Sentenza del 07/11/2022 n. 1205 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Accertamento ai fini delle diverse imposte emessi separatamente - società di persone - necessarietà del simultaneus processus - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento riguardanti IVA (e separatamente IRAP e ricalcolo IRPEF pro quota ai soci) relativi al 2008: l'Ufficio aveva disconosciuto spese pubblicitarie per Euro 20.000,00 (con recupero IVA circa Euro 4.000,00 e Irap sul medesimo importo) ritenendole inesistenti o non inerenti. La società ha impugnato l'avviso IVA ma tardivamente; ha dedotto inoltre che, trattandosi di società di persone e di rettifica reddituale che incide anche sui soci, sussisterebbe l'obbligo del simultaneus processus e del litisconsorzio necessario tra società e soci, con conseguente validità dell'impugnazione anche se l'atto IVA fosse stato tecnicamente notificato/impugnato in modo irregolare o tardivo.
La decisione
La Corte d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso relativo all'IVA per tardività (termine perentorio di cui all'art.21 D.Lgs. 546/1992). Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento IVA emesso autonomamente a carico di una società di persone non determina l'obbligo del simultaneus processus nei confronti dei soci, essendo l'atto IVA autonomo e distinto dagli accertamenti tributari aventi meccanismi di imputazione automatica ai soci. L'appellante è stata condannata alle spese del grado (Euro 1.100,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine per impugnare gli atti tributari è perentorio; il giudice di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile il ricorso IVA presentato oltre il termine previsto, tenendo conto delle sospensioni feriali e del periodo di adesione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla Corte in negativo: la norma prevede meccanismi di unicità di accertamento e di imputazione automatica dell'imposta ai soggetti 'trasparenti' per le imposte sui redditi; l'assenza di un meccanismo analogo per l'IVA implica che non sorge automaticamente l'obbligo di litisconsorzio per i soci quando l'Ufficio accerta maggior imponibile IVA a carico della società di persone.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Richiamato dalla Corte in negativo insieme all'art. 40 DPR 600/1973: l'art. 5 disciplina la trasparenza fiscale e l'imputazione ai soci; la presenza di tale meccanismo per le imposte sui redditi giustifica in quei casi la necessità del litisconsorzio, ma non vale per imposte (come l'IVA) accertate autonomamente.
Sentenza SS.UU. Corte di Cassazione
Richiamata dall'appellante perché aveva affermato la necessità del litisconsorzio in caso di rettifica reddituale imputata ai soci per trasparenza; la Corte d'appello però distingue quella fattispecie dalle posizioni in cui l'accertamento IVA è autonomo e non comporta imputazione automatica ai soci.
Ordinanza Corte di Cassazione
Richiamata dalla Corte d'appello per confermare l'orientamento di legittimità secondo cui l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non comporta la necessità del simultaneus processus e del litisconsorzio necessario nei confronti dei soci.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
es. n. 12236/2010; n. 11240/2011; n. 21340/2015; n. 16731/2016
Ulteriori decisioni che confermano l'orientamento secondo cui l'autonomia degli atti (particolarmente dell'IVA) esclude l'obbligo di litisconsorzio necessario dei soci quando l'accertamento non è dotato di un meccanismo di imputazione automatica.
Massime di principio
- Se l'accertamento tributario è emesso separatamente per diverse imposte (es. IVA e IRAP) e l'atto IVA è autonomo, non sussiste automaticamente l'obbligo del simultaneus processus e il litisconsorzio necessario tra la società di persone e i soci.
- La necessità di litisconsorzio tra società e soci sussiste principalmente quando la normativa prevede un meccanismo di imputazione automatica del reddito ai soci (es. art. 40 DPR 600/1973 e art. 5 TUIR), tipico degli accertamenti in materia di imposte sui redditi, non quando l'accertamento riguarda imposte autonome come l'IVA.
- Ogni atto tributario separato va impugnato nei termini perentori previsti (art. 21 D.Lgs. 546/1992); la tardività o l'omessa notifica all'Amministrazione comporta inammissibilità del ricorso, salvo che non sussista un obbligo di chiamare in giudizio terzi imposto dalla legge.
- In presenza di accertamenti distinti conviene: verificare se l'atto è autonomo o se la legge impone imputazione ai soci; notificare e impugnare tempestivamente ciascun atto; se esiste dubbio sulla ricomprensione di diverse imposte in un unico meccanismo di accertamento, valutare il convenire in giudizio di tutti i soggetti interessati per evitare questioni di litisconsorzio.
- La giurisprudenza consolidata esclude la nullità delle sentenze per mancata chiamata dei soci nei casi di accertamenti IVA autonomi; tuttavia, è necessario analizzare caso per caso la natura e gli effetti dell'atto impositivo.
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