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Parere

Parere n. 1009/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971 dall’Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia, in persona della Presidente pro tempore; contro il Policlinico Umberto I di Roma e il Ministero della salute; e nei confronti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma; per l’annullamento: della deliberazione del Direttore Generale n. 991 del 27 novembre 2023, avente ad oggetto: “Accordi integrativi sottoscritti il 03.11.2023 - Approvazione nuovo sistema degli incarichi del personale del Comparto, graduazione e ripartizione delle risorse. Avvio delle procedure selettive”, nelle parti in cui non viene individuata la figura dell’esercente la professione ostetrica ai fini del conferimento degli incarichi di funzione organizzativa di complessità elevata a valenza strategica di responsabilità dipartimentale nel Dipartimento Materno Infantile, nonché degli incarichi di funzione organizzativa di media complessità e degenza di media complessità e in relazione ad altre funzioni strategiche di pertinenza della professione ostetrica; -di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202400267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della deliberazione del Direttore Generale del Policlinico Umberto I di Roma n. 991 del 27 novembre 2023 sul sistema degli incarichi del personale del Comparto e sull'avvio delle procedure selettive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

L'Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la deliberazione n. 991 del 27 novembre 2023 nella parte in cui non individuava la professione ostetrica per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa di elevata complessità a valenza strategica e responsabilità dipartimentale nel Dipartimento Materno Infantile, di media complessità e di degenza di media complessità, nonché per altre funzioni strategiche pertinenti alla professione ostetrica. È stata inoltre contestata la mancata previsione di un incarico di funzione organizzativa per la Sala Parto, ritenuto di esclusiva competenza del profilo professionale ostetrico. L'unico articolato motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, della legge n. 3/2018 e del d.m. n. 740 del 14 settembre 1994, oltre a eccesso di potere per erroneità dei presupposti, manifesta irragionevolezza, illogica sovrapposizione tra ruoli ostetrici e infermieristici e violazione dei principi di buon andamento e trasparenza. Nel corso del procedimento, l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero della salute e del Policlinico, ha notificato rituale opposizione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il giudizio è stato quindi riassunto dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma e iscritto al n. R.G. 4620/2024.

Il parere

La Sezione ha ritenuto che, a seguito della rituale opposizione dell'amministrazione e dell'avvenuta trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale amministrativa, il ricorso straordinario non possa più essere esaminato nel merito. Ha pertanto espresso parere per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per trasposizione, senza pronunciarsi sulle censure relative alla disciplina degli incarichi del personale ostetrico e infermieristico.

Osservazioni

Trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale

L'opposizione notificata dall'Avvocatura Generale dello Stato ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale. Poiché il ricorso è stato riassunto dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma ai sensi dell'art. 48 c.p.a., il procedimento straordinario è divenuto improcedibile per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L'opposizione dell'amministrazione al ricorso straordinario determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale, impedendo la prosecuzione dell'esame in sede straordinaria.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 48 c.p.a.

    È richiamato quale disposizione in base alla quale il giudizio è stato riassunto dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma dopo l'opposizione.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    Indicato dal ricorrente quale parametro relativo all'organizzazione e alle funzioni delle professioni sanitarie; la Sezione non ne esamina il merito per effetto della trasposizione.

  • legge n. 3/2018

    Richiamata dal ricorrente tra le fonti violate; la Sezione non valuta la censura sostanziale.

  • d.m. n. 740 del 14 settembre 1994

    Richiamato dal ricorrente quale fonte delle competenze professionali ostetriche; la questione non viene esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La rituale opposizione dell'amministrazione ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, seguita dalla riassunzione della controversia davanti al giudice amministrativo, determina l'improcedibilità per trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
  • Quando il ricorso straordinario è stato trasposto in sede giurisdizionale, il Consiglio di Stato in sede consultiva non procede all'esame dei motivi di merito, poiché la controversia deve essere trattata nell'ambito del giudizio instaurato davanti al tribunale amministrativo regionale.

Impugnazione della disciplina degli incarichi del personale sanitario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia contro la deliberazione n. 991 del 27 novembre 2023 del Direttore Generale del Policlinico Umberto I di Roma. L'atto approvava un nuovo sistema degli incarichi del personale del Comparto, la graduazione e ripartizione delle risorse e l'avvio delle procedure selettive.

Censure proposte

Il ricorrente contestava la deliberazione nella parte in cui non individuava la professione ostetrica per:

  • gli incarichi di funzione organizzativa di elevata complessità a valenza strategica e responsabilità dipartimentale nel Dipartimento Materno Infantile;
  • gli incarichi di funzione organizzativa di media complessità e di degenza di media complessità;
  • le altre funzioni strategiche pertinenti alla professione ostetrica.

Era inoltre censurata la mancata previsione, per la Sala Parto, di un incarico di funzione organizzativa ritenuto di esclusiva competenza del profilo professionale ostetrico.

L'unico motivo di ricorso deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, della legge n. 3/2018 e del d.m. n. 740 del 14 settembre 1994, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta irragionevolezza, illogica e ingiustificata sovrapposizione tra competenze del personale ostetrico e infermieristico e violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.

Opposizione e trasposizione

Dalla relazione istruttoria del Ministero della salute è emerso che, il 25 marzo 2024, l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse del Ministero e del Policlinico Umberto I, ha notificato opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita in sede giurisdizionale.

Il giudizio è stato successivamente riassunto dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma con atto di costituzione ai sensi dell'art. 48 c.p.a. ed è stato iscritto al n. R.G. 4620/2024.

Valutazione della Sezione

La Sezione ha ritenuto rituale l'opposizione e ha preso atto dell'avvenuta trasposizione del ricorso nella sede giurisdizionale amministrativa. Tale circostanza impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo e l'esame nel merito delle censure concernenti la distribuzione degli incarichi tra personale ostetrico e infermieristico.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione. La legittimità della deliberazione del Policlinico e le questioni relative alle competenze professionali ostetriche dovranno essere esaminate nel giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Lazio - Roma.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEsercizio della professioneProfessioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionaliSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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