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Sentenza

Sentenza del 13/03/2019 n. 195 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla nozione di servizi relativi all'accesso a manifestazioni educative ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 53 - Prestazioni di servizi relativi all'accesso a manifestazioni educative - Luogo delle operazioni imponibili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del luogo di imposizione IVA per seminari di formazione della durata di cinque giorni, svolti fisicamente in Stati membri diversi dalla Svezia, destinati esclusivamente a soggetti passivi con sede o stabile organizzazione in Svezia, e accessibili previa iscrizione e pagamento. Occorreva stabilire se tali corsi costituissero "servizi relativi all'accesso a manifestazioni educative" ai sensi dell'articolo 53 della direttiva IVA, oppure se si applicasse la regola generale dell'articolo 44, con imposizione nel luogo in cui il destinatario ha la propria sede o stabile organizzazione.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che i seminari formativi rientrano nei servizi relativi all'accesso a manifestazioni educative. Il luogo della prestazione e dell'imposizione IVA è quindi quello in cui i corsi sono materialmente svolti, non quello in cui il destinatario del servizio ha sede o stabile organizzazione. La partecipazione fisica, l'iscrizione e il pagamento anticipati confermano la natura di accesso a una manifestazione, ma iscrizione e pagamento non sono condizioni decisive per determinare il luogo di imposizione. Il rinvio pregiudiziale è stato dunque risolto in senso favorevole all'applicazione dell'articolo 53.

Norme richiamate

  • Articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE

    Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini [...] è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente.

    La disposizione si applica anche a seminari e corsi formativi rivolti a soggetti passivi, quando la prestazione consiste nell'accesso e nella partecipazione fisica a una manifestazione educativa. L'imposizione avviene nel luogo effettivo di svolgimento.

  • Articolo 44 della direttiva 2006/112/CE

    Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo [...] è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica.

    Costituisce la regola generale per i servizi B2B, ma non si applica quando la prestazione rientra nella disciplina speciale dell'articolo 53.

  • Articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

    I servizi relativi all'accesso a manifestazioni [...] comprendono [...] il diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche quali conferenze e seminari.

    La nozione di accesso comprende il diritto di assistere e partecipare a conferenze, seminari e attività formative in cambio di un biglietto o di un corrispettivo.

  • Articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011

    Definisce i servizi accessori direttamente connessi all'accesso a manifestazioni, distinguendoli dai semplici servizi di intermediazione nella vendita dei biglietti.

  • Direttiva 2008/8/CE, considerando 3 e 6

    Esprime l'obiettivo di tassare i servizi nel luogo del consumo effettivo e di evitare oneri amministrativi sproporzionati, ma il considerando non può derogare alla formulazione vincolante dell'articolo 53 né modificarne l'applicazione.

Massime di principio

  • Per i corsi, seminari, conferenze e altre attività formative svolte in presenza, occorre verificare se il servizio principale consiste nel consentire l'accesso e la partecipazione a una manifestazione educativa. In tal caso, l'IVA è dovuta nel luogo in cui l'evento si svolge fisicamente.
  • La qualificazione della prestazione non dipende dalla distinzione tra semplice ingresso in un luogo e partecipazione a una formazione: l'accesso a un seminario comprende normalmente anche la possibilità di assistere e partecipare ai contenuti formativi.
  • La regola speciale del luogo dell'evento prevale sulla regola generale B2B basata sulla sede del committente, senza che la regola speciale debba essere interpretata restrittivamente come una mera eccezione.
  • Il fatto che i partecipanti siano soggetti passivi IVA, abbiano sede in un altro Stato membro, si iscrivano anticipatamente o paghino prima dell'evento non modifica il criterio del luogo di svolgimento materiale.
  • La qualificazione deve concentrarsi sulla natura oggettiva e prevalente della prestazione: se più elementi sono strettamente connessi e formano un'unica prestazione economica, non devono essere artificiosamente separati per applicare regole IVA diverse.
  • L'applicazione della regola può comportare obblighi IVA nello Stato in cui si svolge l'evento; eventuali difficoltà amministrative, da sole, non consentono di applicare la regola generale o di escludere l'articolo 53.

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