Sentenza del 13/03/2019 n. 7125 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A. S.p.A. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana denunciando, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di motivazione. La CTR si era limitata ad affermare di condividere integralmente la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, senza esaminare concretamente i motivi di appello, le difese e gli elementi probatori dedotti dalla società ricorrente. Gli ulteriori motivi riguardavano la riduzione della quota variabile della TIA per i rifiuti avviati al recupero, la correttezza dell'iscrizione a ruolo e l'assoggettabilità della TIA all'IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza d'appello per motivazione apparente e per relationem non adeguata. La CTR non aveva illustrato l'iter logico seguito né le ragioni per cui aveva respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La motivazione deve essere effettiva, comprensibile e riferita alle questioni sottoposte al giudice; non è sufficiente un generico richiamo alla decisione di primo grado.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità della sentenza o del procedimento.
La violazione dell'obbligo di motivazione, quando determina una motivazione solo apparente, costituisce un vizio processuale deducibile in Cassazione e comporta la cassazione della sentenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
Anche nel processo tributario la decisione d'appello deve spiegare in modo autonomo le ragioni del rigetto o dell'accoglimento dei motivi di gravame.
Art. 111 Cost.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
L'obbligo di motivazione rappresenta una garanzia costituzionale e richiede che la decisione renda riconoscibile il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 15
La disposizione riguardava la disciplina della tariffa di igiene ambientale e la determinazione della relativa pretesa, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito la questione, ritenendola assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.
D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 193, 195 e 238
Le disposizioni riguardano la gestione dei rifiuti, la relativa tracciabilità e la tariffa integrata ambientale; le questioni sostanziali connesse sono rimaste assorbite e non sono state decise dalla Cassazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 6
Le norme riguardano l'assoggettamento a IVA delle prestazioni di servizi; la questione sull'IVA applicata alla TIA non è stata esaminata nel merito a causa della cassazione per vizio di motivazione.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello non può limitarsi a dichiarare di condividere la decisione di primo grado: deve esaminare e respingere, con motivazione autonoma, i motivi specifici dell'appello.
- Il richiamo per relationem è ammissibile solo se consente di comprendere che il giudice ha effettivamente valutato le censure, le prove e le difese sottoposte al suo esame.
- Una motivazione meramente apparente, incomprensibile o priva di un reale percorso logico può comportare la nullità della sentenza e la sua cassazione con rinvio.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo processuale relativo alla motivazione, le questioni sostanziali non vengono necessariamente decise: possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio.
- In una controversia tributaria, anche se il giudice di primo grado ha motivato in modo dettagliato, il giudice d'appello deve comunque confrontarsi specificamente con le contestazioni formulate nell'atto di appello.
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