Parere n. 1034/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Giovanna D'Antuono;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, e del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, in materia di formazione iniziale dei docenti e graduatorie a esaurimento
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota direttoriale prot. n. 5485 del 19 marzo, del D.M. n. 249 del 2010, che ha introdotto la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti e del tirocinio formativo attivo, nonché del D.M. n. 42 del 2009, relativo all’integrazione e all’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per il biennio 2009/2011. Il primo decreto è censurato perché avrebbe disciplinato la formazione iniziale senza considerare adeguatamente la posizione di coloro che avevano già acquisito titoli riconosciuti e utilizzati dall’amministrazione ai fini dell’insegnamento. Il secondo è contestato nella parte in cui, in attuazione dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, consentiva l’inserimento nelle graduatorie di altre province in coda alla III fascia, senza considerare il punteggio maturato. L’amministrazione ha eccepito la tardività parziale e la mancata notificazione ad almeno un controinteressato, concludendo comunque per l’infondatezza nel merito. La Sezione ha rilevato d’ufficio la necessità di verificare la data di notificazione del ricorso, ma l’amministrazione non ha fornito il richiesto riscontro. La questione decisiva è stata quindi individuata nella sussistenza dell’interesse a ricorrere contro atti generali non immediatamente lesivi.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo nel senso dell’inammissibilità del ricorso. I decreti impugnati sono atti generali che disciplinano la formazione iniziale degli insegnanti e le procedure di aggiornamento e inserimento nelle graduatorie a esaurimento. Secondo la giurisprudenza richiamata, gli atti generali sono direttamente impugnabili soltanto quando producono una lesione immediata; quando la lesione dipende da successive operazioni applicative, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione o di inserimento, attendere l’atto applicativo lesivo e impugnarlo, eventualmente con motivi aggiunti. Nel caso concreto, le clausole contestate non impedivano l’inserimento in graduatoria né avevano carattere espulsivo, ma potevano incidere soltanto sul posizionamento finale, determinabile dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti. Non risultava che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né che fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di collocamento deteriore. Mancava pertanto un interesse concreto e attuale alla proposizione del ricorso straordinario. La Sezione ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che il D.M. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell’11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010, successivo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009. Tale disposizione, qualificata formalmente come interpretativa, aveva introdotto retroattivamente una disciplina derogatoria al principio dell’inserimento "a pettine" nelle graduatorie.
Osservazioni
Impugnazione di atti generali e interesse a ricorrere
Gli atti generali e i regolamenti sono direttamente impugnabili soltanto quando contengono disposizioni immediatamente lesive. Se la lesione si produce solo mediante un successivo atto applicativo, l’interesse a ricorrere sorge con tale atto e il ricorrente deve impugnarlo, anche mediante motivi aggiunti.
Mancata partecipazione alla procedura e assenza di lesione concreta
La ricorrente non ha dimostrato di avere presentato domanda di inserimento o conferma nelle graduatorie a esaurimento, né di avere subito un concreto e attuale pregiudizio nel posizionamento. Le contestate previsioni incidevano solo potenzialmente sull’attribuzione del punteggio e sulla collocazione finale, verificabile soltanto dopo le operazioni di valutazione dei titoli.
Mancata impugnazione dell’atto applicativo
L’impugnazione è rimasta rivolta esclusivamente agli atti generali e non è stata accompagnata dalla contestazione di un concreto provvedimento di collocamento deteriore in graduatoria. Non risultano quindi integrate le condizioni processuali per la proposizione del ricorso straordinario.
Sopravvenuto annullamento parziale del D.M. n. 42 del 2009
Il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 risultava già annullato in parte qua in conseguenza del precedente parere della Sezione dell’11 maggio 2011, che aveva recepito gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971
Richiamato dall’amministrazione in relazione alla dedotta mancata notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato.
art. 1, comma 605, lett. c), legge 296/2006
piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità
La disposizione è richiamata quale base del piano di stabilizzazione del personale docente e della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento.
art. 2, comma 416, legge 244/2007
Costituisce la base normativa richiamata dal D.M. n. 249 del 2010 per la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti.
art. 1, comma 4-ter, d.l. 134/2009, convertito dalla legge 167/2009
La disposizione, formalmente interpretativa, aveva introdotto retroattivamente una disciplina derogatoria che consentiva l’inserimento in coda nelle graduatorie di altre province; è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
art. 3 Costituzione
Parametro in base al quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, per avere introdotto una disciplina retroattiva ed eccentrica rispetto alla regola dell’inserimento a pettine.
art. 120, primo comma, Costituzione
Richiamato dalla Corte costituzionale nella prospettiva di evitare che la disciplina derogatoria delle graduatorie ostacolasse indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.
D.M. 10 settembre 2010, n. 249
Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado
Atto generale recante la disciplina della formazione iniziale degli insegnanti e del tirocinio formativo attivo; non è stato ritenuto immediatamente lesivo nella posizione della ricorrente.
D.M. 8 aprile 2009, n. 42
norme per l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011
Atto generale disciplinante l’aggiornamento delle graduatorie; le previsioni contestate potevano incidere sul posizionamento soltanto all’esito delle operazioni applicative e risultavano comunque già annullate in parte qua.
Massime di principio
- Gli atti generali e regolamentari sono direttamente impugnabili solo quando producono una lesione immediata e attuale; se la lesione dipende da successive attività applicative, l’interesse a ricorrere sorge soltanto contro l’atto applicativo concretamente pregiudizievole.
- Quando un atto generale disciplina una procedura selettiva o concorsuale, il ricorrente deve differenziare la propria posizione presentando domanda di partecipazione o di inserimento e deve impugnare l’eventuale atto finale lesivo, anche mediante motivi aggiunti.
- Una previsione che incide soltanto potenzialmente sul punteggio o sul posizionamento in graduatoria non determina, di per sé, una lesione attuale, perché il pregiudizio può essere accertato solo dopo la valutazione dei titoli del singolo aspirante e degli altri partecipanti.
- La mancata dimostrazione della partecipazione alla procedura e dell’adozione di un provvedimento applicativo sfavorevole comporta l’insussistenza dell’interesse concreto e attuale necessario per il ricorso straordinario.
- Una disposizione formalmente interpretativa è costituzionalmente illegittima quando, anziché chiarire una disciplina preesistente, introduce retroattivamente una regola innovativa e derogatoria rispetto all’assetto ordinamentale vigente.
Impugnazione di atti generali in materia di graduatorie a esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una docente contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Sono stati impugnati una nota direttoriale, il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, sulla formazione iniziale degli insegnanti, e il D.M. 8 aprile 2009, n. 42, sull’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento.
Premesse e svolgimento dell’affare
L’amministrazione aveva rilevato la possibile tardività parziale del ricorso e la mancata notificazione ad almeno un controinteressato, concludendo comunque per l’infondatezza nel merito. Nel 2014 la Sezione aveva richiesto una relazione integrativa sulla data di notificazione del ricorso e su ogni altro elemento utile, ma l’amministrazione non ha fornito riscontro.
La Sezione ha ritenuto tuttavia superflua la prosecuzione dell’istruttoria, reputando gli atti sufficienti per definire il ricorso in rito.
Atti impugnati e censure
Il D.M. n. 249 del 2010 disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, compreso il tirocinio formativo attivo, caratterizzato da frequenza obbligatoria ed esame finale. La ricorrente ha sostenuto che la nuova disciplina non avrebbe adeguatamente considerato la posizione di coloro che avevano già conseguito titoli riconosciuti dallo Stato e valutati dall’amministrazione ai fini dell’insegnamento.
Il D.M. n. 42 del 2009 disciplina l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento per il biennio 2009/2011. La censura riguardava, in particolare, la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di altre province in coda alla III fascia, senza attribuzione della posizione corrispondente al punteggio maturato.
Regola processuale sugli atti generali
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui regolamenti e atti generali sono impugnabili direttamente quando contengono disposizioni immediatamente lesive delle posizioni soggettive dei destinatari. Negli altri casi, l’interesse a ricorrere si consolida soltanto con l’adozione dell’atto applicativo che produce la lesione concreta.
La regola è stata applicata anche agli atti che fungono da lex gara o da disciplina generale di una procedura selettiva. In tali ipotesi il soggetto interessato deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione, e deve impugnare l’atto applicativo lesivo, eventualmente con motivi aggiunti.
Assenza di lesione attuale
Secondo la Sezione, le clausole contestate non impedivano l’inserimento in graduatoria e non avevano carattere espulsivo. Esse potevano incidere soltanto sul punteggio e sul posizionamento finale degli aspiranti.
La concreta entità dell’eventuale pregiudizio sarebbe stata determinabile solo dopo la valutazione dei titoli della ricorrente e degli altri aspiranti. Dagli atti non risultava però che la ricorrente avesse presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria, né che fosse stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di collocamento deteriore.
L’impugnazione era quindi rimasta diretta esclusivamente contro gli atti generali, senza la prova della partecipazione alla procedura e senza l’impugnazione dell’atto applicativo concretamente lesivo. Mancava, di conseguenza, un interesse concreto e attuale alla decisione.
Il precedente annullamento del D.M. n. 42 del 2009
La Sezione ha inoltre ricordato che il D.M. n. 42 del 2009 era già stato annullato in parte qua in seguito al precedente parere dell’11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.
In quel precedente era stata richiamata la sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, convertito dalla legge n. 167 del 2009. La disposizione, pur qualificandosi come interpretativa, aveva introdotto una disciplina innovativa e retroattiva, limitata a un biennio e derogatoria rispetto alla regola dell’inserimento "a pettine".
La Corte costituzionale aveva ritenuto violato l’art. 3 Cost. e aveva richiamato anche l’art. 120, primo comma, Cost., in relazione al rischio di ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale. L’eliminazione della disposizione illegittima aveva comportato la riaffermazione della regola dell’inserimento a pettine e l’illegittimità delle corrispondenti disposizioni regolamentari.
Conclusione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso il definitivo parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La ragione decisiva è l’assenza di un interesse concreto e attuale, non essendo stata dimostrata né la partecipazione della ricorrente alla procedura né l’esistenza di un atto applicativo che ne avesse concretamente pregiudicato il collocamento in graduatoria.
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