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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9103/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sadiri Salah ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Bergamo, in sede di rinvio, ha dichiarato la sua pericolosità sociale e ha disposto la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato a pena espiata, nell'ambito di una precedente definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (reati in materia di stupefacenti). Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione di legge (art. 203 c.p.) sostenendo che la valutazione della pericolosità deve essere attuale e globale e non limitata alla gravità del reato del 2017, dovendosi considerare anche le condizioni personali e sociali (vincoli familiari, permesso di soggiorno regolare, contratto di lavoro a tempo indeterminato); (2) vizio di motivazione per omessa valutazione e mancata esplicita risposta del giudice sulle circostanze e prove documentate dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione prevista dall'art. 86 del d.P.R. n. 309/1990 per reati in materia di stupefacenti, è necessario accertare la pericolosità sociale in modo concreto e procedere all'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato (se prospettata) insieme agli altri criteri di cui all'art. 133 c.p., in bilanciamento con l'interesse alla vita familiare (art. 8 CEDU e art. 117 Cost.). Nella fattispecie il Tribunale aveva ben motivato sulla personalità e sul carattere continuativo dell'attività di spaccio, ma non aveva compiuto l'esame comparativo delle condizioni familiari e sociali, nonostante fossero state prospettate e documentate dalla difesa. Tale carenza motivazionale ha determinato l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo.

Norme richiamate

  • art. 444 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina l'accordo sulla pena (patteggiamento) e la pronuncia della sentenza di applicazione della pena; nel caso di specie è il procedimento in cui era stata definita la pena originaria.

  • art. 203 cod.pen.

    Disciplina la pericolosità sociale e la relativa valutazione; la Corte richiama che la valutazione deve essere attuale e complessiva.

  • art. 133 cod.pen.

    Elenca i criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della personalità dell'imputato; la Corte richiede l'esame di tali criteri anche in chiave comparativa con la condizione familiare quando si valuta l'espulsione.

  • art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione per gli stranieri condannati per reati in materia di stupefacenti; la sua applicazione richiede l'accertamento concreto della pericolosità e il bilanciamento con i diritti familiari.

  • art. 8 CEDU

    Diritto al rispetto della vita privata e familiare; la Corte invoca tale norma (mediante art. 117 Cost.) come parametro di bilanciamento nel valutare l'espulsione.

  • art. 117 Cost.

    Obbliga l'interpretazione e l'applicazione del diritto interno in conformità agli obblighi internazionali, qui richiamato per dare rilievo alla tutela della vita familiare ex CEDU.

  • art. 110, art. 81 cod.pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (commi 1,4,5)

    Norme sostanziali penali relative al concorso di persone nel reato, alle circostanze e alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti; nel processo originario i fatti sono stati riqualificati e il patteggiamento è stato applicato ai reati richiamati.

Massime di principio

  • La dichiarazione di pericolosità sociale ai fini dell'espulsione di uno straniero per reati di stupefacenti richiede un accertamento attuale e concreto della pericolosità, non una mera valutazione della gravità del fatto storico.
  • Quando la difesa prospetta e documenta la condizione familiare e sociale dell'imputato (legami affettivi, permesso di soggiorno, lavoro stabile), il giudice deve eseguire un esame comparativo tra tali circostanze e gli altri criteri di valutazione (art. 133 c.p.), motivando esplicitamente il bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e interesse privato alla vita familiare.
  • L'omessa valutazione comparativa e la mancata risposta alle argomentazioni difensive sulla condizione familiare costituiscono vizio motivazionale idoneo all'annullamento del provvedimento con rinvio.
  • La tutela della vita familiare ex art. 8 CEDU, richiamata tramite art. 117 Cost., è parametro fondamentale da bilanciare con l'esigenza di prevenzione sociale quando si dispone l'espulsione come misura di sicurezza.
  • In caso di provvedimento adottato a seguito di rinvio o integrazione motivazionale, il giudice deve colmare integralmente i profili motivazionali indicati dalla Corte o dalla difesa: valutazioni parziali o mancanti possono comportare l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio.

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