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Sentenza

Sentenza del 07/11/2022 n. 1205 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche

Accertamento ai fini delle diverse imposte emessi separatamente - società di persone - necessarietà del simultaneus processus - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento riguardanti IVA (e separatamente IRAP e ricalcolo IRPEF pro quota ai soci) relativi al 2008: l'Ufficio aveva disconosciuto spese pubblicitarie per Euro 20.000,00 (con recupero IVA circa Euro 4.000,00 e Irap sul medesimo importo) ritenendole inesistenti o non inerenti. La società ha impugnato l'avviso IVA ma tardivamente; ha dedotto inoltre che, trattandosi di società di persone e di rettifica reddituale che incide anche sui soci, sussisterebbe l'obbligo del simultaneus processus e del litisconsorzio necessario tra società e soci, con conseguente validità dell'impugnazione anche se l'atto IVA fosse stato tecnicamente notificato/impugnato in modo irregolare o tardivo.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso relativo all'IVA per tardività (termine perentorio di cui all'art.21 D.Lgs. 546/1992). Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento IVA emesso autonomamente a carico di una società di persone non determina l'obbligo del simultaneus processus nei confronti dei soci, essendo l'atto IVA autonomo e distinto dagli accertamenti tributari aventi meccanismi di imputazione automatica ai soci. L'appellante è stata condannata alle spese del grado (Euro 1.100,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine per impugnare gli atti tributari è perentorio; il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso IVA presentato oltre il termine previsto, tenendo conto delle sospensioni feriali e del periodo di adesione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dalla Corte in negativo: la norma prevede meccanismi di unicità di accertamento e di imputazione automatica dell'imposta ai soggetti 'trasparenti' per le imposte sui redditi; l'assenza di un meccanismo analogo per l'IVA implica che non sorge automaticamente l'obbligo di litisconsorzio per i soci quando l'Ufficio accerta maggior imponibile IVA a carico della società di persone.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato dalla Corte in negativo insieme all'art. 40 DPR 600/1973: l'art. 5 disciplina la trasparenza fiscale e l'imputazione ai soci; la presenza di tale meccanismo per le imposte sui redditi giustifica in quei casi la necessità del litisconsorzio, ma non vale per imposte (come l'IVA) accertate autonomamente.

  • Sentenza SS.UU. Corte di Cassazione

    Richiamata dall'appellante perché aveva affermato la necessità del litisconsorzio in caso di rettifica reddituale imputata ai soci per trasparenza; la Corte d'appello però distingue quella fattispecie dalle posizioni in cui l'accertamento IVA è autonomo e non comporta imputazione automatica ai soci.

  • Ordinanza Corte di Cassazione

    Richiamata dalla Corte d'appello per confermare l'orientamento di legittimità secondo cui l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non comporta la necessità del simultaneus processus e del litisconsorzio necessario nei confronti dei soci.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    es. n. 12236/2010; n. 11240/2011; n. 21340/2015; n. 16731/2016

    Ulteriori decisioni che confermano l'orientamento secondo cui l'autonomia degli atti (particolarmente dell'IVA) esclude l'obbligo di litisconsorzio necessario dei soci quando l'accertamento non è dotato di un meccanismo di imputazione automatica.

Massime di principio

  • Se l'accertamento tributario è emesso separatamente per diverse imposte (es. IVA e IRAP) e l'atto IVA è autonomo, non sussiste automaticamente l'obbligo del simultaneus processus e il litisconsorzio necessario tra la società di persone e i soci.
  • La necessità di litisconsorzio tra società e soci sussiste principalmente quando la normativa prevede un meccanismo di imputazione automatica del reddito ai soci (es. art. 40 DPR 600/1973 e art. 5 TUIR), tipico degli accertamenti in materia di imposte sui redditi, non quando l'accertamento riguarda imposte autonome come l'IVA.
  • Ogni atto tributario separato va impugnato nei termini perentori previsti (art. 21 D.Lgs. 546/1992); la tardività o l'omessa notifica all'Amministrazione comporta inammissibilità del ricorso, salvo che non sussista un obbligo di chiamare in giudizio terzi imposto dalla legge.
  • In presenza di accertamenti distinti conviene: verificare se l'atto è autonomo o se la legge impone imputazione ai soci; notificare e impugnare tempestivamente ciascun atto; se esiste dubbio sulla ricomprensione di diverse imposte in un unico meccanismo di accertamento, valutare il convenire in giudizio di tutti i soggetti interessati per evitare questioni di litisconsorzio.
  • La giurisprudenza consolidata esclude la nullità delle sentenze per mancata chiamata dei soci nei casi di accertamenti IVA autonomi; tuttavia, è necessario analizzare caso per caso la natura e gli effetti dell'atto impositivo.

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