Parere n. 1010/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dall’avvocato Galante Maria Pia; contro il Ministero della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura; per l’annullamento: del decreto del 17 ottobre 2023 del Ministro della Giustizia, notificato in data 27 ottobre 2023, di revoca dell’incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta; nonché degli atti presupposti e/o connessi e/o annessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti - tra cui la delibera del CSM del 9 ottobre 2023, la proposta di revoca della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Caltanissetta - con i quali è stata proposta e/o deliberata la revoca dall’incarico di Vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale del 17 ottobre 2023 di revoca dell’incarico di Vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta, nonché degli atti presupposti e connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere l’annullamento del decreto con cui il Ministro della giustizia ha revocato il suo incarico di Vice procuratore onorario, nonché della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e della proposta della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Caltanissetta. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 116/2017, della legge n. 57/2016, degli artt. 3 e 105 Cost., di disposizioni dell’Unione europea e di una raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, nonché eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, travisamento, irragionevolezza, sproporzione eccessività della sanzione disciplinare. Nel corso del procedimento l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero della giustizia, ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato il 25 marzo 2024. Poiché l’opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito dedotti dalla ricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione. La Sezione ha ricordato che l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene.
Osservazioni
Opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971
L’Avvocatura Generale dello Stato ha proposto opposizione al ricorso straordinario il 25 marzo 2024, chiedendone la trasposizione in sede giurisdizionale. L’opposizione è stata ritenuta rituale e tempestiva.
Improcedibilità per trasposizione
La rituale e tempestiva opposizione impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e comporta la sua dichiarazione di improcedibilità per trasposizione, senza esame dei motivi di merito.
Norme richiamate
opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione è lo strumento con cui una parte chiede che la controversia sia trasferita davanti al giudice precostituito per legge.
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
artt. 20 e 21 d.lgs. n. 116/2017
Sono indicati dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate dal provvedimento di revoca dell’incarico.
art. 3 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e parità di trattamento; il merito della censura non è stato esaminato.
art. 105 Cost.
È richiamato dalla ricorrente tra i parametri costituzionali asseritamente violati; il merito della censura non è stato esaminato.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
È richiamato dalla ricorrente tra le fonti dell’Unione europea asseritamente violate; il merito non è stato esaminato.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
È richiamato dalla ricorrente tra i parametri europei asseritamente violati; il merito non è stato esaminato.
direttiva 2000/78/CE
È richiamata dalla ricorrente a sostegno delle censure di discriminazione e disparità di trattamento; il merito non è stato esaminato.
direttiva 97/81/CE
È richiamata dalla ricorrente tra le fonti europee asseritamente violate; il merito non è stato esaminato.
direttiva 1999/70/CE
È richiamata dalla ricorrente in relazione all’art. 21 del d.lgs. n. 116/2017; il merito non è stato esaminato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva proposta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
- Il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene; ciascuna parte può impedire la prosecuzione del procedimento straordinario mediante la rituale opposizione prevista dalla legge.
- Quando il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile per trasposizione, il Consiglio di Stato non procede all’esame dei motivi di merito dedotti contro il provvedimento impugnato.
Revoca dell’incarico di Vice procuratore onorario e opposizione al ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’avvocata contro il Ministero della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura. Il ricorso riguardava la revoca dell’incarico di Vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Caltanissetta.
Provvedimento impugnato e censure
La ricorrente aveva impugnato il decreto del Ministro della giustizia del 17 ottobre 2023, notificato il 27 ottobre 2023, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui la delibera del CSM del 9 ottobre 2023 e la proposta della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Caltanissetta.
Le censure riguardavano, in particolare, la presunta violazione degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 116/2017, della legge n. 57/2016, degli artt. 3 e 105 Cost., di disposizioni dell’Unione europea e della raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 17 novembre 2010. Erano inoltre dedotti eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, nonché eccessività della sanzione disciplinare.
Opposizione dell’amministrazione
Nel corso del procedimento l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero della giustizia, ha comunicato di avere notificato il 25 marzo 2024 l’atto di opposizione al ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione risultava effettivamente depositato e lo ha ritenuto rituale e tempestivo.
Valutazione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà di tutte le parti di utilizzarlo.
La rituale e tempestiva opposizione comporta quindi la trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo e impedisce la prosecuzione del procedimento straordinario. Per tale ragione la Sezione non ha esaminato le censure sostanziali contro la revoca dell’incarico.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. La decisione è stata adottata senza una valutazione della legittimità del decreto ministeriale impugnato e degli atti presupposti, il cui esame dovrà avvenire nella sede giurisdizionale conseguente alla trasposizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 148/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1007/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1008/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1009/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1011/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 9 giu 2026Parere n. 1012/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →