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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04910/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

La controversia origina da una domanda proposta per l'accertamento di un preteso negozio fiduciario avente ad oggetto immobili provenienti dal patrimonio di una società liquidata e assegnati all'unica socia. Il giudice di merito aveva accolto la domanda, attribuendo alla controparte il 50% dell'usufrutto sui beni. La soccombente aveva proposto ricorso per cassazione e, dopo il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità dell'incidentale, ha proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di cassazione deducendo errore di fatto ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. In sostanza, ha sostenuto che la Corte avrebbe deciso sul quarto motivo di ricorso partendo dal presupposto, errato e incontrovertibilmente escluso dagli atti, dell'avvenuta estinzione dei mutui gravanti sugli immobili; a sostegno ha richiamato risultanze di CTU, deduzioni dell'atto di appello, difese del ricorso per cassazione e documenti nuovi relativi a un'esecuzione immobiliare. La controparte ha resistito chiedendo il rigetto/inammissibilità della revocazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che la revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti rigorosi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non per errori di diritto, di giudizio o di valutazione. Nel caso concreto ha escluso che vi fosse un errore revocatorio, sia perché i documenti nuovi prodotti non erano esaminabili, sia perché le doglianze investivano in realtà valutazioni giuridico-fattuali e atti mediati non idonei a fondare la revocazione. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1004 c.c.

    richiamato nel precedente motivo di ricorso per cassazione per contestare la decorrenza dell'obbligo di contribuzione alle spese dell'usufruttuario; la questione è stata letta in rapporto alla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.

  • art. 2932 c.c.

    la sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre produce effetti solo dal passaggio in giudicato; l'obbligo corrispettivo non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia. Nel caso specifico la Corte ha ritenuto comunque che la statuizione impugnata fosse persino favorevole alla ricorrente perché anticipava gli effetti alla pubblicazione della sentenza.

  • art. 391-bis c.p.c.

    la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.; non consente di censurare errori di diritto, di giudizio o di valutazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo, risultare immediatamente verificabile dagli atti e non riguardare un punto controverso già deciso; non può risolversi in una diversa lettura giuridica o valutativa della vicenda.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    i documenti nuovi o non specificamente richiamati nel ricorso per cassazione non possono essere utilizzati per fondare la revocazione della sentenza di legittimità.

  • art. 369, primo comma, c.p.c.

    viene richiamato per delimitare gli atti interni al giudizio di legittimità che la Corte può esaminare direttamente.

  • art. 369, secondo comma, c.p.c.

    gli atti depositati unitamente al ricorso rientrano, nei limiti indicati dalla giurisprudenza, tra gli atti interni rilevanti per il giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione è stata assunta conformemente alla proposta del consigliere delegato; ciò ha attivato anche il regime sanzionatorio di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso la condanna risarcitoria ex commi 1 e 2 per difetto di specifiche allegazioni di danno ulteriore; ha invece applicato i commi 3 e 4, condannando la parte ricorrente a una somma equitativa in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione è esperibile solo per un errore di fatto in senso stretto: una svista percettiva, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti interni del giudizio di legittimità, decisiva e non relativa a punti controversi già valutati.
  • Non è ammesso utilizzare la revocazione per rimettere in discussione l'interpretazione delle norme, la valutazione delle risultanze processuali o la lettura di atti e deduzioni difensive: tali doglianze integrano, semmai, errori di diritto o di giudizio.
  • Ai fini della revocazione della sentenza di cassazione non possono essere valorizzati documenti nuovi non depositati o non specificamente richiamati nel precedente ricorso per cassazione; il rimedio opera solo sul materiale processuale già rilevante nel giudizio di legittimità.
  • L'errore revocatorio deve emergere senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentative: se la censura richiede di selezionare, interpretare o confrontare fonti difensive diverse, essa esula dall'art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Quando il ricorso per revocazione è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può trovare applicazione il regime sanzionatorio dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., mentre la condanna ex commi 1 e 2 richiede specifiche allegazioni e prova di un danno ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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