Cassazione Civile, Ordinanza n. 22201/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una banca aveva chiesto al Fondo di garanzia per le PMI la concessione di una garanzia pubblica su un finanziamento erogato a favore di una società. La garanzia era stata concessa, ma al momento dell’attivazione il gestore del Fondo aveva accertato che l’impresa finanziata non possedeva un requisito previsto dalle Disposizioni operative per l’ammissione alla procedura semplificata, poiché erano stati considerati bilanci antecedenti invece degli ultimi due bilanci approvati prima della domanda. Il gestore aveva quindi avviato e poi concluso il procedimento dichiarando l’inefficacia della garanzia. La banca aveva impugnato l’atto davanti al giudice amministrativo, sostenendo che si trattasse di revoca per difetto originario di un presupposto e quindi di controversia devoluta alla giurisdizione amministrativa. Il Consiglio di Stato aveva invece affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva, con un unico motivo ex art. 360, n. 1, c.p.c., l’erroneità della declinatoria di giurisdizione, sostenendo che la controversia non riguardasse un inadempimento contrattuale ma l’esercizio di un potere pubblicistico di revoca per mancanza di un requisito di ammissione alla garanzia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso sul profilo sostanziale della giurisdizione: la declaratoria di inefficacia della garanzia non era espressione di discrezionalità amministrativa, ma semplice verifica dell’assenza di una condizione predeterminata per l’operatività della garanzia stessa. La Corte ha richiamato il principio, consolidato in tema di contributi e sovvenzioni pubbliche, secondo cui quando la pubblica amministrazione si limita ad accertare la sussistenza di presupposti fissati a monte, senza apprezzamenti discrezionali sull’an, sul quid o sul quomodo dell’attribuzione, la controversia appartiene al giudice ordinario. Nel dispositivo, però, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre al pagamento di una somma in favore della controparte e di un ulteriore importo ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c.; sono state compensate le spese nei confronti del Ministero. In sintesi, la soccombenza è stata della banca ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
è stato utilizzato per denunciare l’erroneo riparto di giurisdizione.
definizione accelerata del ricorso
la decisione ha ritenuto il ricorso conforme alla proposta di definizione accelerata, con conseguente applicazione delle previsioni sanzionatorie previste dalla norma.
le parti hanno depositato memoria ai sensi di tale disposizione.
art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
la Corte ha ritenuto applicabili le condanne aggravate per abuso del processo in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
richiamata quale base normativa del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione sulle controversie relative a contributi, sovvenzioni o garanzie pubbliche, il criterio decisivo è la natura della situazione soggettiva fatta valere: diritto soggettivo se l’amministrazione si limita ad accertare requisiti predeterminati; interesse legittimo se vi è esercizio di discrezionalità amministrativa.
- La giurisdizione spetta al giudice ordinario quando la revoca, l’inefficacia o la mancata attivazione di un beneficio pubblico derivano dall’accertamento dell’inadempimento del beneficiario o dalla mancanza di condizioni fissate ex ante, senza margini di valutazione discrezionale.
- La qualificazione formale dell’atto come revoca, decadenza o inefficacia non è decisiva: occorre verificare se l’amministrazione abbia esercitato un potere autoritativo discrezionale oppure una mera attività di verifica dei presupposti contrattuali o legali.
- La garanzia prestata dal gestore del Fondo per le PMI, una volta superata la fase prodromica di ammissione, opera in modo assimilabile a una garanzia personale per il credito bancario, con tutela davanti al giudice ordinario per le controversie sulla sua operatività concreta.
- Quando la decisione del giudice di legittimità è conforme alla proposta di definizione accelerata, possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. per il non essersi adeguata la parte alla valutazione poi confermata in sentenza.
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