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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7296/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 10/6/2021 che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo del 30/4/2021 collegato a ipotesi di delitto fiscale (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000). Schiro censurava la mancata considerazione del pagamento effettuato mediante modello F24 come estintivo dell'obbligazione tributaria (richiamando l'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 e la normativa tributaria generale), oltre a contestare la sussistenza del dolo e sostenere di essere vittima di una cessione di crediti truffaldina; Zanotti (per la CNA) deduceva l'assenza del dolo, essendo la CNA mera fornitrice di servizi telematici e non tenuta della contabilità dei clienti, potendosi al più configurare una culpa in vigilando.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto a Schiro, la Corte ha motivato che il Tribunale del riesame non ha negato rilievo al pagamento mediante F24 per un principio formale, ma perché la difesa non ha provato in modo adeguato il collegamento tra i pagamenti prodotti e il debito oggetto dell'illecito (mancavano attestazioni o provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate che ricondussero quei versamenti al debito contestato). Sulla questione del dolo, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame che attacca la valutazione di merito in sede cautelare; il Tribunale aveva invece fornito motivazione congrua (indizi sulla natura 'cartiera' della controparte, tempi e modalità degli atti, inconsistenze economiche e la tempestività delle denunce). Quanto a Zanotti/CNA, la Corte ha ritenuto la censura di merito non ammissibile in sede di art. 325 c.p.p. e ha confermato che la compilazione e trasmissione seriale dei modelli F24 può integrare condotte rilevanti e che i professionisti/fornitori di servizi hanno un obbligo minimo di verifica; il Tribunale aveva riscontrato plurime compensazioni illecite e l'assenza di controlli, giustificando il fumus anche nella forma del dolo eventuale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 10‑quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che incrimina comportamenti di indebita compensazione di crediti tributari; la Corte conferma che la condotta può realizzarsi anche mediante la presentazione del modello F24 e che la sottoscrizione/cessione di crediti può costituire atto prodromico rilevante.

  • art. 12‑bis, d.lgs. n. 74/2000

    Riferita in ricorso da Schiro come norma che impedisce duplicazione del debito erariale; la Corte osserva che l'istituto non esclude il versamento spontaneo ma, ai fini cautelari, occorre prova del reale collegamento del pagamento con il debito contestato per escludere il presupposto della confisca/sequestro.

  • art. 13 e 13‑bis, d.lgs. n. 74/2000

    Richiamati nel ricorso come riferimenti alla gestione delle sanzioni e degli istituti tributari; la Corte non li ritiene idonei a sopperire all'assenza di prove amministrative del collegamento del pagamento al debito contestato.

  • art. 19, d.lgs. n. 241/1997

    Normativa tributaria generale citata per sostenere che il versamento spontaneo è ammissibile per estinguere debito; la Corte rileva che, comunque, serve l'attestazione dell'Amministrazione finanziaria per provare la rispondenza al debito contestato.

  • art. 1, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come principio generale sul recupero delle imposte; la Corte sottolinea che la mera produzione di modelli F24 non basta senza elementi che attestino l'effettivo annullamento del debito contestato.

  • art. 325 c.p.p.

    Limita in sede di ricorso per cassazione avverso misure reali il sindacato ai motivi di violazione di legge; non sono ammissibili censure di merito o di illogicità manifesta se non disciplinate dall'art. 606, lett. e).

  • art. 324 c.p.p.

    Norma cui il ricorso per riesame era ex art. 324; la Corte chiarisce che il Tribunale ha giudicato l'istanza di dissequestro sulla base dell'adeguatezza probatoria e non su un vizio formale.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato per distinguere i limiti della censura in cassazione: l'illogicità manifesta della motivazione non è sindacabile come violazione di legge salvo il rimando a quest'articolo con il motivo specifico.

Massime di principio

  • In impugnazioni cautelari reali davanti alla Cassazione il sindacato è limitato a vizî di legge (art. 325 c.p.p.); censure di merito o di valutazione degli elementi probatori in concreto non sono ammesse.
  • Il versamento mediante modello F24, pur idoneo in astratto a estinguere debiti tributari, non vale automaticamente a fini cautelari: è necessario produrre elementi amministrativi che attestino il collegamento del pagamento al debito contestato (provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sgravì, o attestazioni espressamente riconducibili).
  • Per contrastare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 la difesa deve fornire prova puntuale e documentale della corrispondenza tra versamenti e debito oggetto dell'illecito; allegazioni generiche o modelli F24 isolati possono essere insufficienti.
  • In fase cautelare la mancanza del dolo può essere rilevata solo quando appare manifestamente inesistente (ictu oculi); contestazioni fondate su apprezzamenti di merito richiedono il dibattimento e non sono ragione sufficiente per annullare misure reali in Cassazione.
  • Per i fornitori di servizi (es. soggetti che compilano/inoltrano F24 per conto di terzi) esiste un dovere minimo di verifica: la mera trasmissione ripetuta di modelli che poi risultano contenere compensazioni illecite può integrare responsabilità rilevante, anche in forma di dolo eventuale, se sussistono indizi di serialità e omissioni di controllo.
  • Se la prova decisiva (es. attestazione dell'Agenzia delle Entrate) non è prodotta in primo grado o al riesame, va attivata la via amministrativa/istruttoria o richiesta specifica al P.M.; l'assenza di tali documenti può giustificare il rigetto dell'istanza di dissequestro.
  • Le doglianze che contestano valutazioni fattuali e argomentazioni del Tribunale del riesame devono essere formulate tenendo conto dei rigorosi limiti di ammissibilità in Cassazione; spesso la strategia difensiva più efficace è l'acquisizione preventiva dei chiarimenti/documenti dall'Amministrazione finanziaria.

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