applicabile al caso, che il licenziamento non dovesse essere trattato come destituzione, che fosse stata erroneamente esclusa/ritenuta la disciplina dell'art. 7 Statuto, e che comunque la reintegra non fosse ammissibile. La Cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili nel loro complesso e, in dispositivo, ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che per gli autoferrotranvieri l'art. 53 R.D. n. 148/1931 è tuttora vigente e prevede una procedura disciplinare speciale e più garantita rispetto all'art. 7 Statuto, la cui violazione comporta nullità di protezione del licenziamento e applicazione della tutela reale ex art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970. Nel caso concreto, poiché dopo l'opinamento il lavoratore non aveva presentato ulteriori giustificazioni nel termine di cinque giorni, il provvedimento era divenuto definitivo. La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2024 in tema di tutela reintegratoria per i licenziamenti nulli. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, e sono state applicate le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il licenziamento disciplinare e disposto la reintegrazione del lavoratore con il correlato trattamento risarcitorio. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di legittimità, con distrazione a favore del difensore della controparte, e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Non è stata accolta la tesi della ricorrente circa l'inapplicabilità della norma nel caso; la Corte ha però ritenuto decisive le regole speciali sul procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri e non la disciplina generale del recesso per giusta causa.
art. 45 R.D. n. 148/1931, all. A
Richiamato insieme all'art. 53 per la disciplina speciale delle sanzioni disciplinari nel settore autoferrotranviario.
art. 53 R.D. n. 148/1931, all. A
È norma primaria e speciale tuttora vigente; prevede una procedura disciplinare articolata in fasi, inderogabile e più garantita dell'art. 7 L. n. 300/1970. La sua violazione comporta nullità del provvedimento disciplinare quale nullità di protezione.
La disciplina generale dello Statuto dei lavoratori opera solo in via residuale, quando la speciale disciplina del R.D. n. 148/1931 presenti lacune non colmabili in via interpretativa; nel caso concreto la Corte ha escluso che la procedura generale potesse sostituire quella speciale.
Alla nullità del licenziamento disciplinare per violazione dell'art. 53 R.D. n. 148/1931 consegue la tutela reale e risarcitoria prevista da tali commi.
La violazione della procedura speciale è stata ricondotta a una nullità per contrarietà a norme imperative, qualificata come nullità di protezione.
art. 360, comma 1, nn. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
Richiamato per la definizione anticipata del ricorso e per la successiva applicazione delle conseguenze sanzionatorie.
secondo comma, ult. parte
Richiamato per la riserva della motivazione in camera di consiglio.
Applicati dalla Corte in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione accelerata, con condanna a somma equitativa e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
Richiamato per il rinvio a precedenti conformi senza ulteriore approfondimento.
art. 1, comma 7, lett. c, L. n. 183/2014
Richiamato dalla Corte costituzionale, nel passaggio riportato dalla Cassazione, quale criterio della delega rilevante per la disciplina delle nullità nel Jobs Act.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015
Richiamato per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 22/2024 che ha dichiarato illegittima la limitazione della tutela reintegratoria alle sole nullità espressamente previste.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro autoferrotranviario la disciplina disciplinare del R.D. n. 148/1931, all. A, conserva efficacia quale disciplina speciale e prevale su quella generale dello Statuto dei lavoratori, salvo lacune non colmabili neppure con interpretazione estensiva o analogica.
- La violazione delle fasi essenziali del procedimento disciplinare speciale previsto per gli autoferrotranvieri determina la nullità del provvedimento sanzionatorio, configurabile come nullità di protezione per contrarietà a norme imperative.
- Quando il lavoratore, dopo la comunicazione dell'opinamento, non presenti ulteriori giustificazioni nel termine previsto, il provvedimento disciplinare diviene definitivo secondo la sequenza procedimentale speciale.
- Alla nullità del licenziamento disciplinare per inosservanza della procedura speciale consegue la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970.
- Nel giudizio di cassazione, la conformità del provvedimento all'orientamento consolidato e alla proposta di definizione accelerata può legittimare l'applicazione delle sanzioni processuali ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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