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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08151/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un lavoratore addetto a magazzino/autista, in seguito all'esternalizzazione mediante appalto dell'attività di logistica e stoccaggio merci presso l'unità produttiva in cui era impiegato. Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo, nei vari gradi di merito, che l'operazione fosse in realtà elusiva della disciplina sui licenziamenti collettivi, che non potesse parlarsi di semplice licenziamento individuale, che la cessione dei contratti di lavoro dei colleghi alla società appaltatrice non fosse giuridicamente corretta o comunque fosse nulla/inefficace, che fosse violato l'art. 2112 c.c. e che non fosse stato adempiuto l'obbligo di repechage. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1406 c.c., assumendo che la cessione del contratto individuale di lavoro subordinato non fosse applicabile o comunque non fosse stata correttamente considerata dalla Corte d'appello; 2) errata interpretazione della normativa sui licenziamenti collettivi; 3) violazione dell'onere probatorio in relazione al repechage e erronea interpretazione/applicazione dell'abuso di diritto/posizione dominante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi del ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo difettasse di specificità e autosufficienza perché il ricorrente non aveva chiaramente indicato come la questione fosse stata devoluta al giudice di merito, né aveva spiegato in modo coerente come l'asserita invalidità delle cessioni dei contratti dei colleghi avrebbe trasformato quelle vicende in licenziamenti computabili ai fini della soglia della procedura collettiva. La Corte ha inoltre osservato che la cessione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 1406 c.c. è in astratto configurabile e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato l'accettazione libera e consapevole della cessione da parte degli altri dipendenti. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico, senza individuare specifiche affermazioni della sentenza impugnata da censurare. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, più che denunciare una violazione sull'onere della prova, tendeva a una rivalutazione del merito delle prove e dei fatti già apprezzati dalla Corte d'appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    onere di specificità dei motivi

    Il motivo di ricorso per cassazione deve indicare con precisione la norma violata, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata; non è consentito demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma o dei punti di contrasto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione o falsa applicazione di norme di diritto richiede un puntuale confronto tra norma invocata e argomentazione della sentenza impugnata; non può essere usata per denunciare genericamente omissioni di esame o per sollecitare rivalutazioni di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Un'eventuale omissione di pronuncia andava eventualmente dedotta come nullità della sentenza, non come violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Le doglianze che mirano a contestare l'omesso esame di fatti decisivi o a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio non possono essere veicolate, nel caso trattato, come sole violazioni di legge.

  • art. 1406 c.c.

    La cessione del contratto è in astratto compatibile con il rapporto di lavoro subordinato; nel caso concreto la Corte ha valorizzato l'accettazione libera e consapevole dei lavoratori interessati dalla cessione.

  • art. 2112 c.c.

    La previsione della continuazione automatica del rapporto con il cessionario, in caso di trasferimento d'azienda, costituisce una deroga rispetto alla disciplina generale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c.

  • L. n. 223 del 1991

    La disciplina dei licenziamenti collettivi richiede il superamento della soglia numerica prevista dalla legge; nel caso esaminato tale soglia non era integrata perché vi erano stati solo due licenziamenti, mentre gli altri rapporti erano proseguiti con il cessionario.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non individua puntualmente la norma violata, il contenuto del precetto e il passaggio motivazionale della sentenza che vi si porrebbe in contrasto.
  • La deduzione di un vizio processuale o di un'omissione del giudice di merito non può essere veicolata come mera violazione di legge sostanziale quando, in realtà, si contesta la mancata pronuncia o l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La cessione del contratto di lavoro subordinato ex art. 1406 c.c. è astrattamente configurabile; se i lavoratori interessati vi hanno liberamente aderito, non può automaticamente parlarsi di cessazione dei rapporti rilevante come licenziamento.
  • La disciplina dei licenziamenti collettivi si applica solo se ricorrono i presupposti numerici e temporali previsti dalla legge; la prosecuzione dei rapporti con un diverso datore mediante cessione consensuale non equivale, di per sé, a un licenziamento.
  • Il motivo di ricorso che richiede una nuova valutazione delle prove o dei fatti già apprezzati dal giudice di merito è inammissibile in cassazione, ove non sia dedotto nei rigorosi limiti del vizio motivazionale consentito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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