Sentenza del 13/03/2019 n. 349 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
ACCERTAMENTO - associazioni non riconosciute - responsabilità - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava all'associazione sportiva dilettantistica A. S. R. C. L. l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative a sponsorizzazioni, con rettifica della dichiarazione fiscale per l'anno 2006. L. A. C. era stato chiamato a rispondere personalmente e in solido ai sensi dell'art. 38 c.c., in ragione del ruolo ricoperto nell'associazione e della presunta partecipazione alle violazioni. Il ricorrente ha sostenuto che la mera carica di legale rappresentante non fosse sufficiente a fondare la responsabilità personale e che l'Agenzia non avesse provato una concreta attività negoziale da lui svolta per conto dell'associazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso nei confronti di L. A. C. La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 c.c. non deriva automaticamente dalla titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma richiede la prova della concreta attività negoziale svolta in nome e nell'interesse dell'ente, dalla quale siano sorti rapporti obbligatori con i terzi. L'Agenzia non ha dimostrato che L. A. C. avesse agito per l'associazione nell'anno contestato; dagli atti risultava invece individuato come autore materiale delle violazioni A. V. È rimasta ferma la validità della pretesa tributaria nei confronti dell'associazione. Le spese processuali sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 38 c.c.
La responsabilità personale e solidale grava su colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta.
La responsabilità personale del soggetto che opera per un'associazione non riconosciuta non è collegata automaticamente alla carica ricoperta, ma alla concreta attività negoziale svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, sfociata nella creazione di rapporti obbligatori con i terzi. Chi invoca tale responsabilità deve provarne i presupposti.
Art. 36 del D.lgs. n. 546/1992
È sufficiente una succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
La sentenza tributaria può contenere una motivazione sintetica, purché consenta di comprendere i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche della decisione.
Art. 96 c.p.c.
Responsabilità aggravata.
La domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata è stata respinta, non essendo stati ravvisati i presupposti per riconoscere un abuso o una condotta processuale qualificata dell'Amministrazione.
Cass. civ. n. 1888/2014
La responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa.
La giurisprudenza di legittimità pone a carico di chi agisce per ottenere la responsabilità personale l'onere di provare l'effettiva attività compiuta dal soggetto in nome dell'associazione.
Cass. civ., ord. n. 12473/2015 e sent. n. 8752/2017
Confermano che, anche per le obbligazioni tributarie, la responsabilità del rappresentante di un'associazione non riconosciuta richiede la prova dell'effettiva attività negoziale e non può fondarsi soltanto sulla carica ricoperta.
Massime di principio
- La mera qualità di presidente, legale rappresentante o amministratore di un'associazione non riconosciuta non comporta automaticamente la responsabilità personale e solidale per i debiti o le violazioni fiscali dell'ente.
- Per imputare personalmente una violazione al rappresentante occorre dimostrare che egli abbia concretamente agito in nome e nell'interesse dell'associazione, sottoscrivendo, concludendo o gestendo le operazioni rilevanti.
- L'onere della prova della concreta attività negoziale ricade sull'Amministrazione o, più in generale, sulla parte che invoca la responsabilità personale del rappresentante.
- La responsabilità dell'associazione e quella della persona fisica sono piani distinti: l'accertamento può restare valido nei confronti dell'ente anche quando venga esclusa la responsabilità personale del rappresentante.
- La sottoscrizione di dichiarazioni fiscali o la titolarità formale della carica possono costituire elementi di prova, ma non sono necessariamente sufficienti da soli se non dimostrano il coinvolgimento concreto nella specifica operazione o violazione contestata.
- In casi analoghi è importante verificare il periodo preciso della carica, gli atti materialmente compiuti, i poteri effettivamente esercitati e la documentazione che colleghi il soggetto alla singola operazione contestata.
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