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Sentenza

Sentenza del 07/11/2022 n. 1295 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'AVVISO DI ACCERTAMENTO relativo a movimentazioni bancarie per Euro 62.250 annotate sul conto del sig. F.E., che l'Ufficio aveva ritenuto imponibili e imputato al contribuente per la quota del 50% poiché anche il padre (sig. F.P.) era delegato sul conto. Il contribuente sosteneva che le somme derivassero da un trasferimento di azioni esclusivamente tra il padre e la famiglia S., producendo documentazione principalmente in fase giudiziale per dimostrare l'estraneità reddituale delle movimentazioni. La questione centrale è la utilizzabilità e la sufficienza di tali documenti per superare la presunzione derivante dalle risultanze bancarie.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto censurabile che la CTP avesse considerato opponibili all'Amministrazione documenti prodotti solo in sede giudiziale senza motivare l'utilizzabilità e senza la dichiarazione prevista dall'art. 32, comma 5, DPR 600/1973. Ha inoltre ritenuto che la documentazione agli atti non fornisse prova analitica e concordante idonea a confutare la presunzione legale derivante dagli estratti conto; ha quindi respinto il ricorso del contribuente e lo ha condannato alle spese per entrambi i gradi (Euro 1.350,00 primo grado e Euro 1.350,00 secondo grado, oltre oneri).

Norme richiamate

  • D.P.R. 600/1973, art. 32

    L'art. 32 stabilisce la presunzione legale di disponibilità reddituale dalle movimentazioni bancarie (comma 1, n.2) e prevede che notizie e documenti non esibiti su richiesta dell'ufficio non possano essere presi in considerazione a favore del contribuente (commi 4-5), salvo che tali documenti non siano depositati con l'atto introduttivo del giudizio e accompagnati dalla dichiarazione di impossibilità di esibizione per cause non imputabili al contribuente. Il Collegio ha applicato questa disposizione per escludere l'opponibilità di documenti prodotti solo in giudizio senza la dichiarazione prevista.

  • D.P.R. 633/1972, art. 52

    Richiamato dall'Amministrazione come norma di principio analoga (in tema di IVA) circa l'inutilizzabilità di documenti non prodotti su richiesta dell'ufficio; la giurisprudenza e il Collegio ne hanno richiamato il principio ai fini della valutazione dell'utilizzabilità probatoria.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati dall'Amministrazione in relazione al diritto di difesa e al principio di capacità contributiva; l'invocazione è stata usata per sostenere l'importanza del contraddittorio amministrativo e dell'esibizione documentale in sede amministrativa.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    numerose pronunce richiamate (es. Cass. n. 32984/2021, n. 26111/2015, n. 1519/2017 e altre)

    Principio secondo cui il contribuente grava dell'onere di fornire una prova contraria non generica e analitica per superare la presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari; la prova deve indicare specificamente le cause giustificative delle singole operazioni e la loro estraneità a fatti imponibili. Inoltre consolidato principio sull'inutilizzabilità dei documenti non esibiti su richiesta dell'ufficio.

Massime di principio

  • Se l'ufficio richiede documenti in sede amministrativa, il contribuente deve esibire i documenti già nella fase di contraddittorio; in mancanza, i documenti prodotti posteriormente possono risultare inutilizzabili a favore del contribuente salvo il deposito con l'atto introduttivo del giudizio e la dichiarazione di impossibilità prevista dall'art. 32, comma 5, DPR 600/1973.
  • Nelle contestazioni fondate su rilievi bancari il contribuente ha l'onere di fornire una prova contraria analitica e non generica: deve spiegare, operazione per operazione, la natura e la provenienza delle somme per dimostrarne l'irrilevanza reddituale o la loro inclusione nel reddito già dichiarato.
  • La produzione tardiva di documenti va corredata dalla dichiarazione di impossibilità di produrli prima per cause non a lui imputabili; senza tale dichiarazione il giudice può escluderne l'utilizzabilità rispetto all'Amministrazione.
  • La mera appartenenza familiare del soggetto emittente pagamenti (es. assegni) non è sufficiente di per sé a provare che i pagamenti si riferiscano a una specifica operazione (es. cessione di azioni); è necessaria documentazione diretta che colleghi i singoli pagamenti all'operazione contestata.
  • In caso di pluralità di elementi temporali o modalità di pagamento divergenti rispetto all'operazione dichiarata, il contribuente deve fornire spiegazioni coerenti e documentate circa la dilazione e la provenienza dei pagamenti.
  • In presenza di contestazione sull'imponibilità di somme e se il contribuente sostiene che il reddito sia stato dichiarato e tassato in capo a terzi (es. al padre), è necessario produrre prova concreta dell'obbligo dichiarativo del terzo e dell'effettiva tassazione.

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