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Sentenza

Sentenza del 13/03/2019 n. 190 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

ACCERTAMENTO IVA. DETRAZIONE DEI COSTI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2006, costi di carburante per euro 97.784,00, sostenendo che la società non avesse adeguatamente dimostrato l'effettività e l'inerenza dei costi relativi al carburante prelevato dalla cisterna aziendale. Secondo l'Ufficio, in assenza di una disciplina specifica, avrebbe dovuto applicarsi per analogia il D.P.R. n. 444/1997, imponendo la compilazione delle schede carburanti anche per tali prelievi. La società ha invece prodotto le fatture di acquisto, la contabilità e prospetti interni contenenti dati relativi agli automezzi, ai viaggi, ai consumi e ai rifornimenti effettuati, sostenendo che la disciplina delle schede carburanti riguarda esclusivamente gli acquisti effettuati presso impianti stradali di distribuzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto che l'obbligo di compilazione della scheda carburante si applichi soltanto agli acquisti effettuati presso impianti stradali di distribuzione e che non sia possibile estenderlo per analogia agli acquisti effettuati tramite cisterna aziendale. Le fatture regolarmente contabilizzate e i prospetti interni, raffrontati con i quantitativi acquistati dai fornitori, sono stati considerati sufficienti a dimostrare l'effettività, l'inerenza e la competenza dei costi, anche in assenza dei singoli buoni di prelievo. L'avviso di accertamento è stato annullato e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 di spese di giustizia, oltre IVA e CPA se dovuti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444

    La disciplina delle schede carburanti riguarda gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione; non si estende agli acquisti effettuati con modalità diverse, come il rifornimento da una cisterna aziendale.

  • Circolare del Ministero delle Finanze n. 205/E del 12 agosto 1998

    La normativa continua a interessare gli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. Restano esclusi dalla disciplina della scheda carburanti gli acquisti dei suddetti prodotti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.

    La circolare chiarisce l'ambito applicativo del D.P.R. n. 444/1997 e conferma che l'obbligo documentale non riguarda i rifornimenti effettuati fuori dagli impianti stradali.

  • Risoluzione ministeriale n. 665145 del 24 luglio 1989

    Esclude dall'obbligo di compilazione della scheda carburante gli acquisti non effettuati presso impianti stradali di distribuzione o non destinati all'autotrazione.

  • Art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero.

    La CTR ha escluso la violazione della norma, ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente valutato la documentazione prodotta dalla contribuente.

  • Cassazione civile, sentenza n. 6548 del 2 aprile 2012

    Inerente è tutto ciò che, sul piano dei costi e delle spese, appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto.

    Il costo è inerente quando è collegato all'attività d'impresa e sostenuto per procurarle un'utilità; sono esclusi i costi riferibili alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, del socio o di terzi.

Massime di principio

  • Un obbligo documentale previsto per una specifica modalità di acquisto non può essere esteso per analogia a operazioni diverse, quando la norma ne delimita espressamente l'ambito applicativo.
  • Per i rifornimenti da cisterne o depositi aziendali, l'assenza della scheda carburante non determina automaticamente l'indeducibilità o l'indetraibilità del costo, purché l'impresa disponga di documentazione alternativa idonea.
  • Fatture regolari, contabilità attendibile e prospetti interni che colleghino consumi, automezzi, viaggi e quantitativi acquistati possono dimostrare l'effettività e l'inerenza dei costi.
  • La documentazione interna deve consentire controlli oggettivi sui prelievi e sull'utilizzo del carburante per i mezzi aziendali; procedure formalizzate e tracciabili riducono il rischio di contestazioni.
  • L'Amministrazione finanziaria non può limitarsi ad affermare l'assenza di prova, ma deve esaminare concretamente la documentazione prodotta dal contribuente e motivare specificamente eventuali ragioni di inattendibilità.

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