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Parere

Parere n. 1008/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Giada Mammana contro l’Università degli Studi di Enna “Kore”, CINECA - Consorzio Interuniversitario e il Ministero dell'istruzione e del merito e nei confronti della signora Loredana Scalia per l’annullamento del provvedimento o atto - di data e protocollo non conosciuti - con il quale l'Università degli Studi di Enna “Kore” ha approvato la graduatoria definitiva degli ammessi al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – a.a. 2022/2023, graduatoria datata 6 ottobre 2023, nella parte in cui non l’ha inclusa tra i “candidati idonei"; di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202400250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria definitiva degli ammessi al corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, anno accademico 2022/2023, nella parte in cui la ricorrente non è stata inclusa tra i candidati idonei.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva della procedura selettiva per l’accesso al corso di specializzazione sul sostegno, deducendo di non essere stata ammessa alle prove scritte e orali a causa di illegittimità della procedura. Ha lamentato, tra l’altro, la violazione dell’art. 97 Cost., del bando approvato con decreto rettoriale n. 41 del 31 maggio 2023, dei principi di buon andamento, ragionevolezza, par condicio e giusto procedimento, delle regole sull’autotutela, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione del legittimo affidamento. Nel corso del procedimento una candidata controinteressata ha notificato e depositato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dalla controinteressata il 3 aprile 2024. Ha quindi rilevato che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti e che l’opposizione costituisce lo strumento per adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per trasposizione, senza esame dei motivi di merito e dell’istanza cautelare.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso straordinario

L’opposizione della controinteressata, risultando rituale e tempestiva, impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile, senza esame delle censure sostanziali dedotte dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Prevede l’opposizione al ricorso straordinario da parte della controinteressata e la richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento delle censure relative al buon andamento e all’imparzialità della procedura selettiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • L’opposizione rituale e tempestiva della controinteressata ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 determina l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
  • Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti interessate; la controinteressata può sottrarsi a tale rimedio mediante opposizione e chiedere l’accesso al giudice precostituito per legge.
  • In presenza di un’opposizione rituale e tempestiva, il Consiglio di Stato non esamina i motivi di merito né l’istanza cautelare proposta con il ricorso straordinario.

Impugnazione della graduatoria del corso di specializzazione sul sostegno

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una candidata contro l’Università degli Studi di Enna “Kore”, CINECA e il Ministero dell’istruzione e del merito, nei confronti di una candidata controinteressata. L’impugnazione aveva a oggetto la graduatoria definitiva degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, anno accademico 2022/2023, nella parte in cui la ricorrente non era stata inclusa tra i candidati idonei.

Censure dedotte

La ricorrente aveva sostenuto di essere stata illegittimamente esclusa dalle prove scritte e orali dopo la partecipazione alle prove preselettive. Aveva denunciato:

  • violazione dell’art. 97 della Costituzione e del decreto rettoriale n. 41 del 31 maggio 2023, recante il bando di selezione;
  • violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza, par condicio e giusto procedimento;
  • violazione dei principi in materia di autotutela;
  • eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e difetto di motivazione;
  • violazione dell’art. 3 della l. 241/1990;
  • contraddittorietà, difetto di istruttoria e violazione del legittimo affidamento.

Opposizione della controinteressata

Nel corso del procedimento, la controinteressata ha notificato il 3 aprile 2024 un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita nella sede giurisdizionale. La ricorrente ha comunicato tale circostanza alla Sezione il 6 maggio 2024.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha verificato che l’atto di opposizione era stato effettivamente depositato e ne ha ritenuto la ritualità e la tempestività. Ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge.

Secondo il parere, il ricorso straordinario è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone la concorde volontà di tutte le parti. L’opposizione della controinteressata impedisce quindi la definizione della controversia in sede straordinaria e comporta la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La Sezione ha richiamato, sul punto, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. Non sono stati esaminati i motivi di ricorso, la legittimità della graduatoria o l’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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