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Sentenza

Sentenza del 13/03/2019 n. 197 - Corte di Giustizia UE

La Corte si esprime sulla nozione di "birra di malto" ai fini della classificazione doganale delle merci. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche - Direttiva 92/83/CEE - Articolo 2 - Nozione di "birra" - Bevanda prodotta a partire da un mosto ottenuto da una miscela contenente più glucosio che malto - Nomenclatura combinata - Voce 2203 (birre di malto) o 2206 (altre bevande fermentate).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

B.S. aveva dichiarato la bevanda come miscela di birra di malto, rientrante nella voce 2203 della nomenclatura combinata, e bevande non alcoliche, applicando l'aliquota d'accisa più favorevole prevista per la birra. Il mosto era però composto principalmente da sciroppo di glucosio e conteneva una quantità di malto inferiore rispetto agli ingredienti non maltati; inoltre, il glucosio era stato aggiunto prima della fermentazione. L'amministrazione riteneva quindi che il prodotto non fosse birra di malto, ma una bevanda fermentata diversa dalla birra, classificabile alla voce 2206 e soggetta a un'accisa più elevata. La questione sottoposta alla Corte riguardava se la prevalenza degli ingredienti non maltati e l'aggiunta preventiva di glucosio escludessero automaticamente la classificazione come birra di malto.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva 92/83 non richiede una percentuale minima di malto né impone che gli ingredienti maltati siano prevalenti. Neppure l'aggiunta di sciroppo di glucosio prima della fermentazione esclude, di per sé, la classificazione del prodotto alla voce 2203 come birra di malto. Tuttavia, il prodotto deve possedere caratteristiche e proprietà oggettive corrispondenti a quelle della birra, in particolare caratteristiche organolettiche compatibili, come aspetto e sapore. La verifica concreta è stata rimessa al giudice nazionale. La Corte non ha quindi deciso definitivamente sulla responsabilità penale di B.S.; l'esito finale dipendeva dall'accertamento nazionale delle caratteristiche del prodotto.

Norme richiamate

  • Articolo 2 della direttiva 92/83/CEE

    Ai fini della presente direttiva, si intende per "birra" qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e di bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% vol.

    La nozione unionale di birra comprende i prodotti classificabili alla voce 2203 e le miscele di birra e bevande non alcoliche, purché il titolo alcolometrico effettivo superi lo 0,5% vol.

  • Voce 2203 della nomenclatura combinata

    La voce richiede la presenza di malto, ma non stabilisce una percentuale minima né impone che il malto costituisca l'ingrediente predominante.

  • Voce 2206 della nomenclatura combinata

    Altre bevande fermentate ... miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove

    La voce 2206 opera per le bevande fermentate che non possano essere qualificate come birra di malto ai sensi della voce 2203, comprese le relative miscele con bevande non alcoliche.

  • Note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 2203

    Certain quantities of non-malted cereals ... may also be used for the preparation of the liquor (wort). Sugar (particularly glucose) ... may also be added.

    Le note confermano che possono essere utilizzati ingredienti non maltati e che può essere aggiunto glucosio. Tali note non sono giuridicamente vincolanti, ma costituiscono un importante ausilio interpretativo.

  • Articolo 94 della legge polacca sulle accise

    Per birra si intendono tutti i prodotti rientranti nella voce NC 2203 ... se il titolo alcolometrico volumico effettivo ... è superiore allo 0,5%.

    La normativa polacca recepisce la medesima distinzione della direttiva europea e collega la tassazione alla classificazione doganale del prodotto.

Massime di principio

  • Per classificare una bevanda come birra di malto non è automaticamente necessario che il malto sia l'ingrediente principale: è sufficiente che sia presente, salvo che la normativa applicabile stabilisca espressamente una soglia minima.
  • La presenza di glucosio o di altri ingredienti non maltati, anche in quantità prevalente e aggiunti prima della fermentazione, non esclude da sola la classificazione alla voce 2203.
  • La classificazione doganale deve basarsi principalmente sulle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto finito; le caratteristiche organolettiche, come aspetto, aroma e sapore, possono essere decisive per stabilire se il prodotto sia effettivamente birra.
  • Quando una bevanda intermedia viene miscelata con bevande non alcoliche, occorre prima verificare se l'intermedio sia birra ai sensi della voce 2203; solo in caso contrario la miscela può ricadere nella categoria residuale delle altre bevande fermentate di cui alla voce 2206.
  • Le autorità fiscali non possono applicare una classificazione più onerosa basandosi soltanto sulla composizione quantitativa del mosto, se la normativa non prevede una percentuale minima di malto; devono considerare l'insieme delle caratteristiche oggettive del prodotto.
  • La sentenza contiene un principio favorevole al privato, ma non determina automaticamente l'esito del caso concreto: spetta al giudice nazionale verificare con prove tecniche e organolettiche se il prodotto possieda realmente le caratteristiche della birra.

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