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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34645/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata del giudizio pendente in Cassazione ai sensi dell'art. 5 della l. n. 130 del 2022. Verificata la regolarità della domanda e l'assenza di un provvedimento di diniego, ha dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, come previsto dalla disciplina richiamata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento, fondato su indagini bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, rideterminando il reddito di un lavoratore autonomo per l'anno d'imposta 2007 e recuperando maggiori IVA, IRAP e IRPEF con irrogazione di sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l'appello, ritenendo giustificate solo le operazioni di prelievo e non quelle di versamento. In Cassazione il contribuente aveva proposto sei motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 5 della l. n. 130 del 2022. La Corte ha verificato che non vi fossero elementi di inammissibilità della domanda di definizione, che risultavano prodotti gli adempimenti richiesti e che non era stato notificato alcun diniego; ha quindi dichiarato estinto il processo.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è richiamata come base delle indagini bancarie poste a fondamento dell'avviso di accertamento.

  • art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130

    La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda ... e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda

    La Corte la applica quale disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti in Cassazione; accerta che il perfezionamento richiede la domanda e, se dovuti, i versamenti, e che, in assenza di diniego, il processo deve essere dichiarato estinto.

  • art. 380 bis cod. proc. civ.

    È richiamato solo quanto al deposito della memoria difensiva nel procedimento camerale.

  • art. 5, comma 5, l. 31 agosto 2022, n. 130

    Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione del processo per definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta di avere aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria pendente in Cassazione e risulta l'adempimento degli obblighi richiesti dalla legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • L'assenza di un diniego tempestivamente notificato alla parte impedisce di escludere il perfezionamento della definizione agevolata, salvo emergano elementi di inammissibilità della domanda.
  • La definizione agevolata prevale sulle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato e comporta la chiusura del processo senza esame dei motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale posta dalla disciplina applicabile e restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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