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Sentenza

Sentenza del 07/11/2022 n. 32656 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento e di liquidazione (19.10.2006) relativo a atto notarile dell'8.10.2004 che formalizzava una cessione di azienda; la società sosteneva di aver aderito al condono (L. n.289/2002, art.15) per IVA e imposte sui redditi e di aver già definito e versato le somme relative all'imposta di registro, nonché che l'atto del 2004 fosse mera regolarizzazione formale di cessioni effettuate nel 2001-2002. In Cassazione si deducevano cinque motivi: omessa/insufficiente motivazione circa l'effetto del condono, omissione di pronuncia sulla decadenza dell'azione dell'amministrazione (D.P.R. n.131/1986, art.76), vizio di prova e mancata allegazione degli elementi a giustificazione del quantum, carenza motivazionale dell'atto impositivo e mancata trattazione dei criteri di determinazione dell'avviamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo motivo relativo alla decadenza dell'azione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.131/1986. Ha ritenuto che l'Ufficio avesse già esercitato il potere di riqualificazione e determinazione dell'imponibile con un primo avviso notificato il 4.6.2003 (riguardante atti del 28.11.2001 e 31.01.2002) e che, pertanto, il successivo avviso del 19.10.2006 fosse emesso oltre il termine di decadenza applicabile (tre anni dalla registrazione dell'ultimo atto della serie negoziale) e comunque su un potere già esaurito. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata della CTR Lazio e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della contribuente. Ha compensato le spese del giudizio di merito e condannato l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite in Cassazione quantificate.

Norme richiamate

  • L. n. 289 del 2002, art. 15 (condono)

    Riferita dall'istante come causa di definizione agevolata delle imposte; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'ambito del condono (se limitato a beni mobili o esteso alla cessione di azienda) attiene alla valutazione di merito già compiuta e non idonea di per sé a travolgere il tema della decadenza; comunque il profilo del condono non ha impedito l'accertamento dei termini di decadenza.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 (Tur)

    La Corte precisa che il termine di decadenza di tre anni (comma 2) si applica al caso in cui la registrazione sia stata richiesta ma l'imposta proporzionale non pagata (o sia stata assolta in misura fissa), e si computa dalla data dell'ultimo atto della serie negoziale registrato. Il biennio previsto dal comma 1 riguarda solamente il controllo sulla maggiore base imponibile quando l'imposta proporzionale è stata pagata; non può essere interpretato come un allungamento del termine a scapito del contribuente. Se l'amministrazione ha già esercitato il potere (es. con primo avviso), non può riaprire il potere oltre il termine.

  • Codice Civile, art. 2964

    Richiamato come principio generale per il computo dei termini (decorrenza dalla data della registrazione dell'atto).

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3

    Norma processuale tributaria riferita alla produzione e valutazione della prova; citata a sostegno delle censure sulla mancanza di prova dell'ufficio relativamente al quantum dell'accertamento.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 115, 167, 2698, 112, 360 c.p.c. n. 4 e n. 5, 395

    Art.115 e correlati: disciplina la valutazione e l'assunzione della prova; la Corte ricorda la distinzione tra errore di percezione (che può essere sindacato in cassazione entro i limiti indicati) ed errore di valutazione (non sindacabile). Art.360 n.5: vizio di motivazione sindacabile in cassazione; n.4: divieto di fondare la decisione su prove inesistenti. Art.395 e altre norme citate per i rimedi processuali richiamano limiti e oneri probatori; tuttavia la Corte ha deciso principalmente sul tema della decadenza.

  • D.P.R. 31 luglio 196, art. 2 comma 4

    Citato dalla ricorrente in relazione ai criteri di determinazione dell'avviamento (ordine gerarchico dei metodi); la Corte non ha ritenuto necessario decidere sul merito di tale censura avendo accolto il motivo di decadenza.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione ha già esercitato il potere di riqualificazione e ha determinato l'imponibile con un primo avviso notificato nei termini, un successivo avviso relativo agli stessi fatti sarà inefficace se emesso oltre il termine di decadenza applicabile.
  • Quando il contribuente ha registrato l'ultimo atto della serie negoziale (anche se l'atto formale successivo regolarizza operazioni anteriori), il termine triennale previsto dall'art.76, comma 2, D.P.R. n.131/1986 per contestare l'imposta proporzionale decorre dalla registrazione di quell'ultimo atto della serie negoziale effettivamente posto in essere dal contribuente.
  • Il termine biennale del comma 1 dell'art.76 ha natura diversa e non può essere interpretato per estendere la possibilità di accertamento oltre quanto previsto a tutela del contribuente; l'interpretazione deve rispettare la ratio di tutela del contribuente prevista dalla norma.
  • In Cassazione è possibile censurare l'omesso esame di documenti o l'uso di prove inesistenti solo entro i limiti stabiliti dall'art.360 c.p.c.; l'errore di percezione del contenuto oggettivo della prova è sindacabile, mentre la valutazione e la scelta fra informazioni ricavabili da un mezzo probatorio rientrano nel merito non sindacabile.
  • La presenza di una definizione agevolata (condono) non elimina automaticamente la verifica dei termini di decadenza: occorre valutare separatamente l'effetto del condono e l'esercizio, nei termini, dei poteri impositivi da parte dell'Amministrazione.

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