Ordinanza n. 195/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n.-OMISSIS-, resa tra le parti, per l'annullamento: -degli atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione ex art. 4-ter decreto-legge 44/2021, convertito dalla legge 76/2021, introdotto dal decreto-legge 172/2021, con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato dei ricorrenti “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro” con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021; -dell'invito di cui all' art. 4-ter, comma 3, decreto-legge 44/2021; -del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19; -della circolare Ministero della Difesa, n. 0537805 del 13 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti a essa correlati; -della circolare del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, SM – Ufficio Antinfortunistica e Ambiente n. 1/1/2/16-2021 del 9 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti a esso correlati o derogativi; -della circolare/direttiva Stato Maggiore della Difesa, n. 0228670 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti a esso correlati; -del decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell'art. 4-ter del decreto legge n. 44 del 1°aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.76 del 28 maggio 2021; -del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.76 del 28 maggio 2021; -del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 165 del 19 novembre 2021; - del decreto-legge del 24 dicembre 2021 n. 221; - del decreto-legge 7 giugno 2022, n.1; - nonché ogni altro atto normativo o amministrativo presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro gli atti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e di sospensione non retribuita dal servizio
Esito
La controversia
Gli appellanti contestano la sentenza di primo grado e gli atti applicativi dell'obbligo vaccinale per il personale militare, adottati ai sensi dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Deducono, tra l'altro, violazione della disciplina sull'obbligo vaccinale, difetto di istruttoria e mancata valutazione della documentazione e delle istanze istruttorie, irragionevolezza e sproporzione della sospensione non retribuita, erroneità dei fondamenti scientifici della normativa emergenziale, carenza di motivazione della sentenza, mancata considerazione della possibilità di adibizione ad altre mansioni o a modalità lavorative differenti e violazione del piano organizzativo del lavoro agile, disparità di trattamento e violazione della disciplina militare sull'assegno alimentare, incompatibilità dell'obbligo vaccinale con il diritto dell'Unione europea, sproporzione del rapporto rischio-beneficio, violazione degli artt. 7 e 24 del codice della protezione civile e inconferenza della normativa speciale rispetto all'andamento epidemiologico. Domandano inoltre il riconoscimento delle retribuzioni relative al periodo di sospensione e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Ripropongono le istanze istruttorie e la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.
La decisione
Il CGARS non decide nel merito i motivi d'appello né le ulteriori questioni di rito, e lascia impregiudicata anche la decisione sulle spese. Rileva che alcune censure sollevano questioni potenzialmente analoghe a quelle già sottoposte alla CGUE dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, con i pareri n. 887 del 2024 e n. 563 del 2025, nella causa C-522/2024. Tali questioni riguardano, in particolare, la compatibilità dell'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 con il principio di non discriminazione del TFUE e con la direttiva 2000/78/CE, nonché la compatibilità della privazione della retribuzione e del mancato riconoscimento dell'assegno alimentare con i principi eurounitari. Considerata la possibile portata normativa e pregiudiziale della futura decisione della CGUE sulla definizione di almeno alcuni capi di domanda, il Collegio dispone la sospensione impropria del giudizio ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c. La prosecuzione potrà essere chiesta dalla parte più diligente mediante domanda di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della CGUE. Ogni ulteriore decisione è riservata.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021, introdotto dal d.l. n. 172/2021
"sospensione con effetto immediato ... dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro"
Costituisce la disciplina applicata per accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e disporre la sospensione dal servizio senza retribuzione del personale militare.
Consente la sospensione del giudizio nei casi previsti dal codice di procedura civile; è richiamato quale base della sospensione impropria disposta dal Collegio.
È applicato per sospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità delle questioni pendenti davanti alla CGUE.
art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
È stato utilizzato per sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile sospensione impropria rilevata d'ufficio.
Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso mediante domanda di fissazione di udienza entro il termine indicato dal Collegio.
art. 267 TFUE
È la base del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto in altro giudizio su questioni potenzialmente rilevanti anche per la presente controversia.
direttiva 2000/78/CE
È richiamata per il possibile divieto di discriminazione dei lavoratori fondato, tra l'altro, sulle convinzioni personali.
artt. 7 e 24 d.lgs. n. 1/2018, codice della protezione civile
Sono richiamati dagli appellanti per contestare la pertinenza della normativa emergenziale rispetto all'andamento epidemiologico; la questione non è stata decisa nel merito.
La richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dagli appellanti è riproposta, ma non viene esaminata nel merito in questa ordinanza.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa presenta questioni potenzialmente pregiudicate da questioni di diritto dell'Unione europea già oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE in altro giudizio, il giudice amministrativo può sospendere impropriamente il processo ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., se la futura pronuncia della Corte può incidere sulla definizione di almeno alcuni capi di domanda.
- La sospensione impropria può essere disposta anche dopo il passaggio della causa in decisione, purché la relativa eventualità sia sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
- La sospensione del giudizio per pregiudizialità eurounitaria non implica una decisione sui motivi di ricorso, sulle questioni di rito o sulle spese, che restano riservati fino alla prosecuzione del processo.
- Dopo la definizione della questione pregiudiziale da parte della CGUE, il giudizio sospeso può essere proseguito dalla parte più diligente mediante domanda di fissazione di udienza da presentare entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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