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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32924/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Nel procedimento di verifica del passivo di un fallimento, una società di riscossione aveva insinuato un credito tributario per imposte e accessori, chiedendo per gli interessi di mora il riconoscimento della prelazione privilegiata. Il giudice delegato aveva ammesso il credito principale al privilegio e gli interessi e l’aggio al chirografo; il tribunale, decidendo sull’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta dalla società, aveva confermato l’esclusione del privilegio sugli interessi perché la domanda non indicava in modo sufficientemente preciso la decorrenza, il tasso annuo applicabile e le modalità di calcolo, ritenendo inoltre non superabile tale difetto mediante poteri officiosi del collegio. La società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 54 e 93 l. fall. e 2749 c.c., sostenendo che gli interessi sono accessori del credito e che la loro misura e decorrenza sono fissate ex lege, sicché l’onere di specificazione riguarda il credito e non la domanda accessoria; (2) violazione degli artt. 30 d.P.R. 602/1973, 2749 c.c. e 93 l. fall., censurando l’errore del tribunale nell’esigere l’indicazione del tasso anziché della sola decorrenza, non essendo contestato l’ammontare complessivo degli interessi; (3) violazione degli artt. 92 c.p.c. e 60 r.d.l. 1578/1933 sulle spese, per errata base di calcolo e per avere trattato come di particolare difficoltà questioni ritenute seriali; (4) violazione degli artt. 91 e 113 c.p.c. sulle spese, perché le stesse sarebbero dovute gravare sul fallimento in ragione della fondatezza dell’opposizione.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità della procura e ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che il privilegio del credito fiscale si estende anche agli interessi moratori maturati oltre l’anno dalla dichiarazione di fallimento e sino al primo riparto, in applicazione combinata degli artt. 54 l. fall., 2749 c.c. e 30 d.P.R. 602/1973. Ha quindi ritenuto errato il tribunale nel negare la prelazione per asserita mancanza di specifiche indicazioni temporali o del tasso, osservando che dalla documentazione allegata risultavano gli elementi necessari per verificare o ricostruire il calcolo degli interessi con semplice operazione matematica. I motivi terzo e quarto sono rimasti assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura speciale per il giudizio di cassazione può considerarsi valida anche se redatta su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, in base alla sua collocazione topografica.

  • art. 365 c.p.c.

    Il requisito della specialità della procura al ricorso per cassazione è soddisfatto dalla collocazione della procura unita all’atto, salvo chiara non riferibilità al giudizio di legittimità.

  • art. 1367 c.c.

    Nei casi dubbi la procura va interpretata nel senso che consenta di produrre effetti, secondo il principio di conservazione.

  • art. 159 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 1367 c.c. a sostegno dell’interpretazione conservativa della procura.

  • art. 54, comma 3, l. fall.

    Il privilegio del credito assistito da prelazione generale si estende agli interessi secondo il richiamo all’art. 2749 c.c.; per i crediti privilegiati gli interessi cessano al deposito del progetto di riparto in cui il credito è soddisfatto, anche parzialmente.

  • art. 2749 c.c.

    L’estensione del privilegio agli interessi riguarda quelli dell’anno in corso e del precedente, nonché, nei limiti di legge, gli interessi successivi fino al termine individuato dalla disciplina applicabile.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    Sugli importi iscritti a ruolo decorrono gli interessi di mora dalla notifica della cartella fino al pagamento, al tasso annualmente determinato con decreto ministeriale.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto della domanda di insinuazione al passivo.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato ai fini della censura sulle spese di lite.

  • art. 60, commi 3 e 5, r.d.l. 1578/1933

    Richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione delle spese professionali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della decisione sulle spese.

  • art. 98 l. fall.

    Indica il rimedio dell’opposizione allo stato passivo proposto dalla società ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel riparto del passivo fallimentare, il privilegio del credito tributario si estende anche agli interessi di mora nei limiti temporali e funzionali risultanti dal combinato disposto tra la disciplina fallimentare e quella della riscossione tributaria, non potendo il giudice escludere la prelazione sulla base di una lettura isolata delle norme.
  • Ai fini dell’ammissione al passivo con collocazione privilegiata degli interessi di mora, non è necessario che la domanda rechi una analitica esposizione del tasso e di ogni passaggio di calcolo quando la documentazione allegata consenta di ricostruire agevolmente l’importo richiesto mediante semplice operazione matematica.
  • Il difetto di una specifica indicazione del tasso degli interessi non incide di per sé sulla natura privilegiata del credito se la legge e le fonti secondarie fissano i criteri di determinazione del tasso medesimo.
  • La procura al ricorso per cassazione, se apposta su foglio separato materialmente congiunto all’atto, deve essere interpretata in senso conservativo come valida per il giudizio di legittimità, salvo che emerga in modo inequivoco la sua non riferibilità a tale giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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