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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24424/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (investitori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui il tribunale aveva ordinato la restituzione di somme versate nell'ambito di un contratto di negoziazione titoli stipulato con uno studio di agenti di cambio, sul presupposto che i clienti non avessero impartito ordini di movimentazione e che, alla chiusura del rapporto, non fosse stata restituita l'intera provvista. Gli ingiunti avevano proposto opposizione e avevano prodotto, tra gli altri documenti, una delega apparentemente sottoscritta dai clienti in favore di un collaboratore, per giustificare le operazioni eseguite sul conto. In appello era stato ritenuto inammissibile il disconoscimento della firma apposta sulla delega, perché il documento sarebbe già stato prodotto dai ricorrenti nella fase monitoria. Con il ricorso per cassazione i clienti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 214 c.p.c. e 2702 c.c., sostenendo che il disconoscimento era ammissibile, perché la delega non era stata specificamente prodotta né richiamata a fondamento del decreto ingiuntivo e solo l'opponente l'aveva introdotta contro di loro; 2) violazione delle norme del t.u.f. sulla delega di funzioni e sull'attività di investimento, assumendo l'invalidità della delega perché il delegato non aveva i requisiti professionali necessari; 3) violazione di norme bancarie e civilistiche in tema di documentazione degli estratti e di prova delle operazioni, sostenendo che non poteva parlarsi di approvazione tacita delle operazioni soltanto perché i clienti avevano acquisito e prodotto la documentazione in seguito a indagini penali, e che restava comunque possibile contestare la validità sostanziale delle operazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito che aveva dichiarato tardivo o inammissibile il disconoscimento della sottoscrizione sulla delega. Ha affermato che gli artt. 214 e 215 c.p.c. operano solo quando la scrittura privata è prodotta contro il presunto sottoscrittore; se invece il documento è depositato da chi ne appare il firmatario, non si applica il meccanismo del disconoscimento ex lege e resta ferma la disciplina ordinaria dell'onere della prova. Nel caso concreto, la delega risultava tra gli allegati del ricorso monitorio, ma non era stata specificamente richiamata né posta a fondamento della domanda; essa è stata invece espressamente prodotta contro i clienti solo in sede di opposizione, sicché il disconoscimento formulato nella prima difesa utile era tempestivo. Il primo motivo ha assorbito gli altri. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    "Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione"

    La norma si applica solo quando la scrittura privata è prodotta contro il soggetto che appare averla sottoscritta; in tal caso il disconoscimento va compiuto tempestivamente nella prima difesa utile.

  • art. 215 c.p.c.

    "La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta"

    Il meccanismo del riconoscimento tacito opera solo nelle ipotesi tipizzate dalla norma, tra cui la mancata contestazione nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione contro la parte interessata.

  • art. 2702 c.c.

    La valenza probatoria della scrittura privata e la contestazione della sottoscrizione presuppongono che il documento sia utilizzato contro il presunto sottoscrittore; se lo produce l'apparente firmatario, si applica il normale regime dell'onere della prova.

  • art. 216 c.p.c.

    Non grava sulla controparte l'onere di proporre verificazione quando il documento è prodotto da chi ne appare il sottoscrittore; in tal caso è quest'ultimo che deve provare la non autenticità della firma secondo le regole ordinarie.

  • art. 24, lett. f, d.lgs. n. 58 del 1998

    La Corte richiama la norma tra quelle invocate nei motivi, ma non ne esamina il contenuto per effetto dell'assorbimento del secondo motivo.

  • art. 1, comma 5, d.lgs. n. 58 del 1998

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma non oggetto di decisione autonoma perché assorbito.

  • art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993

    Invocato nel terzo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998

    Invocato nel terzo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 1832 c.c.

    Invocato nel terzo motivo in tema di approvazione delle operazioni, ma non esaminato nel merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce il ricorso alle regole ordinarie di prova quando non operano gli artt. 214 e ss. c.p.c.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma assorbito.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della scrittura privata è soggetto alla disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c. solo quando il documento è prodotto contro il presunto sottoscrittore; se il documento è invece introdotto in giudizio da chi appare averlo sottoscritto, non opera il meccanismo del disconoscimento formale e si applica il regime ordinario dell'onere della prova.
  • Ai fini della tempestività del disconoscimento occorre verificare non solo la materiale presenza del documento tra gli allegati, ma anche se esso sia stato specificamente prodotto e utilizzato a sostegno della domanda o eccezione; un documento inserito tra gli allegati senza essere espressamente richiamato può non valere come produzione contro la controparte.
  • La prova documentale, essendo precostituita, va valutata in relazione al complessivo contenuto delle allegazioni e delle difese: la volontà di avvalersi di una scrittura privata deve emergere in modo chiaro dalla produzione processuale e dal suo effettivo utilizzo.
  • Quando il documento è prodotto contro la parte nel giudizio di opposizione o in un atto difensivo successivo, il disconoscimento effettuato nella prima difesa utile è tempestivo e il giudice non può dichiararlo inammissibile per il solo fatto che il documento fosse già materialmente presente nel fascicolo monitorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

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