Cassazione Penale, Ordinanza n. 18503/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del GIP del Tribunale di Modena l'imputato era stato ritenuto colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a punta con lama di tredici centimetri. La decisione di merito lo aveva condannato, con riduzione per il rito, alla pena di euro 1.500 di ammenda, disponendo altresì la confisca del materiale sequestrato. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto due censure: da un lato, la richiesta di assoluzione perché il fatto non costituirebbe reato, sostenendo che il coltello era utilizzato per esigenze lavorative e per consumare i pasti lontano da casa; dall'altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima doglianza richiedesse una rivalutazione del merito e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha giudicato la censura meramente reiterativa e comunque infondata, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e logico il diniego valorizzando l'intero contesto della condotta, incluso il rinvenimento nell'autovettura, oltre al coltello, di un piede di porco e di una chiave inglese di grosse dimensioni. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4 legge 14 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice applicata per il porto fuori dell'abitazione di un coltello a punta con lama di tredici centimetri
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata che dia conto dell'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti, quando l'elemento mancante sia decisivo
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende
richiamato nel testo come fonte della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
richiamato nel testo per errore materiale; il contenuto discusso riguarda comunque l'istituto della particolare tenuità del fatto
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
si afferma che è sufficiente una motivazione che escluda anche uno solo dei presupposti dell'art. 131-bis c.p. quando tale elemento sia decisivo
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita la richiesta di una nuova valutazione del compendio fattuale e probatorio, né la deduzione di asserite illogicità che mirino in realtà a una diversa ricostruzione del fatto.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice di merito escluda uno dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., purché l'elemento valorizzato sia decisivo e la motivazione renda conto del contesto complessivo della condotta.
- La valutazione sulla particolare tenuità può fondarsi sul quadro complessivo della condotta, anche considerando elementi ulteriori rispetto al singolo oggetto o episodio contestato, se tali elementi incidono sulla gravità concreta del fatto.
- Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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