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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33456/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dal condominio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a gravi vizi costruttivi delle parti comuni dell'edificio realizzato dall'impresa convenuta, ai sensi dell'art. 1669 c.c. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo maturate decadenza e prescrizione, perché la denunzia dei vizi era stata inviata nel maggio 2007 e la causa introdotta nel marzo 2008, mentre la consapevolezza dei difetti e del loro nesso causale sarebbe stata acquisita dal committente già in anni precedenti, sulla base di documenti e missive. Con il ricorso per cassazione il condominio ha dedotto violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 1669 c.c., sostenendo che il termine per la denunzia decorre solo dal momento in cui il danneggiato acquisisce un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'opera eseguita, e che la Corte territoriale aveva errato: a) nel ritenere tale conoscenza già maturata prima della perizia del marzo 2007; b) nel valorizzare missive provenienti da una cooperativa edilizia, soggetto distinto dal condominio, e non dal condominio stesso; c) nel considerare documenti relativi a difetti diversi da quelli oggetto di causa o a contestazioni dei singoli condomini sulle proprietà esclusive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il motivo nella parte in cui contestava il criterio adottato per individuare il momento di decorrenza della denunzia ex art. 1669 c.c., precisando che la conoscenza dei gravi difetti e del nesso causale può risultare non solo da una perizia tecnica, ma anche da altri fatti e documenti idonei a comprovare una percezione certa dei vizi. Ha inoltre ritenuto corretta la considerazione, da parte del giudice di merito, delle condotte e delle lettere della cooperativa edilizia, richiamando la successione a titolo particolare derivante dalle assegnazioni delle unità immobiliari e l'efficacia delle decadenze maturate in capo al dante causa anche verso gli aventi causa. Il motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui sollecitava una rivalutazione del merito e perché formulato in modo generico, senza indicare specificamente i difetti denunciati e il contenuto dei documenti. Il ricorso incidentale condizionato dell'impresa è stato dichiarato assorbito. Il condominio ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    L'azione di garanzia per rovina e gravi difetti decorre dalla scoperta del grave difetto e del suo nesso causale con l'esecuzione dell'opera; tale scoperta può risultare anche da fatti e documenti diversi dalla perizia tecnica. Le decadenze maturate in capo al committente si producono anche nei confronti degli aventi causa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata veicolata come violazione di legge, ma è stata respinta nella parte attinente al criterio giuridico e dichiarata inammissibile nella parte che mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • In materia di gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., il termine per la denunzia decorre dal momento in cui il committente o l'avente causa acquisisce una conoscenza oggettivamente apprezzabile della gravità dei difetti e del loro collegamento causale con l'esecuzione dell'opera; tale conoscenza non richiede necessariamente una perizia tecnica, potendo essere desunta anche da altri fatti o documenti.
  • L'accertamento del momento di effettiva scoperta dei gravi difetti è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio di legittimità, non potendo la Corte sostituire una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
  • Nei rapporti derivanti da successione a titolo particolare, l'avente causa subisce gli effetti delle decadenze già maturate in capo al dante causa, sicché la conoscenza e la decadenza rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c. possono essere accertate con riguardo alla posizione del precedente titolare.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, si risolva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o sia formulato in modo generico, senza specificare in modo puntuale i fatti decisivi e i documenti su cui si fonda la censura.

Come è indicizzato

MaterieVizi dell'immobileRicorso per cassazione
RamiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizione

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