Parere n. 1007/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla professoressa Ornella Spataro; contro l’Università degli Studi di Palermo; nei confronti della professoressa Elisa Cavasino; per l’annullamento: del decreto 6 febbraio 2023, prot 17725, rep. 766/2023, del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, pubblicato il 7 febbraio 2023 sul sito dell’Università, con il quale sono stati approvati gli atti della “procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di I fascia – concorso n. 1 – priorità III – S.C. 12/C1 – S.S.D. IUS/08 presso il Dipartimento di Giurisprudenza da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, co. 1, Legge 240/2010, emanata con D.R. n. 2837 del 23/6/2022 – GURI n. 57 del 19/7/2022” e la professoressa Elisa Cavasino è stata “dichiarata maggiormente qualificata a ricoprire il posto” messo a concorso; nonché di tutti gli atti a detto decreto presupposti e consequenziali, fra i quali, in particolare: i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle riunioni tenute il 28 novembre 2022, il 19 gennaio 2023 ed il 2 febbraio 2023; ove occorra e per quanto di ragione, il D.R. n. 2837 del 23/6/2022 – GURI n. 57 del 19 luglio 2022, con il quale è stata indetta la procedura selettiva in questione; ove occorra e per quanto di ragione, il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. n. 2663 del 9 giugno 2022; ove intervenuta, la proposta di chiamata deliberata dal Consiglio di Dipartimento ed approvata dal Consiglio di Amministrazione; ove intervenuto, l’atto di nomina della controinteressata; ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla procedura selettiva. Ha rilevato che l’opposizione della controinteressata era rituale e che il ricorso era stato effettivamente trasposto e riassunto dinanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo. Di conseguenza, ha espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Impugnazione del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo del 6 febbraio 2023, di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 12/C1 e settore scientifico-disciplinare IUS/08.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante alla procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, ha impugnato gli atti conclusivi della selezione e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità della valutazione dei titoli e dei curricula da parte della commissione giudicatrice. In particolare, ha lamentato l’eccesso di potere per inadeguata predeterminazione dei criteri e parametri di giudizio, nonché la violazione delle regole del bando, il difetto di motivazione, l’illogicità manifesta, la disparità di trattamento e il travisamento dei fatti. Nel corso del procedimento consultivo, la controinteressata ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo, ai sensi dell’art. 48 c.p.a., con iscrizione al n. R.G. 1341/2023. La questione sottoposta al Consiglio di Stato riguarda pertanto la conseguenza processuale dell’opposizione rituale e dell’avvenuta trasposizione.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione del ricorso straordinario
L’opposizione proposta dalla controinteressata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale. Poiché la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi di merito.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, legge n. 240/2010
È la base normativa indicata per la procedura selettiva finalizzata alla chiamata di un professore universitario di prima fascia.
art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
Consente l’opposizione al ricorso straordinario e la richiesta di trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; nel caso esaminato, l’opposizione rituale della controinteressata ha determinato la trasposizione.
art. 48 c.p.a.
Disciplina la riassunzione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario oggetto di opposizione; la ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo.
Massime di principio
- Quando il controinteressato propone ritualmente opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente provvede alla trasposizione e riassunzione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 48 c.p.a., il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale impedisce al Consiglio di Stato di pronunciarsi sul merito delle censure formulate contro l’atto amministrativo impugnato.
Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a una procedura di chiamata universitaria
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una professoressa universitaria contro l’Università degli Studi di Palermo e nei confronti della candidata dichiarata maggiormente qualificata in una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/C1 e nel settore scientifico-disciplinare IUS/08.
Oggetto dell’impugnazione e motivi
La ricorrente aveva impugnato il decreto rettorale del 6 febbraio 2023, con il quale erano stati approvati gli atti della procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, nonché i verbali della commissione giudicatrice e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali.
Le censure riguardavano:
- l’eccesso di potere per inadeguata predeterminazione dei criteri e dei parametri di giudizio;
- la violazione delle regole del bando;
- il difetto di motivazione;
- l’illogicità manifesta;
- la disparità di trattamento;
- il travisamento dei fatti.
La ricorrente sosteneva, in particolare, che la commissione avesse erroneamente valutato i titoli e i curricula delle candidate, determinando la sua mancata vittoria.
Sviluppi procedurali
Il Ministero dell’università e della ricerca, nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato, aveva ritenuto il ricorso infondato e ne aveva chiesto il rigetto.
Successivamente, la controinteressata aveva notificato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. La ricorrente aveva quindi riassunto il giudizio dinanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo ai sensi dell’art. 48 c.p.a., dove il ricorso era stato iscritto al n. R.G. 1341/2023. Il Ministero aveva preso atto della trasposizione e si era associato alle conclusioni della ricorrente.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale l’opposizione della controinteressata e ha rilevato l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Tale circostanza impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo sul ricorso straordinario e rende superfluo l’esame delle censure relative alla legittimità della procedura selettiva.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. Il merito delle contestazioni sulla valutazione dei titoli, sulla predeterminazione dei criteri e sulla motivazione degli atti della commissione resta quindi devoluto al giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo.
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