Cassazione Penale, Sentenza n. 24952/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello del 18/05/2022 che, in qualità di giudice di rinvio, aveva ritenuto sussistente la continuazione tra i reati a lui contestati e un precedente tentativo di estorsione già giudicato con sentenza definitiva del 14/05/2014, ricalcolando la pena complessiva a 9 anni e 4 mesi. Il motivo di ricorso in Cassazione contestava la violazione degli artt. 111 Cost. e 546 c.p.p. e denunciava la mancanza o carenza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.), sostenendo che la sentenza omettesse di spiegare il discostarsi dal minimo edittale e la concreta quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il giudice di rinvio avesse adeguatamente motivato l'aumento della pena per il delitto riunito in continuazione richiamando la "gravità del fatto e del contesto di verificazione" come elementi oggettivi giustificativi di una pena non minima, e che non vi fosse obbligo di rivalutare le pene già definitive irrogate per i capi precedentemente giudicati. Ha inoltre considerato irrilevante la contestazione circa la mancata motivazione sul discostarsi dal minimo edittale, anche perché l'incremento concreto operato era di entità minima e manifestamente incongruo (un solo giorno in astratto) tale da non richiedere specifica spiegazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Richiamato dal ricorrente per la presunta violazione del diritto a un giudizio motivato; la Corte ha ritenuto che il requisito della motivazione fosse soddisfatto con l'indicazione della gravità del fatto e del contesto.
Codice di procedura penale, art. 546
Invocato dal ricorrente tra le norme di procedura; la Cassazione ha esaminato il vizio dedotto e lo ha ritenuto infondato, non essendo emersa carenza motivazionale tale da integrare le ipotesi denunciate.
Codice di procedura penale, art. 606, primo comma, lett. b), c) ed e)
Gli specifici motivi di cassazione (mancanza/carenza di motivazione, contraddittorietà, violazione di legge) sono stati valutati dalla Corte e ritenuti non sussistenti poiché la decisione di merito dava adeguata base fattuale per l'aumento della pena.
Tra i reati per cui il ricorrente era stato condannato; la questione centrale era però la continuazione tra questi reati e il precedente tentativo di estorsione.
Norma richiamata tra i titoli di reato contestati nella fase di merito; la sentenza di Cassazione non ha ridiscusso la rilevanza di tale contestazione, ma l'operazione sanzionatoria complessiva.
Codice penale, art. 416-bis, primo e sesto comma
Norma riferita all'associazione mafiosa, inserita tra i capi di imputazione considerati nella sentenza di merito; ha inciso sulla valutazione della pericolosità e del contesto fattuale.
Legge n. 401/1989, art. 4, commi 1 e 4-bis
Richiamata tra le norme violate; parte del quadro normativo che ha contribuito alla valutazione complessiva della gravità e della pericolosità dell'azione criminale.
Codice penale, art. 640, secondo comma
Frode aggravata indicata tra le imputazioni originarie; rilevanza ai fini del cumulo e del ricalcolo della pena.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione richiede che la decisione di merito abbia una motivazione sufficiente, ma non sempre impone una dettagliata rievocazione numerica del calcolo della pena quando la motivazione richiamata (es. gravità del fatto, contesto) sia chiaramente collegata agli elementi oggettivi del caso.
- Il giudice di rinvio può ricalcolare la pena complessiva disponendo l'aggregazione per continuazione con un precedente ormai definitivo, ma non è tenuto a rivalutare ex novo le pene già definitive dei singoli reati annullati parzialmente solo sotto il profilo del riconoscimento della continuazione.
- Le censure sulla carenza di motivazione devono indicare in modo concreto e specifico quale elemento della motivazione manchi o sia contraddittorio: meri rilievi formali o formule generiche sono spesso insufficienti per ottenere l'annullamento in Cassazione.
- Aumenti di pena di entità trascurabile (es. un giorno) possono essere considerati manifestamente incongrui e non richiedere una motivazione aggiuntiva per essere esclusi; tuttavia, aumenti significativi richiedono sempre una motivazione collegata agli elementi di pericolosità e al contesto.
- La soccombenza in Cassazione comporta normalmente la condanna al pagamento delle spese processuali; chi impugna per vizio motivazionale deve valutare la fondatezza concreta della doglianza per evitare esiti sfavorevoli.
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