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Sentenza

Sentenza del 07/11/2022 n. 819 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna

IVA - Spese per beni ammortizzabili - Opere eseguite su immobili di terzi - Inerenza - Detrazione o rimborso - Spettanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha accolto la tesi del contribuente ritenendo che la detrazione o il rimborso dell'IVA e' spettante se e in quanto sia provato il nesso di strumentalita', anche solo potenziale o prospettico, della spesa rispetto all'attivita' imprenditoriale o professionale svolta. La rimovibilita' o l'autonoma utilizzabilita' delle opere al termine del periodo di godimento non sono rilevanti ai fini dell'inerenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sulla detraibilita' o sul rimborso dell'IVA assolta dal contribuente per lavori e beni ammortizzabili installati su immobili di terzi: l'Amministrazione aveva negato la detrazione/rimborso ritenendo che mancasse il requisito dell'inerenza poiche' le opere non sarebbero rimovibili o autonomamente utilizzabili al termine del periodo di godimento dell'immobile.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 (IVA) - detrazione

    regola la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti e sugli importi addebitati in relazione ad operazioni imponibili

    La norma permette la detrazione dell'IVA sugli acquisti quando esiste un rapporto di inerenza tra la spesa e l'attivita' che da' diritto alla detrazione; tale inerenza puo' essere anche potenziale o prospettica

  • Direttiva 2006/112/CE (sistema comune IVA), art. 168

    principi generali sulla deduzione dell'imposta

    Il principio comunitario di deducibilita' ammette la detrazione dell'IVA sugli acquisti connessi alle operazioni imponibili, valorizzando il nesso di strumentalita' e non richiedendo l'effettiva autonoma utilizzazione del bene al termine dell'uso

Massime di principio

  • Per ottenere la detrazione o il rimborso dell'IVA su opere realizzate su immobili di terzi il contribuente deve documentare il nesso di strumentalita' tra la spesa e l'attivita' svolta; non e' richiesto che tale nesso sia attuale, puo' essere anche potenziale o prospettico
  • La rimovibilita' o l'autonoma utilizzabilita' delle opere al termine del rapporto di godimento non e' criterio decisivo ai fini della detrazione IVA
  • E' consigliabile conservare documentazione che provi la congruita' e la destinazione economica della spesa (contratti di locazione o comodato, ordini, fatture, piani di investimento, corrispondenza che dimostri la finalita' aziendale o professionale)
  • In presenza di uso misto (attivita' imponibile e non imponibile) occorre applicare il pro rata di detraibilita' secondo le regole ordinarie
  • L'onere della prova circa l'inerenza grava sul contribuente: senza adeguata documentazione l'Amministrazione potra' negare la detrazione
  • Opere costituenti beni ammortizzabili non perdono il diritto alla detrazione dell'IVA solo per il fatto di essere immobilizzate sul bene di terzi; rileva soltanto il collegamento funzionale con l'attivita' che genera il diritto alla detrazione

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